Contributo caro bollette 2023: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Tommaso Gavi - Imposte

Dopo le modifiche della Legge di Bilancio le prime istruzioni sul contributo contro il caro bollette 2023, e sulla versione dello scorso anno, sono fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 4 del 2023. Dall'ambito soggettivo alla base imponibile, passando per la scadenza per i versamenti

Contributo caro bollette 2023: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime istruzioni sul contributo contro il caro bollette 2023, dovuto dalle imprese che svolgono attività nell’ambito della produzione e vendita dell’energia, del gas metano, del gas naturale e dei prodotti petroliferi.

La Legge di Bilancio 2023 ha infatti introdotto un nuovo contributo di solidarietà e ha introdotto modifiche sul precedente contributo straordinario introdotto dall’articolo 37 del decreto Ucraina.

Con la circolare numero 4 del 23 febbraio 2023 l’Amministrazione finanziaria si sofferma sull’ambito soggettivo, il calcolo della base imponibile e le scadenze per il versamento del contributo di solidarietà per il 2023 e sulle modifiche all’importo da corrispondere per l’anno 2022.

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Contributo caro bollette 2023: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare numero 4 del 23 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce le prime istruzioni sul nuovo contributo contro il caro bollette 2023, introdotto dalla scorsa Legge di Bilancio, e sulle modifiche al contributo straordinario previsto per l’anno 2023.

Il documento di prassi è articolato come segue:

  • contributo di solidarietà per il 2023;
    • ambito soggettivo;
    • base imponibile e ammontare del contributo;
    • versamento del contributo e relazione con altre imposte;
  • modifiche al contributo straordinario di cui all’articolo 37 del DL n. 21 del 2022;
    • modifiche all’ambito soggettivo del contributo straordinario;
    • modifiche alla base imponibile del contributo straordinario;
    • modalità di versamento del maggiore contributo dovuto o di recupero della maggiore somma versata.

La legge di Bilancio 2023 ha disciplinato l’ambito soggettivo di applicazione, la base imponibile, l’ammontare di contributo dovuto e le modalità di versamento e il rapporto con le altre imposte.

Devono versare la somma le imprese che nel periodo d’imposta precedente al 1° gennaio 2023 hanno conseguito ricavi pari ad almeno il 75 per cento dei ricavi complessivi annui.

Tale contributo è dovuto dai soggetti passivi IRES mentre sono esclusi gli enti non commerciali. Le stabili organizzazioni devono calcolare il limite indicato, considerando i soli ricavi imputabili alle attività svolte dalla stabile organizzazione in Italia.

Nel documento di prassi è riportato l’elenco delle imprese chiamate a versare il contributo e i relativi codici ATECO da prendere in considerazione.

Sono esclusi dal versamento i seguenti soggetti:

  • le imprese che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti;
  • le microimprese e le piccole imprese che esercitano l’attività riconducibile al codice ATECO 47.30.00 “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”.

Le aziende che rientrano nel secondo punto sono quelle che, oltre a rientrare nel codice ATECO citato:

  • hanno meno di 50 occupati;
  • hanno un fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Contributo caro bollette 2023: il calcolo della base imponibile

Per calcolare l’importo dovuto si deve determinare la base imponibile.

Il contributo si ottiene applicando un’aliquota pari al 50 per cento degli extraprofitti.

La base imponibile deve essere determinata considerando l’ammontare di reddito, relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi conseguiti nei quattro periodi di imposta precedenti.

Per il calcolo si devono seguire i seguenti passaggi:

  • calcolare la media del reddito (al lordo delle perdite pregresse e della deduzione ACE) per le annualità d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021;
  • calcolare il 10 per cento della media di cui al punto 1;
  • sommare la media di cui al punto 1 con l’importo di cui al punto 2 (media maggiorata del 10 per cento);
  • sottrarre dal reddito20 (al lordo delle perdite pregresse e della deduzione ACE) relativo all’anno d’imposta 2022 l’importo di cui al punto 3.

C’è un limite massimo all’importo del contributo: non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

La scadenza per il versamento è fissata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Nel documento si legge che:

“In via generale, quindi, devono versare il contributo di cui trattasi entro il 30 giugno 2023 i soggetti il cui periodo d’imposta coincida con l’anno solare e che approvino il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, ai sensi degli articoli 2364, secondo comma28, e 2478-bis29 del codice civile.”

Per la maggioranza delle imprese, quindi, il termine da prendere in considerazione è il 30 giugno 2023 ma ci sono eccezioni che sono specificate nel testo integrale della circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 4 del 23 febbraio 2023
Articolo 1, commi da 115 a 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (c.d. legge di bilancio 2023) – Istituzione del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina).

Contributo caro bollette 2022: le istruzioni in caso di modifiche al calcolo dello scorso anno

La Legge di Bilancio 2023 ha modificato il contributo introdotto dall’articolo 37 del decreto Ucraina, il DL numero 21 del 2022.

Tale contributo viene previsto solo per le imprese che nel 2021 hanno realizzato almeno il 75 per cento del volume d’affari dalle attività del settore energetico.

La determinazione non incide sull’ambito oggettivo del contributo, come mette in evidenza l’Agenzia delle Entrate nella circolare con le prime istruzioni:

“Si precisa, infine, che l’introduzione del nuovo presupposto soggettivo (almeno il 75 per cento del volume d’affari del 2021 imputabile alle attività annoverate al comma 1 dell’articolo 37 del decreto Ucraina), non modifica l’ambito oggettivo del contributo straordinario, che rimane dovuto per tutte le attività esercitate, con la sola esclusione delle operazioni di cui ai nuovi commi 3-bis e 3-ter del citato articolo 37, introdotti dal comma 120, lettera c), della disposizione in commento, più compiutamente illustrate nel paragrafo successivo.”

La base imponibile del contributo viene calcolata sulla variazione del saldo netto tra tutte le operazioni attive e passive.

Si devono considerare l’importo presente nelle LIPE, relative al periodo 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022, rispetto al saldo netto riferito al periodo 1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021.

Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive:

  • le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali tra i soggetti rientranti nel perimetro soggettivo del contributo stesso;
  • le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, se gli acquisti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell’IVA.

Nel caso in cui i soggetti, con le nuove regole per la determinazione dei contributi, debbano versare una maggiorazione, tale versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo 2023.

L’Agenzia delle Entrate specifica che la nuova scadenza non può essere considerata una rimessione in termini per chi non ha effettuato i precedenti versamenti entro lo scorso 30 novembre.

Nel caso in cui al contribuente spetti un rimborso, la somma potrà essere richiesta o utilizzata in compensazione dal 31 marzo 2023, nel rispetto del limite massimo di 2 milioni di euro per anno solare.

Con successivi documenti di prassi verranno forniti i codici tributo da inserire nel modello F24.

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