Rientro dei cervelli e accesso alle agevolazioni: come calcolare i due anni all’estero

Rosy D’Elia - Imposte

Rientro dei cervelli: le istruzioni su come calcolare i due anni all'estero per l'accesso alle agevolazioni. Non è possibile cumulare il periodo di studio con quello di lavoro. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto numero 4 del 14 febbraio 2020.

Rientro dei cervelli e accesso alle agevolazioni: come calcolare i due anni all'estero

Agevolazioni rientro dei cervelli: come calcolare i due anni all’estero, requisito fondamentale per l’accesso? Bisogna considerare in maniera separata studio e lavoro, i due periodi non sono cumulabili.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto numero 4 del 14 febbraio del 2020 che analizza il testo dell’articolo 16 del decreto legislativo numero 147 del 2015, modificato di recente.

Il Decreto Crescita, approvato la scorsa primavera, ha ampliato la portata delle agevolazioni e ha semplificato il meccanismo di accesso: tra le principali novità, la durata del regime di favore fiscale per i docenti e i ricercatori che si trasferiscono in Italia è arrivato a 6 anni e per i lavoratori impatriati la riduzione dell’imponibile è passata dal 50 al 70%.

Agenzia delle Entrate - Principio di diritto numero 4 del 14 febbraio 2020
Regime speciale per i lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Agevolazione rientro dei cervelli, periodi di studio e lavoro non sono cumulabili per soddisfare il requisito dei due anni all’estero

Al centro dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate è l’articolo 16 del decreto legislativo numero 147 del 2015.

Nello specifico la precisazione contenuta nel principio di diritto numero 4 del 14 febbraio 2020 riguarda il comma 2 che stabilisce chi sono i destinatari delle agevolazioni previste per il rientro dei cervelli: i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Per l’accesso devono rispondere a uno dei due requisiti:

  • essere in possesso di un titolo di laurea e aver svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
  • aver svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Ma le due esperienze non sono cumulabili. Nel testo si legge:

“Al riguardo, si precisa che, in base alla formulazione letterale della norma, ai fini del raggiungimento dei ventiquattro mesi fuori dall’Italia, non è possibile cumulare il periodo di studio con quello di lavoro, essendo necessario che l’attività lavorativa ovvero quella di studio si siano protratte per almeno ventiquattro mesi”.

Rientro dei cervelli e accesso alle agevolazioni: come calcolare i due anni all’estero utili per l’accesso

Il principio di diritto numero 4 del 2020 offre anche l’occasione per ribadire una regola già chiarita con la circolare numero 17 del 23 maggio 2017 che riguarda il calcolo dei due anni all’estero per l’accesso alle agevolazioni previste per il rientro dei cervelli.

Per rispettare il termine dei due anni, nel caso di un periodo di studio all’estero, è necessario conseguire la laurea o un altro titolo accademico post lauream di una durata pari almeno a due anni accademici.

Il testo diffuso nel 2017, inoltre, sottolinea che il periodo minimo di permanenza all’estero si calcola considerando il calendario comune, “inteso come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell’anno e fino al giorno antecedente dell’anno successivo”.

Per accedere alle agevolazioni previste per il rientro dei cervelli, non è necessario che l’attività di lavoro o studio all’estero sia stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro.

Ma è sufficiente che, prima di rientrare in Italia, l’interessato abbia svolto una delle due attività, studio o lavoro, all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi.

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