Cooperative, con la crisi aziendale stop al minimale contributivo: le regole INPS

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'INPS tramite il messaggio n. 2350 dell'8 giugno 2022 chiarisce le regole relative al minimale contributivo per le cooperative che adottano un piano di crisi aziendale. Si dovrà assumere come base per il calcolo dei contributi la retribuzione effettivamente erogata ai soci, superando in questo modo la regola del minimale contributivo. L'INPS si occuperà di revisionare in autotutela i provvedimenti adottati in modo non conforme e annullerà i contenziosi pendenti.

Cooperative, con la crisi aziendale stop al minimale contributivo: le regole INPS

Cooperative, in caso di adozione di un piano di crisi aziendale la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi deve essere quella effettivamente erogata.

Superata, in questo modo, la regola del minimale contributivo previsto dalla legge n. 389/1989.

I chiarimenti dell’INPS arrivano tramite il messaggio n. 2350 dell’8 giugno 2022.

I funzionari di vigilanza, nel corso dell’attività ispettiva, dovranno verificare il rispetto di queste condizioni. L’INPS revisionerà i provvedimenti adottati in modo non conforme e annullerà i contenziosi pendenti.

L’Istituto sottolinea inoltre i presupposti necessari per l’attivazione del piano di crisi.

Cooperative, con la crisi aziendale stop al minimale contributivo: le regole INPS

L’INPS, nel messaggio n. 2350 dell’8 giugno 2022, ha fornito chiarimenti in merito alle regole per il minimale contributivo per le cooperative.

In particolare si tratta del minimale da applicare in caso di adozione di un piano di crisi aziendale, come stabilito dall’art. 6 della legge n. 142/2001.

In accordo al parere del Ministero del Lavoro le cooperative potranno versare i contributi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci e non più seguendo la regola del minimale contributivo.

Questa è disciplinata dall’art. 1 della legge n. 338/1989, secondo la quale la retribuzione da prendere come base da cui far partire il calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quella stabilita da leggi, regolamenti e CCNL oppure da accordi collettivi o contratti individuali nel caso in cui risulti una retribuzione maggiore di quella prevista dal contratto collettivo.

Il comma 2 dello stesso articolo specifica il “minimo dei minimi”, stabilito dall’INPS all’inizio di ogni anno ed è pari al 9,5 per cento dell’importo del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio. Per il 2022 è stato fissato dalla circolare n. 15/2022 a 49,91 euro.

La legge n. 142 del 2001 prevede che il regolamento delle società cooperative debba contenere la possibilità per l’assemblea di stabilire un piano di crisi aziendale nel caso in cui ce ne fosse bisogno.

Per quanto possibile, il piano deve prevedere:

  • la salvaguardia dei livelli occupazionali;
  • l’eventualità di ridurre temporaneamente i trattamenti economici integrativi;
  • il divieto per tutta la durata del piano di distribuire eventuali utili;
  • forme di apporto anche economico per risolvere la crisi da parte dei lavoratori.

L’art. 4, comma 1 della stessa legge stabilisce che per i contributi previdenziali:

“si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6.”

Dunque, nell’ipotesi di riduzione dei contributi a favore delle cooperative che hanno adottato un piano di crisi aziendale, come specificato anche dal Ministero del Lavoro nell’interpello n. 48/2009, è necessario quantificare l’obbligo di contribuzione per la durata del piano di crisi aziendale:

“sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989.”

L’art 6 della legge n. 142/2001, dunque, supera le disposizioni generali della legge n. 338/1989. Viene meno la regola del minimale contributivo e pertanto i contributi previdenziali potranno essere versati in base agli importi effettivamente retribuiti ai lavoratori, nel limite però del minimo dei minimi, sotto il quale non è possibile scendere.

Cooperative e minimale contributivo in caso di piano di crisi aziendale, l’INPS riesaminerà i provvedimenti non conformi

L’INPS specifica che provvederà in autotutela a revisionare i provvedimenti in materia di minimale contributivo nel caso in cui siano stati adottati in maniera non conforme alle regole delineate.

Eventuali contenziosi pendenti sulla questione saranno annullati e non sarà più pretesa la richiesta contributiva avanzata.

Le crisi a cui fanno riferimento il piano e la normativa sono intese come quegli eventi che data la loro particolare gravità e straordinarietà potrebbero pregiudicare la normale attività aziendale.

Per evitare eventuali abusi il piano di crisi aziendale deve specificare:

  • lo stato effettivo di crisi in cui si trova l’azienda e per cui si richiedono gli interventi straordinari;
  • che lo stato di crisi sia temporaneo;
  • il nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e la possibilità di applicare gli interventi ai soci lavoratori.

Le cooperative che richiedono le misure previste nel piano di crisi potranno comunque usufruire dei sostegni al reddito e all’occupazione previsti dalla legge. Sarà compito delle aziende coordinare al meglio i vari strumenti a disposizione.

I funzionari di vigilanza nel corso delle loro attività di verifica, dovranno tenere presente le regole fornite e nel caso dovranno assicurarsi che l’imponibile per i contributi previdenziale non sia inferiore al minimo dei minimi.

Questo dopo la verifica del rispetto dei requisiti previsti per il piano di crisi aziendale.

INPS - Messaggio n. 2350 dell’8 giugno 2022
Chiarimenti in materia di minimale contributivo nell’ipotesi di cooperative che abbiano adottato un piano di crisi aziendale ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Provvedimenti in autotutela

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