Il trattamento del matrimonio e della maternità dei collaboratori domestici

Rossella Quintavalle - Leggi e prassi

Ecco le regole previste in materia di congedo dei collaboratori domestici in caso di matrimonio e maternità.

Il trattamento del matrimonio e della maternità dei collaboratori domestici

Congedo di maternità e congedo matrimoniale dei lavoratori domestici: un nuovo approfondimento sulle regole previste per colf, badanti e babysitter dal CCNL di categoria.

Dopo aver affrontato la disciplina prevista per l’assunzione di collaboratori domestici, l’orario di lavoro e le regole in caso di malattia ed infortunio, vediamo come funziona il periodo di astensione dal lavoro nel caso di matrimonio e maternità, con un focus particolare su retribuzione e diritti previsti.

Congedo matrimoniale lavoratori domestici

Anche i collaboratori domestici hanno diritto ad un periodo di congedo di 15 giorni di calendario in occasione del proprio matrimonio, lo disciplina l’articolo 23 del CCNL sottoscritto da Assindatcolf-Fidaldo-Domina e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf.

Durante tale periodo il lavoratore, dopo aver presentato tutta la documentazione comprovante le nozze, avrà diritto alla retribuzione, come se avesse lavorato, a completo carico del datore di lavoro.

Il congedo potrà essere fruito anche in un momento non coincidente esattamente con la data del matrimonio ed entro il termine di un anno dalla cerimonia purché il rapporto di lavoro sia sempre presso il medesimo datore di lavoro.

La retribuzione calcolata per compensare l’assenza dal lavoro dovuta al congedo deve tenere conto, per coloro che fruiscono di vitto e alloggio, anche del valore sostitutivo.

Si ricorda che le ferie non possono sostituire il congedo matrimoniale che deve essere sempre concesso oltre tale periodo di riposo spettante per legge. Il periodo di congedo è utile ai fini della maturazione di tutti gli istituti contrattuali (tredicesima, ferie e TFR). Contrariamente agli altri lavoratori, il collaboratore domestico può essere licenziato con il solo rispetto del termine del periodo di preavviso.

Congedo di maternità lavoratori domestici

Il d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), dedicando appositamente l’articolo 62 al lavoro domestico, dispone che le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità oltre al relativo trattamento economico e normativo.

L’articolo 24 del CCNL preso a riferimento ricorda come sia vietato adibire al lavoro le donne:

  • durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;
  • per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
  • durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.

Se non sussistono dunque complicazioni nella gestazione, la collaboratrice domestica può lavorare, di norma, sino a due mesi prima del parto e tornare al lavoro quando il bimbo ha compiuto i tre mesi.

Vige anche per tale categoria di lavoratori la possibilità della flessibilità del congedo con la conseguente scelta di astensione dal lavoro fino a un mese prima del parto per poter fruire del congedo per i quattro mesi successivi.

Se la lavoratrice è addetta a lavori gravosi, può richiedere l’astensione anticipata. Con le modifiche apportate dal comma 485 della legge di Bilancio n. 145/2018 all’articolo 16 del D.lgs. n. 151/2001, in alternativa, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Non è previsto per tali lavoratrici periodi di congedo facoltativo, né i permessi per l’allattamento.

Trattamento economico

La lavoratrice deve presentare domanda all’INPS per ottenere il trattamento economico stabilito nell’80% delle retribuzioni convenzionali orarie sulle quali sono pagati i contributi, ma solo alle seguenti condizioni:

  • se nei 24 mesi precedenti il periodo di assenza obbligatoria risultano versati o dovuti 52 contributi settimanali ricomprendendo anche contributi versati in altra gestione;
  • ovvero se nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’assenza obbligatoria possono contare su almeno 26 contributi settimanali, anche in settori diversi.

Dall’inizio della gravidanza sino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata salvo l’ipotesi di giusta causa. Anche i lavoratori domestici, in caso di dimissioni durante il periodo tutelato, devono recarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o presso il Centro per l’impiego per la relativa convalida.

Si ricorda che le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità che devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

Intervento della CAs.Sa.Colf

È utile ricordare l’importanza del versamento dei contributi oltre che all’INPS, anche a favore della cassa di assistenza sanitaria colf. Le lavoratrici iscritte, in occasione della gravidanza e della nascita dei figli, possono contare su alcune prestazioni offerte dalla CAs.Sa.Colf quali:

  • Spese Periodo Gravidanza
    Rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle lavoratrici iscritte in stato di gravidanza per l’intero periodo riconosciuto nel limite massimo annuo di 1.000,00 euro ad esclusione dei farmaci.
  • Neonati Figli Di Lavoratori Iscritti
    Rimborso delle spese per interventi chirurgici effettuati nel primo anno di vita del neonato per la correzione di malformazioni congenite, comprese le visite e gli accertamenti diagnostici pre e post intervento, nonché la retta di vitto e di pernottamento dell’accompagnatore nell’istituto di cura o in struttura alberghiera con un tetto massimo di 100,00 euro al giorno comprensivi di vitto e alloggio a persona per il periodo del ricovero. La disponibilità annua per la presente garanzia è di 5.000,00 euro per neonato.

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