Contributi giornalisti, le istruzioni INPS per la prosecuzione volontaria

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Contributi giornalisti, l'INPS fornisce le istruzioni per la prosecuzione volontaria che si applica a giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti con rapporto di lavoro dipendente. La circolare numero 80 dell'11 luglio 2022 fornisce indicazioni sulle autorizzazioni precedenti o successive al passaggio di gestione dall'INPGI all'INPS

Contributi giornalisti, le istruzioni INPS per la prosecuzione volontaria

Contributi giornalisti, le istruzioni per la prosecuzione volontaria sono fornite con la circolare numero 80 dell’11 luglio 2022.

Le regole sono applicabili a giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti con contratto di lavoratori dipendente.

Il documento di prassi fa il punto sul quadro normativo dopo il passaggio dalla gestione INPGI all’INPS a partire dallo scorso 1° luglio 2022, stabilito dalla Legge di Bilancio 2022.

L’INPS fornisce le indicazioni per le autorizzazioni precedenti e successive al passaggio, con focus su domanda, requisiti e decorrenza dell’autorizzazione.

Contributi giornalisti, le istruzioni INPS per la prosecuzione volontaria

Le regole sulla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi per giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti con contratto di lavoratori dipendente sono riportate nellacircolare INPS numero 80 dell’11 luglio 2022.

INPS - Circolare numero 80 dell’11 luglio 2022
Prosecuzione volontaria per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato. Autorizzazioni ante e post confluenza in INPS.

Il documento di prassi fornisce le istruzioni da seguire dopo il passaggio dall’INPGI all’INPS, per la gestione sostitutiva, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 103 della Legge di Bilancio 2022.

I soggetti in questione, a partire dal 1° luglio, rientrano nell’assicurazione generale obbligatoria e seguono quanto previsto dal FPLD gestione ordinaria, fondo pensione lavoratori dipendenti.

Nel caso in cui i giornalisti abbiano interrotto la propria attività e i relativi versamenti dei contributi, gli stessi possono proseguire il rapporto assicurativo in modo volontario.

L’autorizzazione può arrivare, successivamente alla domanda, nel rispetto dei seguenti requisiti:

  • il soggetto non sia titolare di una pensione diretta anche se liquidata a carico di altra gestione previdenziale;
  • il soggetto non stia prestando una nuova attività lavorativa da cui consegua l’obbligo di iscrizione ad altra gestione previdenziale.

La domanda di prosecuzione volontaria non è soggetta a termini di decadenza. La data di richiesta determina, però, la decorrenza dell’autorizzazione a versare i contributi.

Per poter proseguire nei versamenti deve essere rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

  • almeno tre anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio precedente;
  • almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla sua collocazione temporale.

La domanda deve essere effettuata scegliendo una delle seguenti modalità:

  • tramite il sito INPS, dopo l’accesso con SPID, CIE, CNS;
  • mediante contact center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare;
  • tramite patronato e altri intermediari abilitati.

Contributi giornalisti, la decorrenza dell’autorizzazione

Per quanto riguarda la decorrenza dell’autorizzazione, il documento di prassi dell’INPS riepiloga le disposizioni generali in vigore per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Nello specifico viene spiegato che l’autorizzazione dei versamenti volontari decorre:

“dal primo sabato successivo alla data della relativa domanda e comporta il versamento di contributi settimanali, ciascuno dei quali copre il periodo compreso fra domenica e sabato.”

Se la domanda viene presentata di sabato, invece, decorrerà dal sabato successivo.

L’INPS spiega, inoltre, quali sono le regole da adottare nel caso in cui l’obbligo contributivo fosse in corso al momento della presentazione della domanda ma fosse cessato alla data di definizione della stessa.

Un’ulteriore ipotesi, è invece quella nel caso in cui dopo l’ultimo giorno di servizio, risultasse il periodo di mancato preavviso regolarmente coperto da contribuzione obbligatoria.

Per quanto riguarda, invece, l’esclusione dalla prosecuzione volontaria, vengono indicate due condizioni:

  • l’attività lavorativa comportante l’iscrizione a uno degli ordinamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla Gestione separata, alle Casse che gestiscono la previdenza per i liberi professionisti;
  • la titolarità di pensione diretta, liquidata a carico delle suddette forme di previdenza.

Tra gli aspetti presi in esame nella circolare ci sono anche quelli relativi alla modalità di versamento.

La contribuzione volontaria deve essere versata per trimestri solari, entro e non oltre la fine del trimestre successivo a quello per il quale viene effettuato il relativo pagamento.

Nel documento di prassi viene richiamata inoltre il quadro normativo:

“L’articolo 8, comma 3, del D.lgs n. 184/1997, stabilisce la perentorietà dei termini di pagamento e dispone il rimborso dei contributi versati in ritardo, senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione – ove possibile - al trimestre immediatamente precedente la data del relativo versamento.”

Il calendario dei versamenti da tenere presente è il seguente:

  • 30 giugno, per il primo trimestre (gennaio-marzo);
  • 30 settembre, per il secondo trimestre (aprile-giugno);
  • 31 dicembre, per il terzo trimestre (luglio-settembre);
  • 31 marzo dell’anno successivo, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre),

In linea generale, l’INPS chiarisce, inoltre che:

“la contribuzione volontaria versata è equiparata alla contribuzione obbligatoria sia ai fini del raggiungimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione della relativa misura.”

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