Congedo straordinario: le istruzioni INPS in caso di sospensione dell’attività didattica

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Congedo straordinario, la circolare numero 2 del 12 gennaio 2021 fornisce le istruzioni INPS sulla misura in favore dei lavoratori dipendenti, genitori di figli per i quali è sospesa l'attività didattica. Nel documento di prassi: requisiti, durata, destinatari, modalità di presentazione della domanda e adempimenti da parte dei datori di lavoro.

Congedo straordinario: le istruzioni INPS in caso di sospensione dell'attività didattica

Congedo straordinario, con la circolare INPS numero 2 del 12 gennaio 2021 l’Istituto fornisce le istruzioni in caso di sospensione dell’attività didattica degli alunni che frequentano le classi seconda o terza della scuola secondaria di primo grado.

I beneficiari della misura sono esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti, a cui è corrisposta un’indennità del 50% della retribuzione per i giorni di chiusura delle scuole.

Il congedo straordinario può essere fruito per tutto il periodo di chiusura delle scuole successivo al 9 novembre 2020, alternativamente da entrambi i genitori purché gli stessi non lavorino in modalità agile.

La misura si applica anche per i genitori con figli con disabilità in situazione di gravità accertata, per l’intero territorio nazionale.

Congedo straordinario: le istruzioni INPS in caso di sospensione dell’attività didattica

Le istruzioni sul congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti con figli che non possono andare a scuola, a causa della sospensione delle attività didattiche, sono fornite nella circolare INPS numero 2 del 12 gennaio 2021.

INPS - Circolare numero 2 del 12 gennaio 2021
Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Il documento di prassi dà indicazioni sulla misura inizialmente introdotta dal decreto Agosto, su cui poi è successivamente intervenuto il decreto Ristori bis in relazione alle sospensioni delle regioni rosse.

La legge di conversione dei decreti Ristori ha mantenuto i rapporti giuridici sorti con tali decreti.

Nella circolare, l’INPS ripercorre gli aspetti salienti del dettato normativo e fornisce istruzioni sui seguenti punti:

  • Platea dei destinatari del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado;
  • Requisiti per la fruizione del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado;
  • Durata del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado ed indennizzo delle giornate lavorative;
  • Situazioni di incompatibilità del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado;
  • Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura centri diurni a carattere assistenziale;
  • Durata e indennizzo del congedo straordinario;
  • Situazioni di compatibilità e incompatibilità;
  • Presentazione della domanda;
  • Monitoraggio della spesa;
  • Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati e per il relativo conguaglio;
  • Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata;
  • Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera (Uniemens/PosAgri) dei lavoratori iscritti alla sezione agricola di FPLD;
  • Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
  • Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP;
  • Istruzioni contabili.

Congedo straordinario: destinatari e requisiti

L’articolo 22-bis del decreto Ristori prevede il congedo straordinario per i genitori che siano lavoratori dipendenti.

Sono dunque esclusi i genitori lavoratori autonomi e i genitori iscritti alla Gestione separata INPS.

Sono invece ricompresi i genitori affidatari o collocatari di alunni per i quali è prevista la sospensione dell’attività didattica a causa del periodo emergenziale.

Rientrano nella misura anche i genitori figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, in base a quanto previsto dallo stesso articolo 22-bis comma 3 del decreto Ristori.

Per i genitori lavoratori dipendenti è dunque previsto un congedo che dà diritto ad un’indennità del 50% della retribuzione per la durata del periodo di sospensione dell’attività didattica degli alunni, per il periodo successivo al 9 novembre 2020.

Il congedo può essere fruito da entrambi i genitori purché non negli stessi giorni.

I requisiti da rispettare sono i seguenti:

  • avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non svolgere il lavoro in modalità agile;
  • avere un alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica.

Nel caso di genitori con figli con disabilità, il terzo requisito è sostituito dal seguente: il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.

Congedo straordinario: durata e condizioni di esclusione

Il congedo straordinario può essere fruito per i giorni ricompresi all’interno del periodo di sospensione dell’attività in presenza della scuola o del centro di assistenza e comunque per periodi non antecedenti al 9 novembre 2020.

Dà diritto ad un’indennità del 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa (cfr. l’articolo 22-bis, comma 2, del decreto legge n. 137/2020).

Ci sono alcune situazioni di incompatibilità che determinano delle condizioni di esclusione dalla misura.

Nello specifico:

  • non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
  • non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore.

Le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo ai sensi dell’articolo 22-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 137/2020, saranno fornite con un successivo messaggio INPS.

Si potrà fruire del congedo straordinario anche per periodi precedenti alla presentazione della domanda, purché successivi al 9 novembre 2020.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Congedo straordinario: le istruzioni INPS per la compilazione delle denunce contributive dei datori di lavoro privati

Nel documento di prassi dell’INPS vengono fornite anche le istruzioni contabili e le indicazioni per diverse categorie di datori di lavoro.

Per i dettagli sugli adempimenti relativi al congedo straordinario delle seguenti categorie si può fare riferimento al testo integrale della circolare:

  • Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera (Uniemens/PosAgri) dei lavoratori iscritti alla sezione agricola di FPLD;
  • Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
  • Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP.

I datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata devono seguire le indicazioni per la corretta gestione degli eventi introdotti dall’articolo 22-bis, commi 1 e 3, del decreto legge n. 137/2020.

Nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:

  • MZ0: DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 1 – Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;
  • MZ1: DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 3 – Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza.

Il congedo straordinario è fruibile esclusivamente con modalità giornaliera.

Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento CodiceEvento di Settimana procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Dovrà essere indicato, nell’elemento DiffAccredito, il valore della retribuzione “persa” a motivo dell’assenza.

Deve inoltre essere compilato l’elemento InfoAggEvento, nel quale va indicato il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

La circolare INPS sottolinea inoltre che:

“Trattandosi di eventi giornalieri, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.”

Nell’elemento Giorno interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni per delineare la tipologia e durata dell’evento e ricostruire correttamente l’estratto conto:

  • Elemento Lavorato = N;
  • Elemento TipoCoperturaGiorn = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità giornaliera di malattia da parte dell’Azienda);
  • Elemento CodiceEventoGiorn = MZ0/MZ1;
  • Elemento InfoAggEvento di EventoGiorn= il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

Ad ulteriore precisazione, l’INPS sottolinea che per i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento Settimana.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato (FS) o IPOST, nella sezione Fondo Speciale, se è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:

  • i giorni dovranno essere conteggiati come retribuiti;
  • dovranno essere precisati nei vari campi, L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima, le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato ed alla integrazione corrisposta;
  • nei campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione Figurativi dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in DiffAccredito;

Nel caso in cui non sia stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:

  • i giorni dovranno essere conteggiati come figurativi;
  • nei campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione Figurativi dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in DiffAccredito.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a partire dal periodo di competenza novembre 2020, dovrà essere valorizzato l’elemento InfoAggcausaliContrib, che assume valenza contributiva secondo le seguenti modalità:

  • Elemento CodiceCausale: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo specifico evento.

Dovrà essere indicato:

  • S121 (evento MZ0), avente il significato di “Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 1”;
  • S122 (evento MZ1), avente il significato di “Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 3”;
  • Elemento IdentMotivoUtilizzoCausale: indicare il valore “N”;
  • Elemento AnnoMeseRif: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in Uniemens;
  • Elemento ImportoAnnoMeseRif: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

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