Comodato gratuito ai figli minori senza agevolazioni IMU e TASI

Comodato gratuito ai figli minori senza la possibilità di accedere alle agevolazioni IMU e TASI che consistono in uno sconto del 50%. Il principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione.

Comodato gratuito ai figli minori senza agevolazioni IMU e TASI

Niente agevolazioni IMU e TASI sulla casa concessa in comodato d’uso gratuito ai figli minorenni. In tal caso, non è possibile accedere allo sconto del 50% attualmente previsto.

A stabilirlo è l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5529/2019 che, oltre a chiarire che la riduzione non spetta nel caso di comodato d’uso gratuito al coniuge, specifica quando l’agevolazione non è ipotizzabile neppure per i contratti stipulati con i figli.

L’ordinanza riguarda l’ICI e l’esenzione prevista per i contratti di comodato d’uso gratuito, misura sostituita dalla riduzione del 50% della base imponibile per il calcolo dell’IMU e della TASI.

È la seconda pronuncia in merito alla riduzione delle imposte sulla casa meritevole di essere approfondita, in quanto riguarda molti contribuenti che beneficiano delle agevolazioni stabilite per legge.

Se tuttavia la Cassazione si è mostrata più morbida in merito agli adempimenti per beneficiarne, così non è per quel che riguarda i presupposti stabiliti per legge.

Comodato gratuito ai figli minori senza agevolazioni IMU e TASI

Non è ipotizzabile che due minori, di età pari a 5 ed 11 anni possano sostenersi da soli. È questo il presupposto alla base dell’Ordinanza con la quale la Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente contro la sentenza emessa da una Commissione Tributaria.

La possibilità di accedere alle agevolazioni IMU e TASI (prima ICI) non è scontata nel caso in cui l’immobile venga concesso in comodato d’uso gratuito ai figli minorenni.

Quello che la Cassazione sembra sostenere, confermando la pronuncia della CTR del Lazio, è che si tratterebbe di un “artificio” messo in atto per beneficiare della riduzione delle due imposte, che consente di risparmiare il 50% dell’imposta calcolata secondo le regole ordinarie.

Non conta neppure che all’interno dell’abitazione concessa in comodato d’uso gratuito ai figli minorenni viva anche il genitore. In tal caso, tenuto conto della “natura di stretta interpretazione delle norme tributarie agevolative”, il coniuge del ricorrente non rientra tra i parenti di linea retta fino al secondo grado, ovvero tra i comodatari che consentono di accedere alle agevolazioni in materia di IMU e TASI.

Corte di Cassazione - ordinanza n. 5529/2019
Scarica il testo dell’Ordinanza relativa alle agevolazioni in materia di Imu e Tasi nel caso di contratto di comodato d’uso gratuito tra genitori e figli

Comodato d’uso gratuito, requisiti stringenti per la riduzione IMU e TASI

La Cassazione conferma l’interpretazione restrittiva delle norme agevolative in materia di imposte.

In primo luogo, si ricorda che lo sconto di IMU e TASI sulla seconda casa concessa in comodato d’uso gratuito spetta esclusivamente qualora il contratto sia stipulato tra genitori e figli (maggiorenni) o tra parenti in linea retta entro il primo grado.

Il contratto di comodato d’uso, dovrà essere regolarmente registrato entro 20 giorni.

Per beneficiare della riduzione di Imu e Tasi al 50% dell’importo dovuto sarà necessario, inoltre, rispettare ulteriori requisiti:

  • l’immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
  • l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9);
  • il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale;
  • il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso;
  • il comodante deve presentare la dichiarazione Imu per attestare il possesso dei requisiti sopra indicati.

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2019 la Legge di Bilancio ha esteso l’agevolazione Imu e Tasi nel caso di abitazione concessa in comodato d’uso gratuito anche al coniuge del comodatario defunto, qualora siano presenti figli minori.

Una novità che impatta relativamente sul perimetro dei soggetti ammessi all’agevolazione.

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