Eredità giacente: senza aziende non ci sono obblighi di sostituzione di imposta

Giuseppe Guarasci - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Eredità giacente: se nell'asse ereditario non ci sono aziende commerciali o agricole, non ci sono obblighi di contabilità né di sostituzione di imposta per il curatore

Eredità giacente: senza aziende non ci sono obblighi di sostituzione di imposta

Eredità giacente: il curatore non ha obblighi contabili né quelli connessi alla figura di sostituto di imposta, se l’asse ereditario non include aziende commerciali o agricole.

Lo spunto per approfondire l’argomento arriva, come di consueto, dall’analisi di una vicenda che vede al centro l’eredità giacente di un socio illimitatamente responsabile di una società, ormai deceduto.

Eredità giacente: senza aziende non ci sono obblighi di sostituzione di imposta

L’azienda è stata cancellata dal Registro delle Imprese, dal momento che l’altro socio superstite risulta irreperibile, ma ha un debito nei confronti di un ex dipendente per le retribuzioni e il trattamento di fine rapporto, al lordo dell’Irpef e contributi previdenziali.

Il creditore, quindi, ha intenzione di avvalersi dell’eredità per ottenere le somme che gli spettano.

E all’Agenzia delle Entrate - che tratta il tema nella risposta all’interpello numero 305/2019 - si chiede di sciogliere un nodo: il curatore, in questo caso, deve comportarsi da sostituto di imposta?

Il dubbio è sul comportamento esatto da assumere al momento del riparto dell’attivo per quanto riguarda le eventuali ritenute d’acconto da operare ed eventualmente versare, e anche in merito ad eventuali altri obblighi successivi.

Con la risposta all’interpello numero 305 del 2019, l’Agenzia delle Entrate chairisce le regole da adottare nei casi simili a quello descritto:

“Si è dell’avviso che il curatore dell’eredità giacente non sia tenuto agli obblighi contabili e a quelli connessi alla figura di sostituto d’imposta nell’ipotesi in cui l’asse ereditario non includa aziende commerciali o agricole”.

Eredità giacente: quando ci sono obblighi di sostituzione di imposta? I riferimenti normativi

A queste conclusioni, l’Agenzia delle Entrate arriva dall’analisi coordinata di due riferimenti normativi:

  • l’articolo 23, Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 29 settembre 1973;
  • l’articolo 5-ter, Adempimenti dei curatori e amministratori di eredità, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 322 del 1998.

Il primo include il curatore fallimentare tra i sostituti d’imposta, ovvero tra coloro che, corrispondendo redditi di lavoro dipendente, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF, con obbligo di rivalsa.

La seconda chiarisce gli obblighi dei curatori delle eredità giacenti e degli amministratori di eredità.

Nel testo si legge:

“Oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all’articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d’imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d’imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d’imposta nel quale cessa la curatela o l’amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

  • le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d’imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d’imposta già decorsi anteriormente a quest’ultimo;
  • la dichiarazione dei redditi posseduti nell’ultimo periodo d’imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d’imposta precedente.
  • adempiere per i periodi d’imposta indicati nell’alinea del comma 1, se nell’asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d’imposta stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Ne deriva che, nel caso analizzato, le somme versate dalla procedura all’ex dipendente per i crediti vantati per retribuzioni e TFR non devono, quindi, essere sottoposte a ritenuta d’acconto, né oggetto di certificazione e dichiarazione da parte dell’organismo erogante.

Resta, per il curatore, l’impegno di rilasciare al lavoratore dipendente/creditore un’attestazione dei compensi corrisposti e di comunicare all’Agenzia delle entrate le generalità del beneficiario dei compensi e l’importo complessivo corrisposto.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 305/2019
Eredità giacente - Obblighi di sostituzione d’imposta - Art. 23 d.P.R. n. 600/1973 - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge n. 212/2000

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