Il costo inerente è deducibile anche se sproporzionato o antieconomico

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

La deducibilità di un costo è sempre ammessa anche quando si dovessero riscontrare profili di antieconomicità: il giudizio sull'inerenza, infatti, deve concentrarsi sugli aspetti qualitativi, non su quelli quantitativi

Il costo inerente è deducibile anche se sproporzionato o antieconomico

Dall’analisi di diverse pronunce giurisprudenziali recente emerge un concetto importante ma ormai ampiamente consolidato: un costo è inerente e, quindi, deducibile se c’è correlazione con l’attività imprenditoriale nel suo complesso.

Ai fini della deducibilità è pertanto irrilevante l’antieconomicità del costo rispetto ai ricavi attesi posto che il giudizio sull’inerenza deve essere di natura qualitativa e non meramente quantitativa.

Analisi di una caso pratico

La controversia che prendiamo come spunto oggi trae origine dal ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento ai fini Irpeg, Irap e Iva avente ad oggetto, tra l’altro, il recupero a tassazione dei costi per spese di sponsorizzazione di auto di gran turismo indebitamente dedotti in quanto ritenuti non inerenti.

Il riferimento è alla datata ma sempre attuale ordinanza della Corte di Cassazione numero 6368/2021.

Sul punto i giudici di merito di primo grado hanno rigettato il ricorso della società e avverso tale decisione il contribuente ha proposto appello, anch’esso respinto dalla Commissione Tributaria Regionale.

La Corte ha ritenuto la spesa indeducibile dal reddito imponibile per difetto di inerenza perché incongrue rispetto all’attività sponsorizzata.

Il giudice di appello ha ritenuto, inoltre, che la genericità degli impegni assunti dallo sponsee in relazione alle prestazioni accessorie (disponibilità dei piloti a incontri, accoglienza, partecipazione agli eventi) e agli spazi dedicati al logo riservato allo sponsor denotino antieconomicità manifesta dei costi sostenuti.

La società ha così avanzato ricorso per cassazione lamentando, per quanto di interesse, violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 109 del TUIR e del principio di neutralità dell’IVA, nella parte in cui la CTR ha ritenuto indeducibili i costi di sponsorizzazione per assenza di certezza in quanto attività antieconomiche.

Sul punto la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la tesi della società contribuente e ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla CTR in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio.

L’inerenza dei costi rispetto all’attività svolta

Con riferimento al requisito dell’inerenza delle spese e degli altri componenti negativi di reddito (diversi dagli interessi passivi), l’art. 109, co. 5 del TUIR prevede la deducibilità di tali componenti negativi

“se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”

Il riconoscimento fiscale è legato, pertanto, alla circostanza che il componente negativo di reddito sia legato all’attività d’impresa e tale requisito deve risultare da dati ed elementi certi.

In materia di inerenza dei costi deducibili la Corte di Cassazione è ferma nell’affermare che deve rinvenirsi una correlazione del costo non in relazione ai ricavi, bensì in relazione all’attività imprenditoriale nel suo complesso in quanto la ratio di tale impostazione riposa sulla nozione di reddito d’impresa e non sulla correlazione tra costi e ricavi di cui all’art. 109, comma 5, TUIR.

Se ne deduce, pertanto, che sono indeducibili quei costi che si collocano in una sfera estranea all’attività imprenditoriale.

Conseguenza di questa impostazione è

da un lato, “che non assume rilevanza, in quanto tale, la congruità o l’utilità del costo rispetto ai ricavi, dovendosi dare un giudizio di inerenza di carattere qualitativo e non quantitativo...dall’altro, che l’antieconomicità del costo (rispetto al ricavo atteso) degrada a mero elemento sintomatico della carenza di inerenza”

Nel caso di specie la CTR non ha fatto corretta applicazione di tale principio in quanto il giudizio di non inerenza è stato effettuato sulla base della sproporzione del costo sostenuto rispetto al potenziale ritorno commerciale offerto dalle manifestazioni sponsorizzate e, quindi, avendo come riferimento la correlazione o corrispondenza tra costi e ricavi e il ritorno dell’investimento, anziché l’estraneità all’attività imprenditoriale della società contribuente.

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