Equo compenso professionisti: novità, cosa cambia e perché l’Antitrust lo boccia

Redazione - Ordini e casse professionali

Equo compenso professionisti: ecco le novità previste dal DL fiscale 148/2017, cosa cambia e perché l'Antitrust ha bocciato la reintroduzione delle tariffe minime.

Equo compenso professionisti: novità, cosa cambia e perché l'Antitrust lo boccia

Equo compenso: doccia fredda per i professionisti, con l’Antitrust che boccia le novità introdotte dalla Commissione Bilancio del Senato con l’emendamento del DL fiscale 148/2017.

L’introduzione dell’equo compenso per i professionisti era stato ritenuto un passo importante ma, secondo l’Antitrust, reintrodurre i minimi tariffari è in contrasto con le norme sulla concorrenza.

Le novità in merito alle norme sull’equo compenso per i professionisti per le prestazioni rese si applicheranno, secondo quanto attualmente previsto dal DL fiscale 148/2017, non soltanto nei confronti dei committenti privati ma anche per la Pubblica Amministrazione.

L’Antitrust ha invece bocciato quanto approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, perché l’equo compenso e l’introduzione delle tariffe professionali fisse e minime costituiscono:

“una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione”.

Il testo dell’emendamento al Decreto Legge fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 per gli avvocati e per i professionisti è secondo l’Antitrust in contrasto con il processo di liberalizzazione delle professioni.

Un duro colpo per i professionisti e per l’equo compenso, esteso con il decreto fiscale 2018 a tutte le prestazioni di opera intellettuale effettuate nell’ambito delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale regolate dall’art. 2222 del Codice Civile e seguenti.

Equo compenso per tutti i professionisti: novità e cosa cambia

L’estensione dell’equo compenso a tutti i professionisti è una delle novità più importanti contenute nel DL fiscale 148/2017 ma ancor di più lo è l’aver previsto che anche per i servizi resi nei confronti della Pubblica Amministrazione non possano esser previsti compensi irrisori.

Non ci saranno più, in sintesi, casi di professionisti che lavorano gratis per lo Stato: a stabilire il tetto minimo che soggetti privati e pubblici dovranno corrispondere sarà un decreto ministeriale.

Il compenso per la collaborazione del professionista dovrà essere stabilito in base alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, all’esperienza richiesta e ai costi di produzione necessari per svolgerla.

Sebbene al momento non sia ancora stato approvato definitivamente, il senatore Sergio Lai, relatore del DdL, ha annunciato che nel testo del Decreto Fiscale modificato in Commissione e trasmesso al Senato è stato riscritto l’emendamento n. 19.0.2001.

Nell’attesa di avere a disposizione il testo approvato dal Senato, vediamo di seguito cosa prevede la norma contenuta nell’emendamento, inizialmente presentato soltanto a favore degli avvocati, che estende l’equo compenso a tutti i professionisti.

Equo compenso professionisti: ecco cosa cambia

Con l’introduzione dell’equo compenso per tutti i professionisti, il corrispettivo dovuto per lo svolgimento di prestazioni professionali dovrà essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.

Sono, inoltre, vietate le clausole vessatorie contenute nei contratti con committenti pubblici e privati che prevedono la non equità del compenso e uno squilibrio contrattuale, come la facoltà del committente di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o prevedere tempi di pagamento superiori a 60 giorni.

Le nuove regole saranno applicate anche alle prestazioni rese dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le prestazioni professionali alle quali la legge si riferisce sono:

prestazioni di opera intellettuale regolate dagli articoli 2222 e ss. del codice civile erogate da liberi professionisti e lavoratori autonomi, incluse le forniture continuative di servizi e la partecipazione a collegi di revisione e organi di controllo, anche previsti dalle leggi, salvo ove il compenso non sia già determinato con apposita legge dello Stato; sono altresì incluse le prestazioni di servizi professionali svolti nell’ambito di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

I parametri economici di equità dei compensi dovranno essere emanati con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto convertito, saranno suddivisi per ogni figura professionale e dovranno essere aggiornati a cadenza biennale.

L’importo dell’equo compenso dovrà esser stabilito con il parere delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di liberi professionisti e autonomi.

Perché l’Antitrus boccia l’equo compenso per i professionisti

Il parere dell’Antitrust sull’equo compenso per i professionisti è stato pubblicato il 27 novembre 2017 ed è tutt’altro che positivo.

I perché della bocciatura dell’equo compenso da parte dell’Autorità garante del mercato e della concorrenza sono evidenziati in chiaro nel comunicato, in cui si legge che:

In primo luogo, è stata segnalata la contrarietà ai principi concorrenziali di quanto previsto dall’art. 19 quaterdecies del ddl in esame, in tema di “equo compenso” per le professioni, che introduce il principio generale per cui le clausole contrattuali tra i professionisti e alcune categorie di clienti, che fissino un compenso a livello inferiore rispetto ai valori stabiliti in parametri individuati da decreti ministeriali, sono da considerarsi vessatorie e quindi nulle. La disposizione, nella misura in cui collega l’equità del compenso a paramenti tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l’effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con alcune tipologie di clienti c.d. “forti” e ricomprende anche la Pubblica Amministrazione.
L’Autorità ha sottolineato come, secondo i consolidati principi antitrust nazionali e comunitari, le tariffe professionali fisse e minime costituiscano una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione. Tale intervento, laddove approvato nei termini proposti, determinerebbe un’ingiustificata inversione di tendenza rispetto all’importante e impegnativo processo di liberalizzazione delle professioni in atto da oltre un decennio e a favore del quale l’Autorità si è costantemente pronunciata, né risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale. Inoltre, eventuali criticità connesse all’elevato potere di domanda potrebbero essere affrontate attraverso un migliore utilizzo delle opportunità offerte da nuovi modelli organizzativi o dalle misure recentemente introdotte dal Jobs Act per tutelare i lavoratori autonomi in situazioni di squilibrio contrattuale e non tramite la misura in questione, che avrebbe l’unico effetto di alterare il corretto funzionamento delle dinamiche di mercato e l’efficiente allocazione delle risorse.

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