Tregua fiscale, sanatoria solo con dichiarazione validamente presentata

Tommaso Gavi - Fisco

Tra le novità inserite nelle misure della tregua fiscale della Legge di Bilancio 2023 c'è un requisito per la sanatoria: l'accesso è consentito solo in presenza di dichiarazione validamente presentata. Strada chiusa per i casi di omessa dichiarazione

Tregua fiscale, sanatoria solo con dichiarazione validamente presentata

Tante le novità che trovano spazio nella Legge di Bilancio 2023.

Nel testo approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 29 dicembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno c’è un requisito da rispettare per l’accesso ad una delle misure che rientrano nella “tregua fiscale”.

Rispetto alla formulazione originaria del testo del DDL di Bilancio 2023, al termine dell’iter parlamentare la sanatoria è stata ridimensionata.

La misura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie si applicherà esclusivamente alle dichiarazioni “validamente presentate” relative al periodo d’imposta 2021 e ai periodi precedenti.

Saranno, quindi, escluse le dichiarazioni omesse.

Tregua fiscale, sanatoria applicabile solo in caso di dichiarazione validamente presentata

La novità sulla sanatoria, parte della cosiddetta “tregua fiscale”, è arrivata con la modifica dell’articolo 40 del testo del DDL di Bilancio, rubricato come “Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie”.

La modifica è stata recepita nel testo della Legge 29 dicembre 2022, numero 197, ovvero la Legge di Bilancio 2023, approvato al termine dell’iter parlamentare.

Al testo originario del DDL di Bilancio 2023 sono state aggiunte le parole “validamente presentate”, con riferimento alle dichiarazioni oggetto di violazioni.

La modifica consiste, in sostanza, nell’escludere dalla sanatoria le dichiarazioni omesse.

Dalla sanatoria, che prevede la possibilità di pagare le imposte con sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo oltre all’imposta dovuta e agli interessi, resterà quindi escluso chi non ha presentato la dichiarazione.

Per gli altri contribuenti, invece, ci sarà la possibilità di versare l’importo anche mediante rateizzazione.

Il numero massimo di rate trimestrali sarà di 8 da versare secondo il calendario indicata nella tabella di seguito riportata.

Numero rata Scadenza
Prima 31 marzo 2023
Seconda 30 giugno 2023
Terza 20 dicembre 2023
Quarta 31 marzo 2024
Quinta 30 giugno 2024
Sesta 20 dicembre 2024
Settima 31 marzo 2025
Ottava 30 giugno 2025

Il periodo ricompreso nella sanatoria è quello che riguarda le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2021 e quelle precedenti.

Il testo specifica, inoltre, che la regolarizzazione è permessa a patto che le violazioni non siano state contestate alla data del versamento dovuto o della prima rata.

In altre parole la sanatoria non si applica nei casi in cui sia stato emesso atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.

Il testo specifica inoltre che sono:

“comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”

Tregua fiscale, il mancato pagamento fa perdere gli effetti della sanatoria

Chi avrà accesso alla sanatoria dovrà rispettare le scadenze stabilite.

La regolarizzazione, infatti, si perfeziona con il pagamento della prima rata e con la rimozione di irregolarità e omissioni.

Il mancato rispetto del termine di una rata farà perdere la riduzione delle sanzioni e la definizione agevolata.

In altre parole, il mancato pagamento, anche parziale, entro la scadenza della rata successiva fa decadere il beneficio della rateizzazione.

La conseguenza è l’iscrizione a ruolo degli importi e della sanzione stabilita all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Tale sanzione si applicherà sulla quota residua oltre all’importo dell’imposta dovuta e agli interessi.

La notifica della cartella di pagamento dovrà avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla decadenza della rateizzazione.

Non saranno restituite le somme versate a titolo di ravvedimento prima dell’entrata in vigore della norma.

Le modalità di attuazione saranno definite da apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che sarà pubblicato nel periodo successivo all’entrata in vigore della Legge di Bilancio, stabilita al 1° gennaio 2023.

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