Certificazione Unica 2026, online modello e istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. Tra le novità, il debutto del bonus fino a 960 euro. Tris di scadenze per l'invio
CU 2026, pronto il modello per la Certificazione Unica.
Con il provvedimento del 15 gennaio, l’Agenzia delle Entrate segna l’avvio delle attività di analisi delle istruzioni, che accolgono le numerose novità che incidono sulla dichiarazione dei redditi di dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi.
In particolare, nella CU dei dipendenti debutta il bonus per il taglio del cuneo fiscale, fino a un massimo di 960 euro e modulato in base al reddito. Nel modello trova inoltre spazio il bonus affitto per i neoassunti, riconosciuto a titolo di fringe benefit.
Da annotare inoltre il nuovo calendario delle scadenze, con un cambio di passo rispetto alle regole adottate lo scorso anno.
CU 2026, modello e istruzioni per l’invio della Certificazione Unica
L’invio della Certificazione Unica è l’adempimento che inaugura la stagione dichiarativa 2026. L’obbligo di trasmissione e contestuale consegna interessa i sostituti d’imposta, chiamati ad attestare il valore delle somme erogate e delle ritenute operate su retribuzioni, somme e valori corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2025.
Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio permette quindi di partire con l’analisi delle novità e delle regole di trasmissione.
Come di prassi sono messi a disposizione il modello CU ordinario, il modello sintetico, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche di invio. Si tratta quindi dei documenti definitivi da utilizzare per adempiere all’obbligo di compilazione e invio telematico della Certificazione Unica 2026.
CU 2026, tris di scadenze per l’invio
Tra le prime novità che caratterizzeranno la CU 2026 vi è il nuovo calendario delle scadenze. Gli appuntamenti per l’invio cambiano ancora e, in particolare, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere il flusso di dati in via telematica:
- entro il 16 marzo, per le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
- entro il 30 aprile, per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre (2 novembre 2026, cadendo di sabato), per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Si scinde nuovamente il termine di invio delle CU di dipendenti e autonomi, e resta in campo il termine più lungo per le certificazioni che non rientrano tra quelle interessate dalla dichiarazione dei redditi precompilata.
Non cambia invece la regola che prevede, in tutti i casi, l’obbligo di consegna della CU al percipiente entro il 16 marzo.
Al debutto il bonus per il taglio del cuneo fiscale fino a 960 euro
Come di consueto poi la CU accoglie le novità in materia di tassazione dei redditi riconosciuti ai percettori e, per il 2026, quella più rilevante è indubbiamente rappresentata dal debutto del taglio del cuneo fiscale.
L’articolo 1, comma 4 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207, ha stabilito che ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
- 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, il bonus per il taglio del cuneo fiscale spetta nella forma di un’ulteriore detrazione fiscale.
Nella nuova sezione della CU 2026 denominata “Somma che non concorre alla formazione del reddito” i punti da 718 a 723 riportano informazioni relative ai requisiti per il riconoscimento della spettanza del bonus o dell’ulteriore detrazione.
Nello specifico, come indicato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate nel punto 718 il datore di lavoro dovrà indicare il Codice 1 in presenza dei requisiti d’applicazione e il Codice 2 in caso contrario e al superamento dei 40.000 euro di reddito.
Centrale sarà poi la compilazione del punto 724, all’interno del quale bisognerà indicare se la somma è stata effettivamente erogata (Codice 1) o meno (Codice 2), indicando il relativo importo erogato nel punto 725.
La CU 2026 servirà anche per gestire le operazioni di conguaglio e recupero del bonus, in caso di somme erogate nel corso dell’anno ma non spettanti.
Bonus affitto tra i fringe benefit nella CU 2026
Da annotare poi le novità relative ai fringe benefit.
Si ricorda che per effetto di quanto previsto dalla scorsa Manovra, dal 2025 al 2027 le soglie di esenzione fiscale per i beni e servizi concessi dal datore di lavoro sono pari a
- 1.000 euro per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.
Nel paniere dei fringe benefit si confermano inclusi i rimborsi per le utenze domestiche di acqua, luce e gas, l’affitto della prima casa e gli interessi sul mutuo per l’abitazione principale.
Vale la pena ricordare che se il valore totale dei benefit indicato nella CU 2026 supera anche di poco la soglia di esenzione, l’intero importo diventa tassato e non solo l’eccedenza.
Dal punto di vista operativo, nel punto 474 della CU 2026 il sostituto dovrà indicare il valore dei benefit se la soglia applicata è di 1.000 euro. Per i dipendenti con figli a carico, sarà invece necessario indicare l’importo riconosciuto al punto 475.
Al punto 476 della CU 2026 debutta inoltre il bonus affitto per i neo-assunti nel corso del 2025, agevolazione specifica per favorire la mobilità territoriale dei lavoratori e riconosciuta in caso di trasferimento della residenza in un comune distante almeno 100km dal precedente.
Spetta ai titolari di reddito non superiore a 35.000 euro nell’anno che precede l’assunzione, e consente di erogare somme a rimborso delle spese di affitto o manutenzione fino al limite di 5.000 euro annui, per il primo biennio d’assunzione.
Come indicato dall’Agenzia delle Entrate, a differenza dei fringe benefit classici, in caso di superamento della soglia di 5.000 euro solo l’eccedenza sarà sottoposta a tassazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: CU 2026, modello e istruzioni. Debutta il bonus fino a 960 euro