Bonus vacanze, focus su strutture aderenti e ok al pagamento con agenzia di viaggio

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus vacanze: con la circolare numero 18 del 3 luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle strutture aderenti e sui servizi accessori. Ammesso il pagamento tramite agenzia di viaggio e tour operator, escluse le piattaforme online. Istruzioni su come utilizzare il credito di imposta dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Bonus vacanze, focus su strutture aderenti e ok al pagamento con agenzia di viaggio

Bonus vacanze: con la circolare numero 18 del 3 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate fa luce sulle strutture aderenti e sui servizi accessori, ampliando il raggio di possibilità.

Il documento fornisce nuove istruzioni sull’utilizzo e sulle modalità di pagamento, che può avvenire anche tramite agenzie di viaggio e tour operator. Chi ha i requisiti per richiederlo ha tempo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per beneficiarne.

Bonus vacanze, focus su strutture aderenti e servizi aggiuntivi

Hanno diritto a un bonus vacanze, pari a un importo minimo di 150 euro fino a un massimo di 500 euro, le famiglie e i contribuenti singoli con ISEE fino a 40.000 euro.

L’agevolazione, introdotta dall’articolo 176 del Decreto Rilancio, è strutturata come segue:

  • per l’80% l’importo è utilizzabile come sconto sul corrispettivo dovuto per il pernottamento e per i servizi offerti da strutture turistico ricettive, agriturismi e b&b, che a loro volta maturano un credito d’imposta, cedibile a soggetti terzi e anche alle banche;
  • per il 20% è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 18 del 3 luglio 2020 chiarisce:

“Il Credito d’imposta Vacanze non può eccedere il corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio turistico alberghiero: in altri termini, se un nucleo di tre persone, per un soggiorno di due notti, sostiene un costo di 400 euro, il credito a cui ha diritto è pari alla spesa sostenuta (400 euro, di cui 320 euro da utilizzare come sconto presso il fornitore e 80 euro da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi) e non al credito massimo spettante (500 euro)”.

Il bonus vacanze deve essere richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 tramite l’appIO, che in caso di esito positivo fornisce un codice univoco, o un QR Code, da utilizzare presso le strutture aderenti nella stessa finestra di date.

Nel comunicato stampa che ha accompagnato la pubblicazione della circolare si legge:

“l’agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali almeno un giorno ricada in questo periodo di riferimento. Inoltre, il Credito d’imposta Vacanze spetta in relazione ad un unico soggiorno - fruito nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 - e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio”.

E proprio sulle strutture aderenti, presso le quali è possibile utilizzare il bonus vacanze, si sofferma il documento dell’Agenzia delle Entrate.

Riprendendo il testo della norma, la circolare ribadisce che lo sconto è utilizzabile in ambito nazionale presso strutture in linea con le norme nazionali e regionali per l’esercizio dell’attività turistica, e nello specifico:

  • presso imprese turistico ricettive;
  • presso agriturismi;
  • presso bed&breakfast.

Il bonus vacanze non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori, se questi sono indicati nella stessa fattura emessa dalla struttura scelta.

Ad esempio se i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore sono indicati nell’unica fattura emessa dal primo fornitore, lo sconto è applicabile.

Sulle strutture ammesse il testo, poi, fornisce chiarimenti importanti:

“Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che – indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato – svolgono effettivamente le attività previste dalla norma.

A titolo indicativo e non esaustivo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO.

Bonus vacanze, focus su strutture aderenti: i codici ATECO ammessi

La circolare numero 18 del 3 luglio 2020 riporta una lista di codici ATECO delle diverse tipologie di possibili strutture aderenti.

Si tratta di un elenco non esaustivo, ma utile a tracciare una panoramica sul possibile utilizzo del bonus vacanze per i contribuenti che ne hanno diritto.

Codice ATECO Tipologie di strutture aderenti
55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
55.10.00 Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso:
alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel
attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di
fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI
SOGGIORNI
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence:

  • i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
  • ii. cottage senza servizi di pulizia.
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

Sono inclusi anche i soggetti che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale.

Ma il bonus non è spendibile presso quei soggetti che “erogano i servizi che danno diritto al credito in esame coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR”.

Per rientrare nella lista delle strutture aderenti, infine, il fornitore del servizio turistico i essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti attraverso l’apposita procedura web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Bonus vacanze, via libera al pagamento tramite agenzia di viaggio e tour operator

Un altro chiarimento importante da parte dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di utilizzare il bonus vacanze anche in caso di pagamento tramite un’agenzia di viaggio o un tour operator.

Nel testo si legge:

“Il codice univoco (o il relativo QR-code) può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator”.

Dall’Amministrazione, dunque, arriva un via libera alla fruizione del credito di imposta vacanze anche se non c’è un contatto diretto tra il contribuente e la struttura a patto che l’intermediario possa mettere in atto tutte le procedure previste.

In particolare l’agenzia di viaggio o il tour operator deve provvedere a trasmettere alcuni dati alla struttura:

  • codice univoco (o il relativo QR-code);
  • codice fiscale dell’intestatario della fattura (ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale);
  • importo del corrispettivo dovuto.

Infine, con gli ultimi chiarimenti forniti sul bonus vacanze, l’Agenzia delle Entrate esclude qualsiasi altra possibilità di pagamento diversa da quelle indicate:

“Il credito non può essere utilizzato per effettuare pagamenti attraverso l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, anche non residenti, diversi da agenzie di viaggio e tour operator”.

Tutti i dettagli nel testo integrale della circolare numero 18 del 3 luglio 2020.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 18 del 3 luglio 2020
Primi chiarimenti ai fini della fruizione del Credito d’imposta Vacanze di cui all’articolo 176 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (in corso di conversione).

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