Con la risposta a istanza di interpello n. 98/2026 del 1° aprile 2026 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato un caso molto particolare in merito alle cause di cessazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Con la risposta a istanza di interpello n. 98/2026 del 1° aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato un caso molto particolare in merito alle cause di cessazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per sopravvenute circostanze eccezionali.
La vicenda presenta carattere di interesse in quanto, se da un lato conferma la tassatività delle circostanze che possono essere addotte quali motivo di cessazione del patto con il fisco, dall’altro lato offre un’interpretazione che potrebbe rappresentare un’ancora di salvezza dal vincolo concordatario.
Il quesito posto all’attenzione dell’amministrazione finanziaria: il blocco del cantiere
La vicenda sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda il caso di un agente immobiliare operante senza sede fissa, la cui attività si svolgeva in via esclusiva per conto di un’unica impresa edile, direttamente presso uno specifico cantiere.
Nel mese di giugno 2024, a seguito di provvedimenti giudiziari che hanno coinvolto vari operatori del settore, il cantiere ha subito un blocco totale, determinando per l’istante l’azzeramento della capacità di produrre reddito, per cause del tutto indipendenti dalla propria volontà.
Nonostante ciò (curiosamente), nel mese di ottobre 2024 il contribuente ha aderito alla proposta di CPB per il biennio 2024-2025.
Il contribuente è interessato a sapere se l’intervenuto blocco giudiziario, che si è protratto nel tempo, possa legittimare ora la cessazione degli effetti del CPB per le due annualità, permettendo di dichiarare il reddito secondo le risultanze contabili effettive.
Richiesta tardiva e quindi inammissibile per il 2024
In relazione al periodo d’imposta 2024, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la richiesta avanzata dal contribuente risulta inammissibile; ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della Legge n. 212 del 2000 e dell’articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo numero 156 del 2015, le istanze di interpello devono essere obbligatoriamente presentate prima della scadenza dei termini ordinari per l’invio della dichiarazione dei redditi.
Nel caso di specie, per l’annualità 2024 l’istanza è stata presentata oltre la scadenza ordinaria fissata al 31 ottobre 2025, rendendo la domanda improduttiva di qualsiasi effetto.
Le circostanze eccezionali per il 2025 e il limite del 30 per cento
Di maggiore interesse è, invece, la risposta fornita per il periodo d’imposta 2025.
L’Agenzia ha richiamato l’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 13 del 2024, che prevede la cessazione degli effetti del concordato esclusivamente in presenza di circostanze eccezionali .
Il verificarsi di tali circostanze, peraltro, non è causa sufficiente di cessazione, essendo altresì necessario che si conseguano minori redditi effettivi eccedenti la misura del 30 per cento rispetto agli importi originariamente concordati.
L’aspetto da evidenziare è cosa debba intendersi per “circostanza eccezionale”: l’elencazione non è lasciata alla libera interpretazione, bensì è vincolata a quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto MEF del 14 giugno 2024.
Tra le varie cause previste, si riscontrano gli
eventi di natura straordinaria che causano danni ai locali, danni alle scorte, la sospensione dell’attività per interruzione del cliente principale o l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività
Calandosi nel caso specifico, l’Agenzia ha riconosciuto che il blocco dell’attività edile derivante da provvedimenti giudiziari può effettivamente integrare una circostanza eccezionale rientrante tra quelle previste dal citato decreto, a condizione che tale evento si traduca nella materiale impossibilità di accedere al cantiere da parte del committente e, di riflesso, dell’agente.
Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime agevolazioni e novità fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00 - Una buona fonte dalla quale aggiornarsi, obiettiva, gratuita e che non farà mai clickbaiting
La regola generale: il tracollo degli affari non giustifica l’uscita dal CPB
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate permette di tracciare una linea di demarcazione la cui corretta comprensione è essenziale: per regola generale, un tracollo degli affari, seppur scaturito da cause del tutto indipendenti dalla condotta o dalla volontà del contribuente, non costituisce mai di per sé una circostanza eccezionale.
Al verificarsi di una generica crisi commerciale, pertanto, il contribuente resta (purtroppo) comunque vincolato alla proposta di concordato sottoscritta.
Tuttavia, come si evince dal caso affrontato, è possibile trovare un appiglio per la fuoriuscita dal regime, laddove l’evento si innesti in una delle casistiche del decreto ministeriale, come appunto la comprovata e assoluta impossibilità materiale ad accedere al cantiere che, nel caso specifico, era altresì l’unica “fonte di reddito” del contribuente poiché l’attività era svolta verso un unico committente (l’impresa edile) e proprio con riferimento al cantiere divenuto inaccessibile.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Si sfugge al concordato se il cantiere (sede di lavoro) è inaccessibile