Concordato preventivo biennale, quando i debiti del socio fanno saltare il patto con il Fisco

Sandra Pennacini - Dichiarazioni e adempimenti

Concordato preventivo biennale, debiti dei soci con doppia valenza ai fini dell'accesso e della permanenza nel patto con il Fisco. Tutte le regole da considerare e l'impatto delle inadempienze sul fronte della decadenza

Concordato preventivo biennale, quando i debiti del socio fanno saltare il patto con il Fisco

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) applicato ai soggetti collettivi (società di persone, studi associati e società di capitali in regime di trasparenza) porta con sé aspetti particolarmente delicati e poco intuitivi quando si affronta il tema della regolarità contributiva e fiscale.

Uno dei dubbi più frequenti per professionisti e imprese riguarda l’impatto dei debiti personali del singolo socio o associato (e medesime considerazioni valgono per i collaboratori dell’impresa familiare) sulla validità del patto stipulato dal soggetto collettivo.

Per comprendere a fondo la questione, occorre analizzare la normativa e i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, che tracciano un quadro che prevede regole profondamente diverse a seconda che ci si trovi in fase di accesso all’istituto, oppure nel periodo di vigenza del concordato sottoscritto.

Iscriviti alla Newsletter gratuita di Informazione Fiscale


Fase di accesso: il debito del socio non ostacola la società

Nel seguito del presente contributo, ci si riferirà per semplicità espositiva alla figura del socio e alla società di cui il socio fa parte ma, si ripete, le medesime considerazioni sia applicano per analogia all’associato e al collaboratore familiare, rispettivamente nel rapporto con l’associazione professionale e l’impresa aderente al CPB.

Nella fase preliminare, l’obiettivo del legislatore è verificare l’affidabilità del soggetto che richiede l’accesso al CPB.

L’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (Decreto CPB), impone come condizione ostativa la presenza di debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati di importo complessivo pari o superiore a 5.000 euro.

Questa verifica deve essere estesa anche ai soci?

La risposta dell’Amministrazione finanziaria è un netto no.

L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ n. 6.11 confluita nella Circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, ha chiarito in modo inequivocabile che la disposizione normativa “non prevede l’estensione del rispetto di tale condizione ai soci delle società eventualmente interessate al CPB.”

Questo principio è stato ulteriormente ribadito dalla successiva Circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, che in nota specifica come il rispetto di tale condizione non riguardi i soci.

Di conseguenza, lo “scudo” all’ingresso protegge la società: se la società è in regola con il Fisco alla data prevista per la “fotografia” della situazione debitoria, può validamente aderire alla proposta di concordato, restando del tutto irrilevante la presenza di eventuali carichi pendenti personali (superiori a 5.000 euro) in capo a uno o più dei suoi soci.

Fase di mantenimento: l’inadempimento del socio fa decadere tutti

Se la verifica della situazione debitoria, in fase di ingresso nel CPB, guarda esclusivamente alla società, lo scenario si capovolge totalmente durante i due anni di vigenza del patto.

Una volta accettata la proposta, infatti, il mantenimento del regime di concordato è subordinato al puntuale versamento delle imposte scaturenti dal reddito concordato.

È qui che entra in gioco il meccanismo della trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del TUIR): il reddito concordato dalla società viene imputato pro-quota ai singoli soci, i quali sono i diretti responsabili del versamento delle relative imposte.

Parimenti, anche nel caso in cui si opti per l’imposta sostitutiva sul maggior reddito (articolo 20-bis del Decreto CPB), il versamento deve essere effettuato pro-quota dai singoli soci.

A fissare le regole è in questo caso l’articolo 12, comma 1, del Decreto CPB, il quale statuisce espressamente che “L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 [...] obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati”.

Di ciò occorre tenere debita considerazione all’atto della verifica delle cause di decadenza.

L’articolo 22, comma 1, lettera e), del Decreto CPB punisce con la decadenza dal concordato l’omesso versamento delle somme dovute a seguito del patto, qualora il contribuente non sani la propria posizione pagando integralmente l’importo richiesto entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario (comunicazione ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973).

Unendo i tasselli, emerge chiaramente il rischio latente per i soggetti collettivi ed i loro soci / associati / collaboratori familiari (più in generale, i soggetti trasparenti e i loro partecipanti): con riferimento al biennio concordatario, l’Agenzia delle Entrate verificherà la regolarità dei versamenti per le imposte e dei contributi dovuti in base al CPB stesso non solo in capo alla società, ma anche in capo ai singoli soci.

Se anche un solo socio omette di versare le imposte (compresa la flat tax) o i contributi INPS dovuti sulla propria quota di competenza, derivante dal reddito concordato, e non pone rimedio versando integralmente il dovuto, al più tardi al ricevimento dell’avviso bonario e entro 60 giorni, la violazione si concretizza.

Per effetto del vincolo di solidarietà e dell’obbligo di rispetto della proposta imposto dall’articolo 12, l’inadempimento del singolo socio travolge irrimediabilmente il concordato dell’intera compagine sociale, facendo decadere la società e, a cascata, tutti gli altri soci adempienti.

In sintesi, mentre nella fase di accesso il legislatore e le successive indicazioni di prassi hanno voluto semplificare l’ingresso, evitando di bloccare le società per colpe pregresse dei soci, nella fase di vigenza il patto richiede la totale regolarità da parte di tutti soggetti interessati.

Basta l’inadempienza (non sanata tempestivamente) di un solo socio sulle imposte ed i contributi concordati per far venire meno tutti i benefici dell’accordo con il Fisco, con l’ulteriore conseguenza “punitiva” della decadenza, che prevede l’obbligo di considerare, per l’intero biennio concordatario, quale valore di riferimento quello più alto tra reddito e/o valore della produzione netta IRAP nel confronto tra valori effettivi e valori concordati.