Regime forfettario e cessione diritti d’autore: guida alla dichiarazione dei redditi

Gianfranco Antico / Francesco Oliva - Dichiarazione dei redditi

Regime forfettario e cessione diritti d'autore: ecco quando si applica la ritenuta d'acconto e la detassazione forfettaria sui compensi corrisposti dal sostituto nel caso di attività correlata, cosa succede in caso di attività non correlata e i riflessi in dichiarazione dei redditi

Regime forfettario e cessione diritti d'autore: guida alla dichiarazione dei redditi

Regime forfettario e cessione diritti d’autore: si applica la tassazione sostitutiva dell’Irpef del 5% o del 15% alle somme corrisposte al titolare di partita IVA, ma solo se i compensi riguardano attività correlate a quelle da lavoro autonomo.

Gli eventuali redditi da diritto d’autore percepiti dal contribuente rientrano, con le specifiche regole di tassazione degli stessi, nel limite degli 85.000 euro da considerare per la verifica dei requisiti per l’accesso o permanenza nel regime forfettario.

Non si applica la ritenuta d’acconto ai fini IRPEF sui compensi relativi a cessione dei diritti d’autore, esclusivamente per le attività che sono effettivamente correlate a quelle da lavoro autonomo.

La correlazione in questa casistica è fondamentale:

  • se i diritti d’autore derivano direttamente dall’attività svolta (es. un grafico che cede i diritti dei suoi disegni), rientrano nel forfettario. Detti compensi vanno dichiarati nel modello Redditi PF, nei righi da LM22 a LM27;
  • se, invece, i diritti d’autore non sono correlati all’attività professionale (es. un programmatore che scrive un romanzo), sono tassati separatamente come redditi diversi con ritenuta d’acconto del 20% sulla base imponibile (75% o 60% a seconda dell’età: se il contribuente è under 35 la tassazione sarà applicata sul 60% dell’imponibile, se è over 35 la tassazione sarà applicata sul 75% dell’imponibile).

Ai compensi percepiti, prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, dovrà essere applicato il regime fiscale di maggior favore che consente di ridurre i proventi percepiti al 25% o al 40% in relazione all’età del soggetto percipiente.

Questo però soltanto in caso di correlazione dell’attività svolta con quella di lavoro autonomo dichiarata.

A tal fine, il sostituto d’imposta dovrà acquisire dal professionista una dichiarazione che attesti che i compensi percepiti per diritti d’autore rispettino il requisito di cui sopra.

Regime forfettario 2026 e cessione diritti d’autore: niente ritenuta sui compensi correlati

Non si applica la ritenuta d’acconto sulla cessione diritti d’autore per i compensi connessi all’attività di lavoro autonomo corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfettario.

Il tema è stato trattato anche da un interessante documento di prassi, ovvero la risposta all’interpello n. 517/20219, che riprende peraltro quanto già parzialmente trattato nella circolare della stessa Agenzia delle Entrate numero 9/E/2019.

L’Agenzia delle Entrate, in particolare, evidenzia che i proventi corrisposti a titolo di diritto d’autore:

  • se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, concorreranno alla verifica del limite dei 65.000 euro (oggi 85.000 euro, Ndr) per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario, circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo;
  • qualora il contribuente consegua proventi della predetta categoria, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54 del TUIR.
Cessione diritti d’autore per il contribuente in regime forfettario
Circolare Agenzia delle Entrate numero 9 del 10 aprile 2019

A sollevare dubbi da parte dei titolari di partita IVA e dei sostituti d’imposta era stato proprio il secondo punto, che sembrava far trasparire l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto ai fini della corretta tassazione dei compensi percepiti, anche da contribuenti forfettari.

Così non è.

Le particolari modalità di tassazione citate dall’Agenzia delle Entrate sono quelle disposte per i redditi di cui all’articolo 53, comma 2, lettera b) del TUIR dall’articolo 54, comma 8:

“il reddito derivante da compensi da diritto d’autore è ridotto del 25 per cento a titolo di determinazione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti con meno di 35 anni.”

