Concordato preventivo biennale, buone notizie sulle dichiarazioni integrative

Sandra Pennacini - Dichiarazione dei redditi

CPB più conveniente e con molti meno rischi grazie al Decreto Omnibus: ecco cosa cambia nel meccanismo delle correzioni della dichiarazione dei redditi originaria tramite integrativa

Concordato preventivo biennale, buone notizie sulle dichiarazioni integrative

Il legislatore, con il decreto Omnibus, Decreto Legislativo n. 148/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2026, ed entrato in vigore il giorno successivo, è finalmente intervenuto a modificare integralmente uno degli aspetti di decadenza dal CPB che hanno comportato le maggiori difficoltà nei primi anni di applicazione e che, se non corretto, avrebbe certamente rappresentato uno dei principali motivi di timore nel rinnovo o nella sottoscrizione ex novo del patto con il fisco per il biennio 2026-2027.

Se in passato, in caso di errore nella determinazione della proposta (dovuto all’effetto “a cascata” di errori compiuti nella determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo e/o del valore della produzione netta IRAP, oppure errori ISA, o ancora errata compilazione del modello CPB), un’eventuale correzione spontanea da parte del contribuente poteva dar luogo a decadenza, oggi la stessa produce un effetto immediato di rideterminazione della proposta.

Le novità riguardano l’adesione al Concordato Preventivo Biennale 2026 2027 e non le adesioni già avvenute per le prime due edizioni.

Tutte le ultimissime novità introdotte dal Decreto Omnibus in materia di Concordato Preventivo Biennale 2026 2027 saranno oggetto di approfondimento in due imperdibili webinar formativi:

  • il prossimo giovedì 10 settembre alle 15.00 in un webinar formativo gratuito organizzato in collaborazione con TeamSystem e nel quale approfondiremo, in particolare, il rapporto tra la corretta compilazione e gestione degli ISA e l’adesione e il successivo mantenimento del CPB;
  • il prossimo mercoledì 16 settembre alle 15.00 in un webinar formativo sull’Academy di Informazione Fiscale faremo un vero e proprio tavolo operativo di due ore e mezza nel quale illustreremo tutte le novità introdotte dal Decreto Omnibus in materia di Concordato Preventivo Biennale ma non solo. Risponderemo a tutti i quesiti e le considerazioni dei partecipanti. Porteremo all’attenzione dei partecipanti i vantaggi della nuova sanatoria fiscale (“ravvedimento speciale”) riservata agli aderenti al CPB 2026-2027 più una serie di casi pratici e la risoluzione degli stessi, soffermandoci su tutti gli elementi utili per la valutazione di convenienza dell’adesione. Il webinar del 16 settembre su Academy consente di ottenere 2 crediti validi per la formazione obbligatoria continua di dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il quadro normativo e di prassi prima del correttivo Omnibus

Per comprendere a fondo la portata della nuova formulazione normativa, è bene ricordare quale fosse il quadro di insieme prima della riscrittura dell’articolo 22 del D.Lgs. 13/2024 (decreto CPB) operata dal decreto Omnibus qui in commento.

Secondo la normativa previgente (art. 22 D.Lgs. 13/2024) il concordato decadeva qualora

a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi (ex art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998), i dati dichiarati determinassero una quantificazione diversa dei redditi o del Valore della Produzione Netta (VPN) rispetto a quelli posti a base dell’accordo

Il medesimo articolo equiparava a violazione non lieve (causa di decadenza) l’inesatta o incompleta comunicazione dei dati ISA in ragione della quale emergesse un minor reddito o VPN concordato per uno scostamento superiore al 30%.

In ragione di quanto sopra, apparentemente, qualsiasi modifica operata alla dichiarazione in base alla quale era avvenuta l’adesione al concordato (ovviamente, con riferimento ai valori rilevanti ai fini del CPB, quindi reddito di impresa / valore autonomo) determinava decadenza, mentre gli errori ISA rilevavano se determinavano uno scostamento superiore al 30%.

La normativa era dunque estremamente rigida, soprattutto in caso di modifiche al reddito di impresa o lavoro autonomo, per quanto mitigata dai chiarimenti che erano emersi a stretto giro, con la Circolare AdE n. 18/E/2024, che era intervenuta chiarendo il quadro di insieme e coordinando le disposizioni: le modifiche apportate alla dichiarazione originaria (reddito di impresa o lavoro autonomo, modello ISA, quadro CPB) determinavano la decadenza dal CPB solo laddove le stesse avessero comportato un minor reddito o VPN oggetto del concordato per uno scostamento superiore al 30%.

Il quadro, prima del decreto Omnibus, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa afferente l’anno di imposta in base al quale era stata espressa adesione (ad esempio, Redditi 2024 anno di imposta 2023 per il CPB 2024-2025) era dunque il seguente:

  • modifiche estranee al reddito concordato (per esempio inserimento di nuovi oneri nel quadro RP, inserimento o variazione di redditi diversi da quelli di impresa o lavoro autonomo, ad esempio quadro RC o RL): nessun impatto sul concordato;
  • modifiche incidenti su reddito d’impresa, lavoro autonomo, VPN IRAP o dati ISA:
    • Integrativa che riduceva la proposta teorica: se i nuovi dati corretti avvessero determinato una proposta CPB più bassa di quella accettata, non si configurava alcuna decadenza. Il concordato rimaneva valido sulla base dell’originaria accettazione del concordato, ovverosia ai valori più alti originariamente accettati. Di conseguenza, il concordato era salvo, per quanto il contribuente fosse penalizzato dal fatto che l’esatta proposta avrebbe dovuto essere più bassa);
    • Integrativa che incrementava la proposta teorica con scostamento ≤30%: se la proposta ricalcolata risultava superiore a quella originaria ma entro la soglia del 30% di scostamento, il CPB non decadeva e restavano fermi i valori originariamente concordati. In questo particolare caso, paradossalmente, il contribuente era avvantaggiato: il concordato era comunque salvo ed i valori validi ai fini dello stesso risultavano essere più bassi di quelli che avrebbero dovuto essere sulla base di una dichiarazione esatta;
    • Integrativa che incrementava la proposta teorica con scostamento >30%: in questo caso si verificava la decadenza dal concordato. Di conseguenza, il contribuente perdeva tutti i vantaggi del CPB per l’intero biennio, restando comunque vincolato a calcolare imposte e contributi sul più alto tra il valore concordato e quello effettivo, sia sotto il profilo del reddito che sotto il profilo del valore della produzione netta IRAP.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità e agevolazioni fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


