Il bonus cuneo fiscale debutta nella CU 2026 dei dipendenti. Novità e istruzioni

Anna Maria D’Andrea - Certificazione Unica

CU 2026, al debutto il bonus fino a 960 euro per il taglio del cuneo fiscale dei dipendenti. Guida a novità e istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, in vista della scadenza del 16 marzo

Il bonus cuneo fiscale debutta nella CU 2026 dei dipendenti. Novità e istruzioni

Nella CU 2026 dei lavoratori dipendenti debutta il bonus fino a 960 euro per il taglio del cuneo fiscale.

Il “doppio binario” dell’agevolazione, riconosciuta come importo aggiuntivo o ulteriore detrazione in base al reddito del contribuente, trova spazio nelle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

Le somme che non concorrono alla formazione del reddito rappresentano la principale novità prevista per l’anno in corso.

In vista della scadenza del 16 marzo per l’invio delle CU 2026 dei dipendenti, un focus sulle regole di compilazione.

CU 2026 dipendenti: le istruzioni relative al bonus cuneo fiscale

Dal 1° gennaio 2025, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 della Legge n. 207/2024, i titolari di reddito da lavoro dipendente fino alla soglia di 20.000 euro hanno diritto a una somma determinata in percentuale sul reddito, pari al:

  • 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  • 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
  • 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Si tratta del bonus, riconosciuto fino a un massimo di 960 euro, introdotto per il taglio del cuneo fiscale.

Superato il limite di 20.000 euro, e fino alla soglia di 40.000 euro, la somma extra è riconosciuta a titolo di detrazione, per un importo che decresce all’aumentare del reddito.

Nella CU 2026 i sostituti d’imposta saranno chiamati a indicare la spettanza o meno del beneficio, compilando la sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” .

Somma che non concorre alla formazione del reddito: guida alla compilazione della CU 2026

I punti da 718 a 723 della CU 2026 dovranno essere compilati per riportare le informazioni relative al riconoscimento del bonus per il taglio del cuneo fiscale, come somma aggiuntiva o ulteriore detrazione.

Sul fronte del monitoraggio dei requisiti d’applicazione, sarà fondamentale compilare correttamente il punto 718. Questo il campo della Certificazione Unica che consentirà di attestare se il lavoratore ha percepito redditi che, per loro natura, consentono di accedere alle agevolazioni.

Nello specifico, bisognerà utilizzare i seguenti codici:

  • Codice 1: se tra i redditi indicati nei vari punti della CU (punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784, 785) ci sono redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR). Sono esclusi i redditi da pensione (indicati alla lettera a, comma 2 dell’art. 49).
  • Codice 2: se nei punti sopra citati non sono compresi tali redditi di lavoro dipendente (perché ad esempio sono presenti solo redditi da pensione o altre tipologie escluse).

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate specificano che il punto 718 deve essere compilato se è presente un importo in almeno uno di questi campi, che rappresentano diverse forme di reddito da lavoro:

  • 1 e 2: redditi di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato;
  • 455 e 456: redditi prodotti all’estero da residenti in Italia (zone di frontiera);
  • 781, 782, 784 e 785: redditi da lavoro sportivo (dilettantistico e professionistico under 23).

Il punto 718 deve essere compilato anche in caso in cui il reddito complessivo superi i 40.000 euro, soglia che esclude la fruizione del bonus o dell’ulteriore detrazione per il taglio del cuneo fiscale.

Nella CU 2026 il monitoraggio dei giorni di lavoro per il bonus cuneo fiscale

Di particolare rilevanza è la compilazione dei punti 721, 722 e 723 della CU 2026, per monitorare i giorni di lavoro e quindi il calcolo del valore effettivo del bonus spettante.

Nel punto 721 (Giorni di lavoro), sarà necessario indicare il numero di giorni già indicato al campo 6, ma riferito solo ai redditi di lavoro dipendente, con l’esclusione dei redditi da pensione.

Nel caso di più rapporti di lavoro dipendente conguagliati in un’unica CU, dovrà essere indicato il numero dei giorni di lavoro dipendente totali, tenendo conto, quindi, di tutti i rapporti di lavoro conguagliati.

In presenza di più rapporti di lavoro relativi a redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta (escluse le pensioni). In caso di più rapporti conguagliati, i giorni contemporanei si contano una sola volta.

Nel punto 722 dovrà essere invece indicata la data di inizio del rapporto di lavoro dipendente; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro dipendente da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Nel punto 723 va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Come riportato nelle istruzioni del Fisco, le informazioni riportate nei punti 722 e 723 riguardano sempre la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro relativo al sostituto che rilascia la Certificazione unica.

Pertanto, in caso di CU conguagliate nei punti 722 e 723 andrà indicata la data del rapporto di lavoro del sostituto conguagliante. Le informazioni relative alla data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro degli altri rapporti conguagliati dovranno essere distintamente riportati per ciascun rapporto di lavoro nei punti 735 e 736.

Bonus erogato o con recupero nel 730: dalla CU 2026 i dettagli

Si passa poi alla compilazione delle sezioni utili a monitorare lo stato dell’erogazione.

Il punto 724 consente di capire se il beneficio è stato effettivamente riconosciuto e pagato mensilmente al dipendente:

  • Codice 1: indica che la somma è stata riconosciuta ed erogata (anche solo in parte).
  • Codice 2: indica che la somma non è stata riconosciuta o riconosciuta ma non erogata.

Se al punto 718 è stato usato il codice 1, la compilazione dei punti 721 e 724 diventa obbligatoria.

Per indicare l’importo effettivamente pagato bisognerà compilare poi il punto 725, indicando il valore del bonus erogato in busta paga. Il punto 726 accoglie invece l’importo spettante ma non ancora erogato.

Questi dati saranno fondamentali per il dipendente, in quanto consentiranno di capire se si potrà richiedere l’importo a recupero con la dichiarazione dei redditi.

Centrali poi i punti 727 e 728 che, al contrario, indicheranno il valore delle somme soggette a restituzione, a seguito delle operazioni di conguaglio.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network