Anche la cessione dei diritti d’autore per i contribuenti che applicano il regime forfettario è quindi sottoposta al preventivo abbattimento forfettario, del 25% o 40%, e poi sottoposto a tassazione con imposta sostitutiva del 15% (o 5% nei primi anni d’attività).

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Cessione diritti d’autore, tassazione con regime forfettario per i compensi correlati all’attività di lavoro autonomo

Così come già chiarito per quel che riguarda il “vecchio” regime dei minimi, anche per i forfettari la cessione del diritto d’autore rientra a pieno titolo tra i compensi tassati con imposta sostitutiva.

Regime dei minimi e compensi per cessione diritti d’autore
Risoluzione Agenzia delle Entrate numero 311/2008

Alla luce di ciò, se i redditi derivanti dalla cessione del diritto d’autore sono correlati all’attività di lavoro autonomo svolta:

  • concorrono alla verifica del limite degli 85.000 euro per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario;
  • saranno assoggettati all’imposta sostitutiva di cui ai commi 64 o 65, con le particolarità che le aliquote di abbattimento forfettario dei costi saranno quelle previste dall’articolo 54, comma 8, del TUIR.

Pertanto, il sostituto d’imposta non dovrà applicare la ritenuta d’acconto sui compensi da diritto d’autore correlati a quelli relativi all’attività svolta dal titolare di partita IVA in regime forfettario.

Il professionista dovrà però rilasciare al sostituto una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, nella quale si attesta che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività autonoma esercitata.

Tuttavia, precisa in chiusura l’Agenzia delle Entrate:

“qualora il sostituto non sfruttasse alcun diritto d’autore oppure qualora i commissionari dell’istante dovessero svolgere a favore dell’istante medesimo un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, gli stessi nel primo caso non potrebbero applicare le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 8, del TUIR e nel secondo caso non potrebbero applicare il regime forfettario in esame e l’istante ricadrebbe nell’obbligo di operare ai sensi di legge la ritenuta d’acconto, a nulla rilevando la sopra menzionata dichiarazione rilasciata dai commissionari medesimi.”

Tassazione dei diritti d’autore nel regime forfettario: come funziona

Le modalità di tassazione dei compensi per diritti d’autore, se assoggettato al regime forfettario, sono state puntualmente esaminate in sede di risposta all’interpello n. 517/2019.

Nel caso in questione, una società chiede di conoscere se, in qualità di sostituto d’imposta, debba effettuare la ritenuta d’acconto sui compensi, per diritti d’autore connessi all’attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

A parere dell’istante il dubbio interpretativo sorge in relazione alla precisazione contenuta nella circolare 10 aprile 2019, n. 9/E con la quale l’Agenzia delle entrate ha precisato che:

“Qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54.”

Con la documentazione integrativa, l’istante ha precisato che:

  • i contratti stipulati riguardano collaborazione artistica/professionale ai fini della realizzazione di opere dell’ingegno;
  • nelle notule sottoscritte da parte dei prestatori d’opera, gli stessi “in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara[no] che l’operazione è effettuata nell’ambito del regime forfetario (...) in quanto connessa all’attività di lavoro autonomo esercitata con partita IVA (...)”;
  • “i professionisti che svolgono prestazioni di lavoro autonomo in regime Iva forfetario nei confronti della ALFA e che, inoltre, cedono un diritto d’autore in relazione all’attività svolta, sottoscrivono con la Società contratti denominati “per prestazioni miste”. L’oggetto della prestazione mista può consistere, ad esempio...”

In particolare, l’istante chiede di sapere se l’affermazione menzionata nella citata circolare n. 9/E del 2019 sia da intendere come una precisazione dei criteri di determinazione della base imponibile dei diritti d’autore (25 per cento o 40 per cento) su cui applicare l’imposta sostitutiva propria del regime forfetario o se, invece, la puntualizzazione sia finalizzata ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi per diritti d’autore, nonostante, essi concorrano all’eventuale raggiungimento della soglia limite dei 65.000 euro per poter fruire del regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014, come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145/2018.

