Concordato preventivo biennale, i debiti che bloccano il patto con il Fisco

Sandra Pennacini - Dichiarazione dei redditi

Concordato preventivo biennale, cartelle e avvisi bonari: il punto sui debiti che bloccano l'accesso e portano alla decadenza del patto con il Fisco. Istruzioni ed esempio pratico

Concordato preventivo biennale, i debiti che bloccano il patto con il Fisco

Tra i dubbi più frequenti in merito alla tenuta del Concordato Preventivo Biennale (CPB) vi è senza dubbio quello legato alle pendenze con il Fisco.

Il timore di molti professionisti e imprese, infatti, è che la notifica di un avviso bonario o di una cartella esattoriale possa far saltare l’accordo raggiunto con l’Agenzia delle Entrate, trascinando con sé pesanti conseguenze.

Per fare chiarezza, è fondamentale distinguere due momenti temporali nettamente separati: la fase di accesso (la fotografia dei debiti pregressi) e la fase di vigenza del concordato (il pagamento delle imposte correnti, scaturenti da dichiarazioni nelle quali si è applicato il CPB).

Iscriviti alla Newsletter gratuita di Informazione Fiscale


La verifica della situazione debitoria prima dell’adesione: la regola generale e le date di riferimento

Per poter validamente aderire al CPB, la normativa impone un requisito di accesso di fondamentale importanza, previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto CPB: non avere debiti tributari amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, comprensivi di interessi e sanzioni.

Questa verifica non ha un riferimento temporale “mobile”, bensì deve riguardare la situazione debitoria a una data ben precisa: il periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato.

Applicando questo principio generale ai vari bienni oggetto del CPB, il quadro è il seguente:

  • Concordato per il biennio 2024-2025: per i contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato per questi periodi d’imposta, la verifica della situazione debitoria andava effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2023;
  • Concordato per il biennio 2025-2026: seguendo il medesimo ragionamento di cui sopra, per questi contribuenti rilevava la situazione debitoria al 31 dicembre 2024;
  • Concordato per il biennio 2026-2027: per coloro che intendono stipulare il patto per gli anni 2026 e 2027, la situazione debitoria deve essere valutata alla data del 31 dicembre 2025.

In tutti i casi, se il debito non era definitivo (ad esempio perché i termini per il pagamento o per l’impugnazione di un avviso o di una cartella erano ancora pendenti, o vi era un contenzioso in corso), esso non osta all’ingresso nel regime.

Non rilevano nemmeno i debiti che risultano oggetto di provvedimenti di sospensione o di regolare rateazione o rottamazione, a patto che il contribuente non sia decaduto dai relativi piani di rientro.

Per quanto riguarda le nuove adesioni (2026-2027) è bene ricordare che se la soglia dei 5.000 risulta superata alla data del 31 dicembre 2025, non tutto è perduto.

Infatti, è possibile rimuovere la causa ostativa estinguendo il debito (o quantomeno pagando la parte che eccede il limite di 5.000 euro) in un momento antecedente all’accettazione della proposta.

È bene ricordare che la verifica della situazione debitoria è essenziale.

Infatti, qualora contribuente il esprima o abbia espresso in passato l’adesione pur non rispettando questo requisito, l’insussistenza delle condizioni necessarie di accesso comporta la decadenza dal concordato, come espressamente sancito dall’articolo 22, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 13/2024.

L’obbligo di versamento durante il concordato

Una volta entrati validamente nel CPB, scattano le regole per il mantenimento dello stesso.

Il legislatore pretende puntualità nel versamento delle imposte e dei contributi INPS che derivano proprio dal reddito concordato. L’articolo 22, comma 1, lettera e), stabilisce infatti la decadenza dal regime se viene omesso il versamento delle somme dovute a seguito del concordato.

Le somme che “derivano” dall’applicazione del concordato devono quindi essere versate, puntualmente.

Eventualmente è possibile ricorrere al ravvedimento operoso oppure, quale “ultima spiaggia”, attendere l’avviso bonario, al quale sarà necessario dedicare la massima attenzione, poiché in questo caso scattano regole particolari.

Infatti, se l’Agenzia invia avviso bonario ex art. 36-bis con riferimento alle somme cui sopra, il contribuente ha un’unica strada per salvare il CPB e non incorrere in decadenza: pagare integralmente l’importo richiesto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2025 ha fornito sul punto un chiarimento essenziale: per questi specifici importi non può trovare applicazione il beneficio della rateazione. Il mancato pagamento in un’unica soluzione entro i 60 giorni comporta la decadenza dal patto.

Un caso concreto

Un nostro lettore ci pone il seguente quesito operativo:

Adesione CPB per gli anni 25/26. Nei mesi aprile/giugno 2026 si ricevono 2 avvisi bonari: uno relativo a ritenute acconto non versate per 8.000 euro (770/24 - anno 2023), l’altro relativo ad IVA dell’anno 2025 non versata. Sono cause di decadenza? E in caso negativo, gli avvisi possono essere rateizzati, o devono essere pagati in unica soluzione entro i 60 gg.?

Analizziamo la situazione scomponendo il quesito nei due eventi specifici per applicare le regole appena illustrate.

1. L’avviso bonario di 8.000 euro per ritenute (anno 2023, ricevuto nel 2026)

È causa di decadenza? No.

La verifica della soglia di 5.000 euro di debiti pregressi, per il biennio 2025-2026, ha quale riferimento la data del 31 dicembre 2024.

Poiché l’avviso bonario viene ricevuto tra aprile e giugno 2026, significa che al 31 dicembre 2024 quel debito non era ancora stato formalizzato o definitivamente accertato dall’Amministrazione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito esplicitamente che non rilevano gli eventuali debiti non presenti a seguito della verifica effettuata a tale data.

Si può rateizzare? Sì.

Trattandosi di un debito che non ha nulla a che fare con le imposte scaturenti dal reddito o dal valore della produzione concordati (riguarda ritenute di anni pregressi), esso segue le regole ordinarie di riscossione.

Il divieto di rateazione previsto per mantenere in vita il CPB non si applica a questa casistica.

2. L’avviso bonario IVA per l’anno 2025 (ricevuto nel 2026)

È causa di decadenza? No.

L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, la quale continua ad applicarsi secondo le ordinarie regole.

Il comma 1, lettera e), dell’articolo 22, punisce con la decadenza l’omesso versamento delle sole “somme dovute a seguito del concordato”, ovvero Irpef/Ires e Irap ricalcolate sul reddito concordato con il Fisco. L’omesso versamento dell’IVA non rientra in questo perimetro.

Si può rateizzare? Sì.

Proprio perché l’IVA è un’imposta esclusa dal perimetro del patto concordatario, l’avviso bonario per omesso versamento IVA segue il suo naturale percorso.

L’obbligo del pagamento in un’unica soluzione entro 60 giorni, pena la perdita dei benefici del CPB, riguarda esclusivamente gli avvisi bonari nati dal mancato saldo delle imposte concordate.

In conclusione, nessuno dei due avvisi bonari ricevuti nel 2026 fa decadere il contribuente dal CPB 2025-2026, ed entrambi possono essere regolarmente rateizzati secondo le disposizioni ordinarie, senza avere conseguenza alcuna sul patto stipulato con il Fisco.