L’assunzione dei collaboratori domestici

Rossella Quintavalle - Leggi e prassi

Come assumere un collaboratore domestico (colf, badanti, ecc): ecco regole e procedura INPS da seguire

L'assunzione dei collaboratori domestici

In alcuni periodi della vita si può avere l’esigenza di assumere una colf, una badante o comunque un collaboratore domestico in generale, magari per un breve periodo, magari per un periodo lungo.

Sia per ciò che riguarda la fase iniziale, sia per tutto il percorso lavorativo del soggetto assunto anche per una sola ora di lavoro settimanale, ci sono precisi adempimenti di cui tener conto per assumere un collaboratore domestico.

Che si tratti di una colf, di una badante, di una baby sitter o di un cuoco, bisogna seguire precise regole, anche se il soggetto è già assicurato presso altri datori di lavoro.

A disciplinare il lavoro domestico, tre pilastri:

  • la legge 339/1958;
  • la Convenzione dell’OIL n. 189 del 16 giugno 2011 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori;
  • il CCNL applicato a cui fare riferimento per la disciplina dei vari istituti legati al rapporto di lavoro all’interno delle mura domestiche.

A cui si aggiungono anche le tabelle retributive annualmente rivalutate.

Una carrellata sugli adempimenti per assumere una colf, una badante ed in genere un collaboratore in ambito familiare.

Come fare per assumere un collaboratore domestico, colf, badante o baby sitter

Per prima cosa si rende necessario esaminare i documenti in possesso del lavoratore da assumere, in particolare se ci si trova di fronte ad un lavoratore extracomunitario relativamente al quale occorre appurare la regolarità del permesso di soggiorno ai fini lavorativi.

Nel caso in cui il lavoratore extracomunitario non sia ancora entrato in Italia, il datore di lavoro deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del più recente Decreto Flussi 2023 (ultimo D.P.C.M. 29 dicembre 2022), e presentare la domanda di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza al fine del rilascio del contratto di soggiorno e successivo permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il datore di lavoro richiedente deve, inoltre, garantire quanto stabilito da tale Decreto in merito all’orario di lavoro settimanale e al reddito annuo, tenendo presente che se la richiesta di assunzione riguarda un lavoratore straniero come assistente familiare non è necessaria l’autocertificazione relativa alla capacità economica in caso di datore di lavoro affetto da patologie che ne limitano l’autosufficienza.

Inoltre, come previsto nel contratto di soggiorno, il richiedente dovrà impegnarsi a:

  • pagare le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
  • comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;
  • assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato.

Assunzione colf, badanti e collaboratori domestici: come redigere il contratto

All’atto dell’assunzione, che può avvenire a tempo determinato o indeterminato, full time o part-time, le parti stipulano in forma scritta il contratto di lavoro contenente:

  • data di assunzione,
  • livello,
  • periodo di prova,
  • retribuzione concordata,
  • durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione,
  • collocazione della eventuale mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica,
  • ferie ed indicazione dell’eventuale fruizione del vitto e dell’alloggio.

Nessun problema se l’assunzione avviene a tempo indeterminato mentre le disposizioni in vigore, da ultimo dettate dal D.L. n. 87/2018 - convertito in legge 96/2018 - hanno posto, per le assunzioni effettuate dal 1/11/2018, dei rigidi limiti al tempo determinato, concedendo la libertà di porre in essere un contratto con un termine di 12 mesi ed inserendo particolari causali in caso di rinnovi o proroghe fino a 24 mesi (comprese eventuali 4 proroghe nel periodo), quali:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o esigenze che derivino dalla necessità di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria,

causali che, ad eccezione della sostituzione di altri lavoratori, risultano difficilmente individuabili.

Come assumere un collaboratore domestico: assunzione da comunicare all’INPS

L’assunzione del lavoratore deve essere comunicata all’INPS almeno 24 ore prima dell’inizio del rapporto (anche se trattarsi di giorno festivo), compilando il modello COLDASS ovvero LDEM09 extra UE in caso di lavoratore extra comunitario.

Tale comunicazione assume efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, dell’INAIL ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

Il datore di lavoro accede al sito dell’INPS tramite un codice PIN o una identità SPID o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), al Cassetto Previdenziale del Lavoro Domestico ove può avere un dialogo diretto con l’INPS e gestire i dati relativi al rapporto di lavoro domestico, ivi compresa la consultazione dei pagamenti già effettuati.

Per accedervi occorre individuare i servizi per tipologia di utente “Aziende, enti e datori di lavoro”, entrare nella sezione “Datori di lavoro domestico” alla voce “Cassetto previdenziale LD”.

In alternativa il datore di lavoro può , in modo semplificato, chiamare il Contact Center, al numero 803.164 da rete fissa e 06164164 dal cellulare fornendo telefonicamente i dati necessari.

In caso di impossibilità ad accedere direttamente con le proprie credenziali, il datore di lavoro può conferire delega a un soggetto intermediario (Consulente del Lavoro, Avvocato,Commercialista) che opererà in nome e per conto del soggetto che assume.

Come compilare il modello di comunicazione di assunzione

La compilazione del modello di comunicazione di assunzione richiede una serie di informazioni:

  • innanzi tutto la qualifica del lavoratore (colf o badante),
  • i dati anagrafici delle parti del contratto,
  • il luogo dove si svolgerà la prestazione,
  • eventuali estremi del permesso/carta di soggiorno,
  • ed in riferimento al rapporto di lavoro, il tipo di contratto (a termine o indeterminato), la data di assunzione, il numero delle ore e la retribuzione, ovvero se trattasi di persona convivente e se la stessa fruisce di vitto e alloggio.

Il semplice invio della comunicazione non certifica la validità del rapporto di lavoro che sarà confermata entro 30 giorni attraverso la ricezione dell’avvenuta registrazione di assunzione.

Sempre contestualmente all’invio della comunicazione telematica il datore di lavoro ha facoltà di scegliere se ricevere o meno i bollettini MAV a domicilio per effettuare i dovuti versamenti contributivi trimestrali.

Si ricorda che in caso di lavoratore convivente, il datore di lavoro è obbligato a darne comunicazione alla Questura entro 48 ore dall’inizio del rapporto di lavoro.

Ogni successiva variazione dovesse avvenire relativamente al rapporto di lavoro, deve essere comunicata all’INPS entro 5 giorni dal suo avverarsi.

È tuttavia possibile, in caso di breve rapporto occasionale, fare ricorso all’istituto del c.d. “Libretto di famiglia” utilizzabile per prestazioni rese per compensi e ore non superiori a quelle previste dalla normativa vigente.

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