Dalla definizione agevolata allo stralcio delle cartelle: le istruzioni delle Entrate sulla tregua fiscale

Alessio Mauro - Imposte

L'Agenzia delle Entrate pubblica la circolare con le istruzioni relative alle misure della tregua fiscale. Nel documento le indicazioni sulle sanatorie della Legge di Bilancio 2023: dalla definizione agevolata degli accertamenti allo stralcio delle cartelle sotto i 1.000 euro

Dalla definizione agevolata allo stralcio delle cartelle: le istruzioni delle Entrate sulla tregua fiscale

Si aggiunge un altro tassello per l’avvio delle misure relative alla tregua fiscale, previste dalla Legge di Bilancio 2023.

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alle sanatorie con la circolare numero 2 del 27 gennaio 2023.

Nel documento di prassi vengono ricapitolate le regole da rispettare per l’accesso alle misure, così come gli adempimenti per presentare le domande.

Le indicazioni riguardano la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale, l’adesione e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e la chiusura delle liti tributarie.

Sono inoltre fornite istruzioni sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Infine sono presenti chiarimenti sullo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro, per debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al al 31 dicembre 2015.

Dalla definizione agevolata allo stralcio delle cartelle: le istruzioni delle Entrate sulla tregua fiscale

A pochi giorni dalla fine del mese di gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per accedere alle misure relative alla tregua fiscale, contenute nella Legge di Bilancio 2023.

La circolare numero 2 del 27 gennaio fornisce le indicazioni sui requisiti per beneficiare delle sanatorie e sulle indicazioni da seguire per presentare le domande.

Sono molti gli interventi interessati: dalla regolarizzazione delle irregolarità formali al ravvedimento speciale, passando per l’adesione e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e la chiusura delle liti tributarie.

Nel documento di prassi viene inoltre affrontata la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Nel corposo documento di prassi trovano infine spazio anche i chiarimenti sullo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro, per debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, e la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Di seguito l’articolazione della circolare numero 2 dell’Agenzia delle Entrate:

  • regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173);
  • ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178);
  • adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185;
  • definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205);
  • conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212);
  • rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218);
  • regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221);
  • stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230);
  • definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252).
Agenzia delle Entrate - Circolare numero 2 del 27 gennaio 2023
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale”.

Tregua fiscale: da come regolarizzare le irregolarità formali al nuovo ravvedimento speciale

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate spiega, tra le altre cose, come regolarizzare le irregolarità formali.

Per la regolarizzare delle violazioni formali si dovrà pagare una somma di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità o le omissioni.

Sono previste due rate di versamento con le seguenti scadenze:

  • la prima entro il 31 marzo 2023;
  • la seconda entro il 31 marzo 2024.

Sono ammessi alla regolarizzazione le seguenti violazioni formali, ad esempio, l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione, nel caso di cedolare secca.

Non sono invece ammesse le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, così come quelle che rientrano nella cosiddetta voluntary disclosure, ovvero gli atti di contestazione o le sanzioni che rientrano nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.

Nella circolare delle Entrate sono presenti anche le istruzioni per il cosiddetto “ravvedimento operoso speciale”, l’istituto che dà la possibilità di regolarizzare le violazioni sulle dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

In questo caso si dovrà versare una somma pari ad un diciottesimo del minimo delle sanzioni previste per legge, così come l’imposta e gli interessi.

Il termine del 31 marzo deve essere tenuto in considerazione per l’effettuazione dell’intero importo o per la prima rata del piano di rateazione.

Entro la fine del mese di marzo dovranno inoltre essere rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento.

Possono essere regolarizzate le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione.

Sono invece escluse dalla misura quelle che rientrano negli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973, e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, e le violazioni formali.

Per il ravvedimento speciale è permessa la compensazione.

Per avere accesso alla misura le violazioni non devono essere state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973.

Dalla definizione agevolata degli atti di accertamento alla rateizzazione degli omessi pagamenti

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni anche sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento che si riferiscono a tributi in gestione all’Amministrazione fiscale stessa.

In tali casi le sanzioni sono previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista per legge.

Gli atti che possono essere oggetto della definizione agevolata sono i seguenti:

  • gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023;
  • gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, se al 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili; o siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, ma entro il 31 marzo 2023.

Un’ulteriore possibilità prevista dalla Legge di Bilancio 2023 è contenuta nella misura che prevede di poter versare la sola imposta e di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento.

Tale possibilità è prevista anche per gli avvisi di rettifica e di liquidazione e a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.

Per tale misura non è ammessa la possibilità di compensazione.

Al 1° gennaio 2023 la rata da regolarizzare deve essere scaduta, in tal caso è possibile regolarizzare l’omesso pagamento anche quando, alla data del 1° gennaio 2023, sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione sulla base dell’articolo 15-ter del DPR n. 602/1973.

Dallo stralcio delle cartelle sotto ai 1.000 euro alla definizione agevolata delle controversie tributarie

La circolare numero 2 contiene chiarimenti anche sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Inoltre spazio è dedicato anche alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il documento di prassi indica il perimetro anche dell’applicazione della misura relativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie.

Tale intervento riguarda le controversie di cui fanno parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023.

Possono essere definite sia le controversie seguenti ad atti di natura impositiva (avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni) sia quelle relative ad atti di riscossione.

Per avere accesso alla definizione agevolata si dovrà presentare domanda, una volta eseguito il pagamento, entro il prossimo 30 giugno 2023.

L’importo da pagare è l’intera somma per ciascuna controversia autonoma. In tal caso non è possibile ricorrere alla compensazione.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

“Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 del d.lgs. n. 218 del 1997 in tema di accertamento con adesione, per quanto compatibile, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate trimestrali vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.”

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo integrale del documento di prassi.

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