Cosa fare se si riceve un avviso dall’Agenzia delle Entrate

Gianfranco Antico - Dichiarazione dei redditi

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalla dichiarazione dei redditi, può procedere all'invio degli avvisi bonari ai contribuenti, ecco cosa fare in questi casi

Cosa fare se si riceve un avviso dall'Agenzia delle Entrate

Ricevere un avviso dall’Agenzia delle Entrate non fa mai piacere, neanche ai contribuenti più onesti, più puntuali e certi della bontà del loro operato.

Purtroppo però può capitare e quando capita non bisogna mai scoraggiarsi ma prendere di petto la questione, cercando di comprendere innanzitutto di che tipo di avviso/lettera/pec si tratti, cosa può essere e come rispondere.

Oggi ci occuperemo, nello specifico, degli avvisi bonari.

L’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede che gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, possano procedere entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo ad effettuare una serie di operazioni.

Ma cosa può essere contenuto dentro questi avvisi e come possiamo rispondere? Approfondiamolo insieme.

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Quali sono le operazioni possibili con l’articolo 36-bis

Operazioni eseguibili in fase di liquidazione ex articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
  • correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, contributi, e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
  • ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
  • ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Parimenti, l’art. 54-bis del D.P.R.n.633/1972 prevede che, avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle Entrate possa procedere, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede ad effettuare le seguenti operazioni:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte
  • correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni
  • controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.

In presenza di pericolo per la riscossione, l’Ufficio può provvedere anche prima della presentazione della dichiarazione annuale a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’Ufficio emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

L’invito telematico

Il legislatore - art. 2-bis, del DL. n. 203/2005, nell’ottica di una maggiore snellezza nella gestione delle comunicazioni, ha previsto che l’invito di cui all’art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000, possa essere effettuato con mezzi telematici ai soggetti indicati nell’art.3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (gli intermediari fiscali), che, se indicato nell’incarico di trasmissione, portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito.

In questa ipotesi, in forza di quanto disposto dal comma 3, dell’art.2-bis, del DL. n. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005, il termine per il pagamento decorre dal 60 giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito.

L’avviso telematico, che ha la medesima struttura ed informazioni contenute nelle comunicazioni inviate direttamente ai contribuenti attraverso il servizio postale, è effettuato tramite l’apposita funzione inserita all’interno dell’applicazione informatica Entratel, resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D. Lgs. n. 241/1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
  • gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Correzione dei dati: il contribuente può certamente richiedere di modificare i dati se questi ultimi risultano non corretti

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto d’imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Ricordiamo che il contribuente può usufruire di una assistenza diversificata, presso qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, o attraverso le Sezioni di assistenza multicanale, ovvero tramite il servizio “Civis”, o il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (Pec).

La risoluzione n. 72/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che hanno diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di sanzione e interessi i contribuenti che provvedono tempestivamente, e quindi entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione, al pagamento di quanto richiesto con la comunicazione d’irregolarità.

Risoluzione numero 72/2021 dell’Agenzia delle Entrate
Istruzioni sull’utilizzo del canale telematico Civis

Il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo può regolarizzare la propria posizione pagando, entro un certo termine, una sanzione ridotta, oltre all’imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi.

Modalità e termini per la regolarizzazione
La regolarizzazione delle comunicazioni deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito
Pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte (30 per cento). Pertanto, in queste ipotesi, la sanzione è pari al 10 per cento

Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate in 20 rate trimestrali di pari importo. La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sul sito dell’Agenzia è presente un’applicazione (sezione Tutti i Servizi – Pagamenti) che consente di calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, nonché di stampare i modelli F24.

La decadenza dalla rateizzazione può avvenire in una delle seguenti ipotesi:

  • quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento più 7 di lieve ritardo);
  • per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3 per cento o, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.

Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo.

Tuttavia, le sanzioni e gli interessi vengono ricalcolati in misura piena solo sulla residua imposta dovuta (cioè al netto della quota d’imposta già pagata) e non sull’intero ammontare dell’imposta indicata nella comunicazione.

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