Come diventare revisore legale dei conti

Giuseppe Moschella - Ordini e casse professionali

Revisore legale dei conti: tirocinio, cosa studiare per l'esame di Stato e oggetto della professione.

Come diventare revisore legale dei conti

Il revisore legale è un professionista esterno all’impresa con determinati requisiti previsti dalla legge, la cui funzione principale, in estrema sintesi è quella di effettuare determinati controlli sulla tenuta della contabilità e sui bilanci esprimendo un giudizio di conformità alla legge.

Tra i requisiti necessari per svolgere la professione e diventare revisore legale, si sottolinea l’iscrizione nell’apposito registro dei revisori tenuto presso il Ministero dell’economia e delle finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010.

Per essere iscritti nel suddetto registro e con riferimento specifico alle persone fisiche, queste devono:

  • essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D.M. n. 145 del 20 giugno 2012;
  • essere in possesso di un titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall’articolo 2 del citato decreto;
  • aver svolto il tirocinio triennale disciplinato dal regolamento di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010;
  • aver superato l’esame di idoneità professionale disciplinato dal regolamento di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 (sono comunque previsti dei casi di esonero del suddetto esame).

Possono essere iscritte a determinate condizioni, e previo sostenimento di una prova attitudinale, le persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero in un paese terzo.

Anche le società di revisione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 39/2010 possono iscriversi nel registro dei revisori legali, tuttavia in questo contributo si farà esclusivamente riferimento alle persone fisiche.

Come diventare revisore legale dei conti: il tirocinio triennale

Il decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, definisce il tirocinio come quel periodo finalizzato all’acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell’esame di idoneità professionale e per l’esercizio dell’attività di revisione legale.

Il tirocinio deve essere svolto presso un revisore legale o presso una società di revisione legale in grado di assicurare la formazione pratica del tirocinante.

Il periodo di tirocinio ha durata di tre anni, e in particolare non si applica l’art. 9, comma 6, del D.L. n. 1/2012 che ha portato a 18 mesi il tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate su base ordinistica.

Di recente sono state approvate e poi pubblicate sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it le linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 39/2010, per l’ammissione all’esame di idoneità professionale e per l’esercizio dell’attività di revisore legale, nonché relativamente al modello di relazione annuale.

Il documento, sottoposto ad una consultazione pubblica delle categorie interessate, contiene le istruzioni in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, rivolgendosi sia ai tirocinanti che ai revisori legali (dominus) cui è affidata la crescita professionale del praticante.

Le linee guida si fondano sul principio normativo stabilito dal D.M. n. 146 del 25 giugno 2012 il quale prevede che il tirocinio è effettuato presso un revisore legale o presso una società di revisione, iscritti tra gli “attivi”.

Si ricorda che il registro dei revisori legali si compone delle sezioni “A” e “B”.

Sono iscritti nella sezione A i revisori che svolgono attività di revisione legale, si trovano collocati invece nella sezione B i revisori che non hanno incarichi in corso, o non li hanno avuti nell’ultimo triennio.

La distinzione tra le due sezioni è legata esclusivamente allo svolgimento di incarichi di revisione legale, e non incide sullo status di revisore regolarmente iscritto.

Il decreto legislativo n. 135 del 17 luglio 2016, nel recepire la direttiva comunitaria n. 2014/56/UE, ha parzialmente modificato la disciplina del tirocinio.

La relazione illustrativa al provvedimento motiva l’intervento con l’esigenza di responsabilizzare sia i professionisti, che i tirocinanti in tale periodo formativo, al quale la legislazione europea assegna un ruolo fondamentale di maturazione e di contatto con l’esperienza professionale.

Come diventare revisore legale dei conti: il registro del tirocinio

Anche per iscriversi al registro del tirocinio è necessario essere in possesso:

  • dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D.M. n. 145 del 20 giugno 2012;
  • di un titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall’articolo 2 del citato decreto.

Per la richiesta di iscrizione al registro del tirocinio si dovrà compilare l’apposito modulo on-line TR-01 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, e aver assolto il pagamento del relativo contributo di 50 euro.

Successivamente bisognerà stampare il modulo compilato, sottoscriverlo e trasmetterlo a mezzo raccomandata A/R, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali Via di Villa Ada 55, 00199 Roma.

Il contributo potrà essere versato tramite bonifico sul conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN:

  • IT 32 M 07601 03200 000033862038 indicando nella causale “Iscrizione nel registro del tirocinio”.

Si potrà pagare anche tramite PagoPA accessibile durante la compilazione del modulo di iscrizione.

Nel modulo di iscrizione al registro del tirocinio, deve essere riportato il numero identificativo del bonifico effettuato.

