Congedi parentali Covid fino alla fine di marzo 2022: la proroga segue lo stato di emergenza

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Congedi parentali Covid fino alla fine di marzo 2022: la misura segue lo stato di emergenza. La proroga di tre mesi è stata approvata nel Consiglio dei Ministri del 14 dicembre. Si confermano le stesse regole per l'accesso all'indennità del 50 per cento in casi di disabilità dei figli, DAD, quarantena o malattia. Estesa anche la formula non retribuita.

Congedi parentali Covid fino alla fine di marzo 2022: la proroga segue lo stato di emergenza

Congedi parentali Covid, la misura a sostegno dei genitori in caso di Didattica a d Distanza, malattia o quarantena dei figli si applica fino al 31 marzo 2022, nuova data di scadenza dello stato di emergenza. La proroga di tre mesi è stata approvata nel Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021 con un decreto ad hoc.

Nella bozza in circolazione, l’indennità del 50 per cento prevista dal Decreto Fiscale 2022 fino al 31 dicembre viene confermata per un periodo più lungo e requisiti e condizioni per beneficiarne restano gli stessi. E l’estensione riguarda anche la formula non retribuita.

La novità interessa i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, coloro che sono iscritti alla Gestione separata INPS e alle gestioni speciali.

Congedi parentali Covid fino alla fine di marzo 2022: la proroga segue lo stato di emergenza

L’articolo 9 del DL n. 146/2021 ha riproposto fino al 31 dicembre 2021 i congedi parentali Covid, uno degli strumenti consolidati e impiegati in larga parte in questi mesi di pandemia.

Con la proroga dello stato di emergenza e di alcune delle misure chiave collegate, diventano accessibili fino al 31 marzo 2022.

Anche per i primi mesi del 2022, quindi, il genitore lavoratore dipendente pubblico e privato può astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, per un periodo che corrisponde in tutto o in parte ai seguenti eventi:

  • sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, o alla chiusura dei centri diurni di carattere assistenziale in caso di disabilità;
  • infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale.

Se ne ha diritto per i ragazzi e le ragazze sotto i 14 anni e senza alcun limite di età in caso di disabilità grave accertata ai sensi della Legge 104.

I genitori che richiedono i congedi Covid hanno diritto a un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Stesso trattamento spetta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS ma il calcolo si effettua sulla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto

Per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, invece, l’indennità per ciascuna giornata è pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la determinazione dell’indennità di maternità.

Congedi parentali Covid fino alla fine di marzo 2022: la proroga segue lo stato di emergenza

Secondo quanto stabilito dal Decreto Legge “Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” approvato nel Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021, quindi, le condizioni per cui è possibile astenersi dal lavoro restano le stesse, ma il periodo di copertura si estende fino al 31 marzo 2022.

Continua ad essere prevista, infatti, anche la formula dei congedi parentali Covid non retribuiti.

La norma specifica:

“In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”.

In linea generale, poi, a prescindere dall’età dei figli è necessario tenere conto di una regola.

Nei giorni in cui uno dei due genitori si astiene dal lavoro o non svolge alcuna attività, l’altro non può beneficiare della misura.

Fa eccezione il caso in cui la stessa persona ha anche altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

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