L’istante ritiene che i compensi per diritti d’autore, connessi all’attività di lavoro autonomo corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario, concorrano all’eventuale raggiungimento della soglia prevista per poter fruire del regime forfetario e sconteranno l’imposta sostitutiva in luogo di quella ordinaria.

Di conseguenza, il committente che rivesta il ruolo di sostituto d’imposta non dovrà effettuare la ritenuta d’acconto su tali compensi.

In particolare, l’istante evidenzia di operare nella seguente maniera.

Al collaboratore che percepisce diritti d’autore viene chiesto di presentare:

  • una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti da ALFA per diritti d’autore sono correlati all’attività di lavoro autonomo esercitato in regime c.d. forfetario e che, pertanto, rientrano nel plafond dei 65.000 euro;
  • una notula con l’indicazione dei dati anagrafici, dell’importo dei compensi per diritti d’autore e degli estremi della norma del regime cd. forfetario.

Diritti d’autore e regime forfettario: il parere dell’Agenzia delle Entrate

Le Entrate, dopo aver proceduto ad una puntuale ricostruzione normativa e di prassi, al pari di quanto già chiarito con la risoluzione n. 311/E del 21 luglio 2008 in relazione al regime fiscale per i contribuenti c.d. “minimi”, ritengono che anche per i contribuenti che applicano il regime forfetario in esame la cessione del diritto d’autore durante la permanenza nel regime soggiace alle modalità di certificazione dei compensi previste per tale regime ed è soggetta all’imposta sostitutiva prevista dai commi 64 o 65 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Di conseguenza:

“ogniqualvolta vi sia effettiva correlazione tra i proventi derivanti dalla cessione del diritto d’autore e l’attività di lavoro autonomo svolta, i proventi dovranno, da un lato, concorrere alla verifica del limite di ... per l’accesso o la permanenza nel regime forfetario e, dall’altro lato, saranno assoggettati all’imposta sostitutiva di cui ai commi 64 o 65, con le particolarità che le aliquote di abbattimento forfetario dei costi saranno quelle previste dall’articolo 54, comma 8, del TUIR.”

In altri termini:

“i proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, conseguiti da un contribuente che applica il regime forfetario, se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo soggetto, saranno ridotti del 25 per cento (o del 40 per cento se sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni), ai sensi del comma 8 dell’articolo 54 del TUIR, e tale importo sarà cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti alle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario di cui all’allegato 4 della legge n. 190 del 2014, al fine di applicare all’ammontare complessivo l’imposta sostitutiva di cui ai commi 64 o 65 dell’articolo 1 dalla legge n. 190 del 2014.”

Nel caso di specie, l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, “non dovrà effettuare alcuna ritenuta d’acconto sui compensi, per diritti d’autore effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario”.

A tal fine, l’istante “ha l’onere di acquisire dal professionista una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività autonoma esercitata in regime c.d. forfetario”.

Le Entrate, precisano, altresì che:

“qualora l’istante non sfruttasse alcun diritto d’autore oppure qualora i commissionari dell’istante dovessero svolgere a favore dell’istante medesimo un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, gli stessi nel primo caso non potrebbero applicare le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 8, del TUIR e nel secondo caso non potrebbero applicare il regime forfetario in esame e l’istante ricadrebbe nell’obbligo di operare ai sensi di legge la ritenuta d’acconto, a nulla rilevando la sopra menzionata dichiarazione rilasciata dai commissionari medesimi.”

Pertanto, i compensi per diritti d’autore, se assoggettati al regime forfettario, mantengono le proprie modalità di determinazione del reddito, con tassazione ridotta del 25 per cento ovvero del 40 per cento a secondo dell’età e assoggettati ad imposta sostitutiva.

