L’erede che non accetta l’eredità non risponde dei debiti del defunto

Emiliano Marvulli - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Non risponde dei debiti del defunto l'erede che non accetta l'eredità.

L'erede che non accetta l'eredità non risponde dei debiti del defunto

Il chiamato all’eredità è tenuto a rispondere dei debiti tributari del de cuius solo se ha accettato l’eredità, in maniera esplicita o implicita.

L’onere di provare l’accettazione grava sull’Amministrazione finanziaria che, a tal fine, non può limitarsi alla mera presentazione della denuncia di successione, che non ha alcun rilievo ai fini dell’accettazione dell’eredità. Il medesimo principio vale per l’imposta di successione.

Questi i principi rimarcati dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 19030 depositata il 17 luglio 2018

Ordinanza Corte di Cassazione numero 19030 depositata il 17 luglio 2018
L’erede che non accetta l’eredità non risponde dei debiti del defunto: è questo l’importante principio statuito nella recente Ordinanza degli ermellini.

Il fatto - Sulla scorta delle risultanze di una processo verbale di constatazione, redatto a seguito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti di un contribuente esercente l’attività di agente di commercio (informatore scientifico), da cui emergeva l’omessa annotazione di fatture emesse nei confronti di clienti e l’omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali, l’Agenzia delle entrate emetteva due avvisi di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRPEF.

L’Ufficio finanziario notificava i suddetti atti impositivi agli eredi del contribuente, che nel frattempo era deceduto, i quali proponevano ricorso, accolto dalla Commissione tributaria provinciale. L’Ufficio proponeva a sua volta appello avverso tale statuizione, rigettato dalla CTR, “sul rilievo che le appellanti, non avendo accettato l’eredità, non potevano rispondere delle obbligazioni tributarie del de cuius

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973 da parte dei giudici della CTR, i quali avevano errato “ad escludere la responsabilità delle contribuenti per le obbligazioni tributarie del de cuius, essendo all’uopo sufficiente la chiamata all’eredità.”

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e lo ha rigettato.

La decisione – Sull’argomento in discussione è oramai orientamento consolidato in giurisprudenza che la delazione successoria, ossia la fase in cui si deve vedere a chi spetta il patrimonio del de cuius e in quale misura, non è di per sé sufficiente all’acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione dell’eredità.

Di conseguenza, è onere di colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del «de cuius», provare “l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede”. Siffatta qualità non è desumibile dalla mera chiamata all’eredità ma consegue “solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede”.

Tale principio vale anche se si parla di imposta di successione con la sola eccezione che, fino a quando l’eredità non sia stata accettata, “i chiamati all’eredità” rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. In questo senso solo l’erede, ossia il chiamato all’eredità che abbia poi accettato, è l’obbligato in via definitiva al pagamento dell’imposta di successione, mentre il chiamato all’eredità può considerarsi responsabile dell’imposta solo in via provvisoria.

A maggior ragione, il chiamato che abbia rinunciato all’eredità non può ritenersi obbligato a rispondere né dei debiti del de cuius né dell’imposta di successione, neanche a titolo provvisorio.

In senso conforme si è espressa recentemente la Corte di legittimità con la Sent. n. 8053 2017, affermando che “in ipotesi di debiti del de cuius di natura tributaria (...) l’accettazione dell’eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l’obbligazione del chiamato all’eredità a risponderne. Non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all’eredità, …, precisando che una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell’eredità, del cui onere probatorio è onerata l’Amministrazione finanziaria e che non può fondarsi sulla mera presentazione della denuncia di successione, che non ha alcun rilievo ai fini dell’accettazione dell’eredità.”

Sulla base di tali argomentazioni i giudici di legittimità hanno deciso per il rigetto del motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, posto che nella fattispecie in commento è pacifica la qualità di chiamati all’eredità dei contribuenti, i quali peraltro hanno dedotto e documentato di aver rinunciato all’eredità, senza che l’Agenzia delle entrate abbia provato il contrario.

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