La bozza di Legge di Bilancio 2026 prevede due importanti novità in materia di cripto attività per il 2026: ecco quali sono e, soprattutto, se ce ne potrebbero essere anche altre
L’articolo 13 della bozza di Legge di Bilancio 2026 prevede due importati novità in materia di cripto attività.
La prima novità è relativa all’aliquota di tassazione per i token di moneta elettronica, che saranno tassati al 26% (invece che al 33%). Il riferimento sono quindi le stablecoin o cripto attività di seconda generazione, che sono legate ad altre attività o a valute (l’euro) e supportate dalla presenza di riserve istituite per garantire gli utenti.
La seconda è relativa all’istituzione di un tavolo permanente di controllo e monitoraggio delle cripto attività e della finanza innovativa. Un nuovo ente
Tassazione al 26% per i token di moneta elettronica
Il primo comma della norma contenuta nella bozza della Legge di Bilancio 2026 prevede la tassazione al ventisei per cento dei token di moneta elettronica.
In particolare, al comma 24 dell’articolo 1 della Legge 207/2024 (la Legge di Bilancio dello scorso anno) viene aggiunto il seguente testo:
Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l’aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023.
Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.
Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
La novità non toccherà la regola introdotta l’anno scorso, di conseguenza Bitcoin, Ethereum, Stablecoin, NTF e altri token resteranno tassati al 33%.
La riduzione all’aliquota del 26%, se confermata dalla versione ufficiale della Legge di Bilancio in fase di approvazione, si applicherà esclusivamente ai token di moneta elettronica denominati in euro.
La nuova regola inizialmente sarà del tutto astratta: oggi in Italia non esistono emittenti nazionali autorizzate che offrano una stablecoin collegata all’euro.
Tuttavia, qualche mese fa un consorzio di nove banche europee, tra cui UniCredit e Banca Sella tra quelle italiane, ha annunciato l’intenzione di lanciarne una nel 2026.
Guardando alle finanze pubbliche, l’impatto sarà inizialmente di poca significatività: oggi il mercato delle stablecoin in euro vale circa 620 milioni di dollari per l’intero segmento euro-pegged secondo i dati diffusi Bankitalia.
Ma la direzione è tracciata, il legislatore fiscale così facendo attribuisce un trattamento fiscale differenziato a seconda della qualità della cripto-attività, premiando quella teoricamente più stabile e tracciabile.
Secondo quanto si legge in una recente relazione in materia sempre di Bankitalia: “in prospettiva, potrebbe essere il primo passo verso una tassazione modulata sulla rischiosità o sul livello di compliance, un approccio che l’Unione europea sta valutando anche per i mercati finanziari tradizionali”.
| Operazione | Aliquota | Inquadramento fiscale |
|---|---|---|
| Vendo Bitcoin per EURC | 33% | Cessione di crypto contro un altro asset: plusvalenza imponibile |
| Vendo EURC per euro | 26% | Conversione di moneta elettronica in valuta fiat, considerata “neutra” fiscalmente |
| Interessi su EURC | 26% | In teoria. MiCAR vieta rendimenti in capo agli emittenti di e-money token. I maggiori exchanges non offrono al momento programmi di earning su EURC mentre è possibile operare in DEFI |
| Guadagno interessi su USDT/USDC | 33% | Non sono token di moneta elettronica in euro |
| Conversione NFT (NFT→ETH) | 33% | Permuta fiscalmente rilevante |
| Permuta tra token con eguali caratteristiche | Non imponibile | “Non costituisce realizzo” (art. 67, c-sexies TUIR) |
Tabella rielaborata da Moneyviz
Il controllo sulle cripto attività e la finanza creativa
La seconda novità che sarà introdotta riguarda i meccanismi di controllo, potenziati con l’istituzione di un nuovo ente.
Alla Legge di Bilancio dello scorso anno, infatti, viene aggiunto il comma 24-bis che prevede l’istituzione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 - quindi presumibilmente entro fine febbraio 2026 - di:
Un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, volto altresì a favorire uno sviluppo ordinato e legale del settore.
Il Tavolo sarà composto da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, della Guardia di finanza, della CONSOB, della Banca d’Italia, dell’Unità di informazione finanziaria, dell’Agenzia delle entrate, nonché delle associazioni più rappresentative del settore ed esperti accademici individuati in base a criteri di competenza.
Il Tavolo ha i seguenti compiti:
a) monitorare costantemente i rischi connessi al settore e favorire la collaborazione tra le istituzioni di controllo e gli operatori;
b) elaborare indirizzi strategici nazionali in materia di prevenzione di frodi, abusi e rischi sistemici;
c) predisporre un protocollo di legalità tra le istituzioni e gli operatori del settore finalizzato a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
d) redigere un rapporto periodico di analisi sulle evoluzioni tecnologiche e finanziarie del comparto, con particolare attenzione agli impatti sulla stabilità del sistema e sulla tutela dei consumatori;
e) promuovere iniziative per l’educazione finanziaria dei consumatori, al fine di incentivare un utilizzo consapevole delle cripto-attività e degli strumenti di finanza innovativa. 24-ter. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cripto attività: due (o più?) novità nel 2026