Curatore di eredità giacente: obbligatorio il pagamento delle imposte

Domenico Catalano - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Curatore di eredità giacente, per il soggetto è previsto l'obbligo di pagamento delle imposte catastali, ipotecarie, di bollo e di successione non oltre il limite del valore dei beni posseduti

Curatore di eredità giacente: obbligatorio il pagamento delle imposte

Curatore di eredità giacente, il soggetto è obbligato al pagamento delle imposte non oltre il limite del valore dei beni posseduti.

Il curatore di eredità giacente deve provvedere presentazione della dichiarazione di successione e ai versamenti che ne derivano: delle imposte catastali, ipotecarie, di bollo e di successione.

Fino all’accettazione dell’eredità, i soggetti che non sono in possesso di beni ereditari non sono invece obbligati ad alcun versamento.

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Il curatore di eredità giacente deve pagare le imposte catastali ipotecarie, di bollo e di successione

Il curatore di eredità giacente ha l’obbligo di corrispondere le imposte catastali, ipotecarie, di bollo e di successione, derivanti dalla dichiarazione di successione che egli stesso deve presentare.

Un documento di prassi molto interessante a questo proposito è la risposta all’interpello numero 587/2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 587 del 15 settembre 2021
ART. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articoli 28 e 36 del TUS - obblighi dei curatori delle eredità giacenti.

Anche in questa occasione i chiarimenti nascono da un caso concreto, quello di un’apertura di una successione con un’eredità che comprende immobili e passività in corso di accettazione.

L’istante, un curatore dell’eredità giacente, spiega che due dei chiamati all’eredità hanno rinunciato e per gli altri due si è in attesa di accettazione.

L’istante chiede se deve corrispondere le imposte in questione e fa sapere che sui conti correnti del de cuius, temporaneamente bloccati in attesa della dichiarazione di successione, il saldo è insufficiente al pagamento delle stesse.

Dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 36, comma 3 del TUS, il Testo unico delle disposizioni sull’imposta sulle successioni e donazioni.

Il soggetto in questione, in qualità di chiamato all’eredità, risponderà delle imposte “nel limite del valore dei beni ereditari posseduti”.

Prima di sciogliere i dubbi dell’istante, l’Amministrazione finanziaria indica quali sono i soggetti coinvolti nella successione.

Il curatore di eredità giacente rientra tra i soggetti passivi di dell’imposta

In risposta al quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate riepiloga quali sono i soggetti coinvolti nella successione e nelle vicende ereditarie.

In base a quanto previsto dall’articolo 5 del TUS, i soggetti passivi d’imposta sono gli eredi.

Secondo quanto indicato dall’articolo 28, comma 2 del TUS, invece, l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione interessa i soggetti chiamati all’eredità, i legatari, o i loro rappresentanti legali, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, gli amministratori dell’eredità, i curatori delle eredità giacenti e gli esecutori testamentari.

Tale obbligo grava quindi sul soggetto istante.

In relazione al pagamento dell’imposta, invece, a dettare le regole è l’articolo 36 del TUS che prevede quanto segue:

“Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti.”

In altre parole, fino all’accettazione dell’eredità chi non è in possesso di beni ereditari non deve pagare imposte mentre chi ne è in possesso deve provvedere ai versamenti non oltre il limite del valore dei beni posseduti.

A ribadire gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte in capo all’istante è anche la sentenza n. 16428/2009 della Cassazione.

Nel caso di successione ereditaria l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate deve redigere il certificato di successione secondo le risultanze della dichiarazione e a richiederne la trascrizione con la relativa imposta ipotecaria in misura proporzionale.

Per quanto riguarda l’imposta catastale è vigente l’obbligo di volturare gli immobili compresi nell’attivo ereditario a favore dell’eredità giacente e dovrà essere corrisposta l’imposta in misura proporzionale.

Infine l’Amministrazione finanziaria contempla un ultimo caso:

“Per completezza, si rappresenta che nell’ipotesi in cui non esistono successibili in relazione alla specifica eredità oggetto di curatela e che, pertanto, l’eredità va devoluta allo Stato a norma dell’art. 586 del codice civile, non sono dovute né l’imposta di successione, ai sensi dell’art. 3 del TUS, né quelle ipotecaria e catastale, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 347 del 1990.”

La devoluzione dei beni allo Stato è considerata una causa di chiusura del procedimento dell’eredità giacente.

Nel caso di devoluzione dei beni allo Stato, quindi, dovrà essere sospesa
la riscossione dell’imposta
e il curatore potrà procedere alla richiesta di rimborso della stessa, se è già stata versata.

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