Regime impatriati e regime forfettario sono incompatibili

Domenico Catalano - Dichiarazione dei redditi

Regime impatriati, se il contribuente rispetta i requisiti anche del regime forfettario e sceglie tale opzione, non può applicare l'altra tassazione agevolata. I criteri per determinare la base imponibile sono diversi e i regimi rappresentano due differenti alternative

Regime impatriati e regime forfettario sono incompatibili

In linea generale, qualora il soggetto scelga di aderire al regime forfettario non potrà beneficiare delle agevolazioni previste dal regime speciale per lavoratori impatriati.

I due regimi sono incompatibili perché diversi sono i criteri per la determinazione della base imponibile.

Tuttavia, se il regime impatriati è più conveniente rispetto al regime forfettario, nel rispetto dei requisiti previsti il contribuente potrà scegliere di applicarlo.

Regime impatriati: non si può applicare se si sceglie il forfettario

Lo spunto per questo approfondimento arriva da un quesito posto da un contribuente, un soggetto che ha spostato la residenza in Italia e rispetta tutti i requisiti previsti dall’articolo 16 del decreto legislativo 147/2015, il cosiddetto decreto Internazionalizzazione.

L’istante chiede chiarimenti sulla possibilità di adottare il regime forfettario e applicare, invece, il regime per impatriati negli anni in cui supera il limite di reddito di reddito.

L’Amministrazione finanziaria ribadisce l’indirizzo interpretativo già anticipato nella precedente circolare numero 33/2020, che ha come oggetto la disciplina generale del regime speciale per lavoratori impatriati.

Prima di fornire le delucidazioni del caso, tuttavia, vengono riepilogati i requisiti per avere accesso all’agevolazione.

Tale regime si applica ai lavoratori che:

  • trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
  • non sono stati residenti in Italia nei due anni precedenti al trasferimento della residenza e si impegnano a risiedere nel Paese per almeno i due anni successivi;
  • svolgano attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Nel rispetto di tali requisiti, la formazione del reddito complessivo è ridotta al 30 per cento dell’ammontare:

  • dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia;
  • dei redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia.

L’agevolazione spetta per i 5 anni successivi al trasferimento della residenza e può essere rinnovata per ulteriori 5 anni, in presenza di determinati requisiti.

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Regime impatriati: quando si può scegliere in alternativa al regime forfettario

Nel recente documento di prassi l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’incompatibilità tra la scelta del regime per lavoratori impatriati e regime forfettario.

Tali regimi sono alternativi in quanto applicano criteri diversi per la determinazione dell’imponibile.

Anche nel rispetto dei diversi requisiti, se il contribuente sceglie il regime forfettario non potrà applicare il regime impatriati a posteriori, così come non è consentita la scelta di tale regime per gli anni in cui il contribuente supera il limite reddituale.

La spiegazione era già stata fornita nella circolare numero 33/2020.

L’agevolazione intende incentivare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la propria attività.

A riguardo, nel documento di prassi si sottolinea quanto di seguito riportato:

“il «regime speciale per lavoratori impatriati»- risulta applicabile ai soli redditi (di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo) che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR).”

Di contro, il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, ovvero la Legge di Bilancio 2015, prevede la determinazione del reddito imponibile secondo criteri forfettari.

Tali criteri sono determinati dal codice ATECO, a cui è collegato il coefficiente di redditività della specifica attività.

Pertanto, per espressa previsione normativa, il reddito in questione non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Come chiarito dalla circolare 33/2020, quindi, il contribuente che sceglie il regime forfettario non può avvalersi di quello per lavoratori impatriati.

Tuttavia, il documento di prassi spiega che:

“Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell’applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario.”

In conclusione, quindi, la scelta dell’opzione del regime forfettario preclude la possibilità di scegliere a posteriori di applicare il regime per lavoratori impatriati.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 460 del 20 settembre 2022
Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni. Chiarimenti interpretativi.

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