Alla richiesta devono essere allegati:

  • la dichiarazione di assenso del soggetto presso il quale si intende svolgere il tirocinio (fornita anche dal sistema al termine della compilazione del modulo TR-01);
  • copia del documento di identità del richiedente;
  • copia del documento di identità del revisore legale o del legale rappresentante della società di revisione legale, presso il quale si intende svolgere il tirocinio.

È bene ricordare che l’attuale quadro normativo non consente al tirocinante di avvalersi ulteriormente del periodo di tirocinio “pregresso”, svolto prima della data di presentazione della domanda di iscrizione.

L’iscrizione nel registro del tirocinio è disposta con decreto della Ragioneria generale dello Stato e nel caso in cui la domanda sia incompleta o carente nei requisiti, verranno comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Come diventare revisore legale dei conti: il decreto legislativo n. 135 del 2016

Il decreto legislativo n. 135 del 17 luglio 2016 ha riformulato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2010, introducendo l’espressa previsione di un:

“obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è svolto”.

Le attività professionali svolte dal revisore, diventano effettivo campo di applicazione pratica da parte di coloro che intendono diventare revisori.

I revisori legali e le società di revisione legale che assumono la qualità di dominus, sono chiamati ad “assicurare e controllare l’effettiva collaborazione del tirocinante all’attività relativa a uno o più incarichi di revisione legale”.

Vi è il limite massimo di “tre tirocinanti” (limite riferito solo ai revisori persone fisiche) che il revisore legale può accogliere contestualmente presso il proprio studio, in modo da assicurare tempi adeguati alla supervisione delle attività ed un effettivo accesso alla documentazione di lavoro per lo svolgimento del tirocinio professionale.

È stata introdotta inoltre la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale, ovvero ad una sua parte, consentendo in alcuni casi, e a determinate condizioni, di anticipare il momento iniziale di avvio del periodo della pratica professionale.

Come diventare revisore legale dei conti: la relazione annuale

Al termine di ciascun anno di tirocinio, nonché in occasione di ogni trasferimento presso altro studio professionale o società di revisione, l’aspirante revisore è tenuto a redigere un’apposita relazione la quale:

  • è sottoscritta anche dal dominus, in quanto parte essenziale del “patto” formativo-professionale;
  • riporta gli atti ed i compiti relativi alle attività di revisione cui il tirocinante ha assistito o partecipato;
  • è presentata all’Amministrazione vigilante affinché sia effettuato in via amministrativa, il controllo sostanziale sull’attività svolta.

La relazione annuale non deve essere una mera elencazione delle attività svolte, ma deve effettuare una rendicontazione del lavoro svolto tale da consentire all’Amministrazione vigilante di acquisire un quadro organico dei compiti svolti.

Casi di esonero dell’esame di idoneità

Sono esonerati dall’esame di idoneità:

  • i soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato esonerati dalla prova scritta prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.M. n. 63/2016, nonché dalle corrispondenti materie della prova orale;
  • i soggetti di cui all’articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, che in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, hanno superato un esame teorico-pratico presso la Scuola Nazionale della Amministrazione.

Sono esonerati dall’esame di idoneità professionale i dottori commercialisti e gli esperti contabili che hanno superato la sessione d’esami per l’accesso alla professione indetta con l’ordinanza ministeriale del 1° marzo 2016, n. 110, o anteriore.

Resta fermo il possesso, al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, dei seguenti requisiti:

  • svolgimento del tirocinio triennale, comprovato da relativo attestato;
  • requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D.M. n. 145 del 20 giugno 2012;
  • titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall’articolo 2 del sopra citato decreto.

Come diventare revisore legale dei conti: iscrizione al registro dei revisori

Anche la richiesta per l’iscrizione al registro dei revisori legali deve essere compilata direttamente sul sito Internet della Ragioneria generale dello stato attraverso l’apposito modulo RL-01, e seguire la stessa procedura di invio attuata per l’iscrizione al registro del tirocinio oltre che effettuare il versamento del contributo di 50 euro.

L’iscrizione nel registro è disposta con decreto dell’Ispettore generale Capo di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato ed il provvedimento di iscrizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché comunicato al richiedente.

Come diventare revisore legale dei conti: formazione professionale continua

Gli iscritti al registro dei revisori sono obbligati alla formazione professionale continua al fine di garantire e accrescere la preparazione e l’aggiornamento professionale, assicurando di conseguenza che gli incarichi di revisione siano svolti in conformità ad adeguati parametri qualitativi.

L’obbligo riguarda tutti gli iscritti al registro, non rilevando la collocazione nella sezione A o nella sezione B.

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