Decontribuzione Sud: dietrofront INPS di fronte al TAR, si attendono nuove istruzioni

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Decontribuzione Sud: il messaggio INPS numero 728 del 19 febbraio 2021 recepisce quanto stabilito dal decreto del Tar del 13 febbraio 2021 che ha sospeso i messaggi numeri 72 e 170 del 2021 relativi al rimborso sulla tredicesima. Si attendono nuove istruzioni da parte dell'Istituto.

Decontribuzione Sud: dietrofront INPS di fronte al TAR, si attendono nuove istruzioni

Decontribuzione Sud: dietrofront dell’INPS sull’obbligo di restituzione di quanto accordato tra gennaio - settembre 2020 in relazione al versamento dei contributi in misura ridotta anche sulla tredicesima.

Il messaggio numero 728 del 19 febbraio 2021 recepisce quanto deciso dal Tar del Lazio lo scorso 13 febbraio 2021 che ha di fatto sospeso l’obbligo di rimborso in capo ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni cosiddette svantaggiate.

Per l’INPS infatti, lo sgravio contributivo del 30 per cento trovava applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020 - dicembre 2020 e non all’intero anno.

Un’interpretazione che è stata respinta dal giudice amministrativo che, per ora, ha sospeso gli effetti dei messaggi INPS numero 72 e numero 170 del 2021, e dei provvedimenti collegati, che imponevano il rimborso dell’eccedente.

Inoltre, l’Istituto annuncia la pubblicazione, in apposito messaggio, delle decisioni assunte e le relative istruzioni a seguito della trattazione collegiale presso lo stesso giudice in camera di consiglio fissata 2 marzo 2021.

Decontribuzione Sud: dietrofront INPS di fronte al TAR, si attendono nuove istruzioni

Secondo gli ultimi sviluppi, sembrerebbe, almeno in apparenza, che i datori di lavoro che hanno calcolato ed esposto l’esonero contributivo per il Sud sull’intera tredicesima mensilità possano tirare un sospiro di sollievo.

INPS - messaggio numero 728 del 19 febbraio 2021
carica il messaggio inps su Esonero di cui all’articolo 27 del D.L. n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020. Decreto n. 876/2021 REG.PROV.CAU. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

Fino alla settimana scorsa, infatti, pensavano di dover restituire l’eventuale maggiore somma riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre nelle denunce di competenza gennaio 2021 e, dunque, entro la scadenza del 16 febbraio 2021.

Ma il Tar ha bloccato tutto proprio a ridosso della scadenza, il 13 febbraio 2021, ed ha costretto l’INPS a compiere un passo indietro.

Con il messaggio numero 728 del 19 febbraio 2021, l’Istituto infatti ha sospeso ogni obbligo fino alla pronuncia sul merito del giudice amministrativo fissata per il 2 marzo.

Ora, però, ci si chiede quali saranno le sorti delle aziende interessate, specialmente di quelle che hanno già adempiuto agli obblighi di versamento in sede di F24 prima ancora del 16 febbraio.

Ad oggi si possono formulare soltanto delle ipotesi le quali, però, dovranno essere necessariamente avvalorate da un intervento di prassi dell’INPS che chiarisca la questione della decontribuzione applicata alla tredicesima.

Un panorama di possibili soluzioni sul punto è stato fornito dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro il 18 febbraio, quindi prima della nuova comunicazione INPS.

Probabile un adeguamento alla posizione del Tar tramite i flussi Uniemens, tale da generare un credito da recuperare successivamente.

Decontribuzione Sud: modelli F24 conformi alla decisione del Tar

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha inoltre delineato i possibili scenari per i datori di lavoro che, invece, hanno atteso fino all’ultimo per compilare il modello F24 e non hanno, quindi, allegato la restituzione dei ratei nelle denunce di competenza gennaio 2021 una volta intervenuto il Tar del Lazio.

Costoro hanno compilato un modello F24 secondo le diposizioni del decreto del 13 febbraio, senza quindi indicare il recupero.

La fondazione Studi, per questi datori di lavoro, ipotizza una compilazione nel flusso Uniemens conforme alla pronuncia del Tar che, però, sia accompagnata anche da una pec inviata attraverso il cassetto previdenziale con le ragioni dell’esclusione del rimborso in ossequio alla decisione del giudice amministrativo.

Anche in questo caso, però, bisogna precisare che si tratta di semplici possibilità. Si attendono istruzioni ufficiali da parte dell’INPS.

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