Regime forfettario, compilazione quadro RS: resta l’obbligo di comunicazione delle spese

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla proroga per la comunicazione delle spese sostenute da parte dei contribuenti forfettari: il rinvio al 30 novembre 2024 riguarda solo la compilazione del quadro RS per il periodo di imposta 2021. Non incide sull'obbligo, che resta per i soggetti interessati

Regime forfettario, compilazione quadro RS: resta l'obbligo di comunicazione delle spese

Rimane l’obbligo di compilazione del quadro RS, relativo alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute, per i contribuenti che applicano il regime forfettario.

Lo ha chiarito la stessa Agenzia delle Entrate nel corso dell’audizione del 17 ottobre scorso presso la Commissione VI Finanze e Tesoro del Senato.

Lo spostamento in avanti della scadenza al 30 novembre 2024, previsto dal decreto Proroghe, si applica solo per l’anno di imposta 2021 e permette l’adempimento senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Non viene infatti prevista l’esclusione dalla comunicazione, che dovrà essere effettuata dai contribuenti obbligati.

Regime forfettario: la scadenza dell’obbligo di compilazione quadro RS

I contribuenti che applicano il regime forfettario, in alcuni casi, hanno l’obbligo di comunicazione delle spese sostenute.

Tale comunicazione consente all’Amministrazione finanziaria di svolgere l’attività di compliance dichiarativa e viene posta in essere tramite la compilazione del quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche.

All’interno di tale quadro i contribuenti possono:

  • non indicare nulla, se i contribuenti non hanno sostenuto alcun costo;
  • indicare i dati relativi a mezzi di trasporto utilizzati, costi per le materie prime, costi per l’utilizzo di beni di terzi e carburante per autotrazione (nel caso di persone fisiche);
  • dati dei consumi (nel caso di professionisti).

Gli obblighi devono essere coordinati con la disposizione prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera g), n. 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, ovvero la legge delega per la riforma fiscale.

Come messo in evidenza dall’Agenzia delle Entrate:

“la proposta per la definizione della base imponibile del concordato preventivo biennale, ai fini dell’imposta sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, potrà essere formulata dall’Agenzia delle entrate mediante l’incrocio delle banche dati e l’impiego delle nuove tecnologie a disposizione, nonché sulla base degli ISA (per i soggetti a cui tali indici si rendono applicabili), sostituiti, per i soggetti in regime forfetario, proprio dal prospetto informativo contenuto nel quadro RS.”

Per i contribuenti in regime forfettario, quindi, l’adempimento informativo sarebbe necessario anche per la formulazione della proposta della base imponibile, nel caso di concordato biennale.

L’articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, il cosiddetto decreto Proroghe, ha previsto una modifica della scadenza per l’invio della comunicazione.

Il nuovo termine è fissato al 30 novembre 2024 per i contribuenti che applicano il regime forfettario.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate:

“L’intento perseguito è, pertanto, quello di ampliare il termine per comunicare le informazioni previste dall’articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, offrendo al contribuente l’opportunità di rimediare a eventuali omissioni in un’ottica di promozione della compliance.”

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Regime forfettario: resta l’obbligo di compilazione del quadro RS

Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nel corso dell’audizione presso la Commissione VI Finanze e Tesoro del Senato, non sono state previste modifiche normative per eliminare l’obbligo informativo per i contribuenti in regime forfettario.

In merito alla proroga prevista dal decreto Proroghe, l’Amministrazione finanziaria sottolinea quanto di seguito riportato:

“La norma non incide sull’adempimento dichiarativo né per quest’anno né per quelli pregressi (il comma 73, infatti, non viene modificato), limitandosi, per il solo periodo d’imposta 2021, a rimettere in termini i contribuenti forfetari, che potranno, pertanto, inviare i dati entro il 30 novembre 2024 senza l’applicazione di sanzioni.”

Soltanto per l’anno di imposta 2021, quindi, è consentito l’adempimento entro il 30 novembre 2024.

Adempimento che rimane per i contribuenti in regime forfettario con obbligo di comunicazione delle spese sostenute.

Le informazioni, infatti, non possono essere ricavate dai dati presenti nelle fatture elettroniche per tre ordini di motivi, esplicitati dall’Agenzia delle Entrate:

  • il rispetto delle prescrizioni in materia di privacy relative all’utilizzo delle banche dati della fatturazione elettronica (gli elementi della descrizione dell’operazione non sono integralmente disponibili per l’Amministrazione finanziaria);
  • l’impossibilità, in relazione ai costi promiscui, di imputare il costo alle relative operazioni e all’eventuale utilizzo personale del bene o servizio acquistato;
  • l’indisponibilità delle fatture nel “Sistema di interscambio” (SDI) relative agli acquisti effettuati presso altri soggetti che applicano il regime forfettario e non ancora interessati dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Dal momento però che non tutti i soggetti sono interessati dall’obbligo restano aperti i dubbi sulla possibilità di sanzioni per i contribuenti inadempienti.

Le stesse incertezze hanno riguardato le lettere di compliance, inviate dall’Agenzia delle Entrate, anche a contribuenti non obbligati.

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