Bonus edilizi, agio e studi professionali: l'Agenzia delle Entrate interviene con l'interpello 6/2026 che avrà conseguenza sulla determinazione del reddito per cassa
L’Agenzia delle Entrate, con la recente Risposta all’interpello numero 6/2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale del differenziale (cosiddetto agio) derivante dall’acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi da parte di associazioni professionali.
Il panorama cambia radicalmente a causa della riforma della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, che ha introdotto il principio di onnicomprensività a partire dal 1° gennaio 2024.
Il nuovo scenario: il principio di onnicomprensività
Fino al 2023
il differenziale tra il prezzo d’acquisto (inferiore al nominale) e il valore nominale del credito non era considerato materia imponibile ai fini IRPEF e IRAP per i professionisti, in quanto estraneo alla sfera tipica dell’attività professionale
Tuttavia, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, l’articolo 54 del TUIR è stato modificato.
Ora, il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere percepiti in relazione all’attività e le spese sostenute.
Come si tassano i crediti acquistati dal 2024
Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, per i crediti acquisiti negli anni 2024 e 2025, il costo sostenuto e il valore nominale concorrono alla determinazione del reddito secondo il principio di cassa:
- il costo d’acquisto: rileva come componente negativo nel periodo d’imposta in cui viene sostenuto l’esborso;
- il valore nominale: rileva come componente positivo nel periodo d’imposta in cui il credito viene effettivamente utilizzato in compensazione.
Tale differenziale è rilevante anche ai fini IRAP, poiché la base imponibile per le associazioni professionali segue sostanzialmente i criteri previsti per le imposte sui redditi.
La clausola di salvaguardia per i "vecchi" crediti
Una nota positiva riguarda i crediti acquistati prima del 2024 (ad esempio nel biennio 2022-2023).
L’Agenzia ha confermato che per tali crediti continua a non esservi alcuna rilevanza reddituale, neanche per le quote utilizzate in compensazione dal 2024 in poi. Per questi asset rimane valido il regime di favore che esclude la tassazione sia ai fini IRPEF che IRAP.
| Periodo di acquisto | Rilevanza fiscale (IRPEF/IRAP) | Tassazione |
|---|---|---|
| Acquisti effettuati negli anni 2022-2023 | Escluso dal reddito imponibile | Il differenziale non costituisce materia imponibile |
| Acquisti effettuati dal 1° gennaio 2024 | Imponibile | Principio di onnicomprensività: rileva l’intero valore |
| Gestione del Costo (Post-2024) | Componente negativa (Costo) | Rileva nel periodo d’imposta del sostenimento (Cassa) |
| Gestione del valore (Post-2024) | Componente positiva (valore nominale) | Rileva al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus edilizi e tassazione del reddito dei professionisti