Gestione dei compensi dei titolari di partita IVA in regime forfettario nel caso delle royalties
Risposta all’interpello numero 517 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate

Regime forfettario e calcolo del limite dei ricavi quando ci sono più attività

Regime forfettario, come fare il calcolo del limite di 85.000 euro per i contribuenti con più attività?

Le regole sono chiare nel caso di contribuenti titolari di partita IVA con diversi codici ATECO ma restano ancora molti dubbi su chi riceve compensi da cessione dei diritti d’autore.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate in merito è chiara e resta ancorata alla risposta fornita nel lontano 2008.

Un’interpretazione, quella contenuta nella risoluzione n. 311/E, che è frutto di forti dibattiti e discussioni tra professionisti e che merita di essere citata quando si parla di calcolo dei limiti per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario per le partite IVA multiattività.

Sono molti i professionisti che, oltre ad emettere fattura per le prestazioni di servizio svolte, percepiscono compensi per prestazioni qualificabili come cessione dei diritti d’autore. Si pensi, ad esempio, ad un avvocato che scrive per una rivista specializzata e che, per tale tipologia di prestazione, riceve compensi tramite contratto di cessione dei diritti d’autore.

In tal caso, non essendo stata emessa fattura ed essendo l’attività svolta differente da quella del proprio codice ATECO di riferimento, bisogna considerare i compensi percepiti nel calcolo del limite per l’accesso al regime forfettario.

I titolari di partita IVA con più codici ATECO devono considerare, nella determinazione del totale dei ricavi conseguiti ai fini della verifica dei limiti di accesso al regime forfettario, l’ammontare complessivo di ricavi e compensi incassati per tutte le attività esercitate.

Il limite complessivo non dovrà essere superiore a 85.000 euro.

Cosa succede, invece, nel caso di ricavi conseguiti per attività diverse, come nel caso dei diritti d’autore?

Secondo i recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso degli eventi organizzati dalla stampa specializzata, nella verifica dei limiti per l’accesso al regime forfettario si considerano anche i proventi fuori campo IVA qualificabili come redditi da lavoro autonomo, come ad esempio i diritti d’autore.

Questa categoria di compensi deve quindi essere sommata a quelli relativi all’attività professionale svolta dal titolare di partita IVA e concorre alla formazione del reddito da lavoro autonomo da considerare per la verifica del limite di 85.000 euro.

I compensi percepiti in relazione alle cessioni dei diritti d’autore sono considerati redditi da lavoro autonomo, secondo quando stabilito dall’articolo 53, comma 2, lettera b del TUIR.

Tale tipologia di reddito beneficia di un regime fiscale di particolare vantaggio, considerando che secondo quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 54 del TUIR:

tali redditi sono costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.

È proprio per via della detassazione prevista e degli ulteriori profili di vantaggio fiscale previsti dal regime forfettario che l’Agenzia delle Entrate ha posto specifici paletti.

La risoluzione n. 311/E/2008, preceduta dalla circolare n. 13/E/2016, aveva chiarito che in merito alla rilevanza dei compensi percepiti per la cessione di diritti d’autore ai fini della determinazione del tetto dei 30.000 euro (n.d.r. 65.000 euro per il regime forfettario 2019), stabilito per l’accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi, la norma citata fa riferimento ai ricavi o compensi complessivamente conseguiti dall’imprenditore o dal professionista, prescindendo dalla specifica attività cui si riferiscono.

Circolare Agenzia delle Entrate numero 16/E del 2016
Indirizzi operativi dell’Agenzia delle Entrate in ordine ad attività di contrasto all’evasione fiscale

Quello che l’Agenzia delle Entrate aveva sottolineato è che, in sostanza, per la verifica del limite per l’accesso al regime dei minimi (oggi in vigore solo in via residuale e sostituito dal nuovo regime forfettario), è necessario considerare la posizione del contribuente nel suo insieme, non la specifica attività svolta.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 311/E/2008
Regime forfettario e cessione diritti d’autore: la posizione dell’Agenzia delle Entrate in merito al calcolo del limite d’accesso o permanenza

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