Le modifiche apportate dal decreto Omnibus

L’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 148/2026 (“correttivo Omnibus”) ha modificato integralmente il quadro previgente: da un lato, la lettera g) ha cancellato dall’articolo 22 le originarie cause di decadenza automatica legate alla presentazione di una dichiarazione integrativa, dall’altro, la lettera d) ha codificato la nuova disciplina della correzione spontanea, inserendo il nuovo comma 3-bis all’articolo 19 del decreto CPB.

Tale norma disciplina per la prima volta in modo organico la procedura che il contribuente deve seguire qualora si avveda di aver commesso errori o omissioni nella dichiarazione dei redditi o nei dati specificamente comunicati per la formulazione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB).

Al fine di regolarizzare la propria posizione, e dunque fare salvo il concordato, il contribuente è tenuto a:

  • procedere alla correzione degli errori o delle omissioni riguardanti ricavi, compensi o altri dati rilevanti ai fini del calcolo del CPB (es. dati dei modelli ISA o valori inseriti nel quadro CPB), presentando dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998.
  • rideterminare la proposta di concordato sulla base dei dati rettificati.

Grazie a questo comportamento virtuoso il contribuente ottiene un duplice risultato:

  • gli effetti del concordato restano perfettamente validi (non si incorre in decadenza, anche in caso di scostamenti superiori al 30%);
  • i valori di reddito e valore della produzione netta IRAP concordati che rilevano sono quelli “nuovi”, così come emergenti dalla dichiarazione integrativa, indipendentemente dal fatto che gli stessi risultino essere più alti o più bassi di quelli originariamente sottoscritti.
Concordato Preventivo Biennale 2026 2027: cambia tutto con il Decreto Omnibus
Testo ufficiale del Decreto Omnibus - Decreto Legislativo numero 148/2026

Si ritiene di particolare interesse evidenziare il fatto che il nuovo quadro normativo consente anche la rideterminazione del concordato al ribasso.

Il testo normativo introdotto dall’Omnibus stabilisce infatti che:

[...] per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati [...] il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati

L’uso del verbo «rideterminati», formulato in via generale, e senza alcun riferimento ad un eventuale vincolo ai valori originari se superiori, porta a concludere che se i nuovi valori emergenti dalla dichiarazione integrativa comportano una riduzione della proposta originaria, allora tale diviene il “nuovo concordato” sottoscritto dal contribuente.

Sotto il profilo procedurale, la presentazione dell’integrativa comporta la necessità di regolarizzare le violazioni formali e sostanziali commesse a monte.

La norma richiama espressamente la possibilità di definire tramite ravvedimento operoso (Art. 13 del D.Lgs. 472/1997) le sanzioni correlate alle violazioni dichiarative, inclusa la sanzione specifica per l’inesatta o incompleta comunicazione dei dati ISA/concordato prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 471/1997.

Si tratta della sanzione amministrativa (da 250 a 2.000 euro) prevista per l’omessa o inesatta comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, riducibile ricorrendo al ravvedimento operoso.

È di fondamentale importanza evidenziare come le importanti novità introdotte nella norma, sin qui esaminate, trovino applicazione

solo quando il contribuente ravveda spontaneamente la propria posizione, prima che le violazioni siano state formalmente contestate

In altri termini, la fattispecie della decadenza resta attuale, ma in un quadro diverso da quello conosciuto fino all’introduzione dell’Omnibus, e che sarà oggetto di un successivo approfondimento.

Doppio appuntamento formativo a settembre a tema Concordato Preventivo Biennale per le Partite IVA:

  • il prossimo giovedì 10 settembre alle 15.00 in un webinar formativo gratuito organizzato in collaborazione con TeamSystem approfondiremo il rapporto tra la corretta compilazione e gestione degli ISA e l’adesione e il successivo mantenimento del CPB;
  • il prossimo mercoledì 16 settembre alle 15.00 in un webinar formativo sull’Academy di Informazione Fiscale faremo un vero e proprio tavolo operativo di due ore e mezza nel quale illustreremo tutte le novità introdotte dal Decreto Omnibus in materia di Concordato Preventivo Biennale ma non solo. Porteremo all’attenzione dei partecipanti una serie di casi pratici e la risoluzione degli stessi, approfondiremo tutti i vantaggi della nuova sanatoria fiscale (“ravvedimento speciale”) riservata agli adrenti al CPB 2026-2027, soffermandoci su tutti gli elementi utili per la valutazione di convenienza dell’adesione. Il webinar del 16 settembre su Academy consentirà di ottenere 2 crediti validi per la formazione obbligatoria continua di dottori commercialisti ed esperti contabili. Con l’acquisto del corso i partecipanti otterranno anche una guida con schemi e schede di sintesi e una raccolta ragionata di approfondimenti di Informazione Fiscale a tema CPB.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità e agevolazioni fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter