Il bonus prima casa spetta anche sul lastrico solare

Emiliano Marvulli - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Bonus prima casa: come il box e il garage, anche il lastrico solare può essere considerato pertinenza e può rientrare nel campo di applicazione delle agevolazioni su imposte di registro, ipotecarie e catastali. Il chiarimento nell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22561 del 10 agosto 2021.

 Il bonus prima casa spetta anche sul lastrico solare

Anche il lastrico solare, al pari del box e del garage, rientra tra le pertinenze dell’abitazione che possono godere dell’agevolazione prima casa ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

È irrilevante che la norma tributaria non faccia esplicito riferimento alla categoria catastale a cui appartiene il lastrico solare in quanto tale norma ha mera valenza complementare rispetto alla nozione civilistica di pertinenza, in cui rientrano tutti i beni che sono destinati al servizio o all’ornamento dell’abitazione principale.

L’agevolazione, peraltro, spetta sia nel caso in cui l’acquisto sia effettuato unitamente all’abitazione e sia nel caso in cui sia concluso con atto separato.

Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22561 del 10 agosto 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 22561 del 10 agosto 2021
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 22651 del 10 agosto 2021.

La sentenza – La controversia trae origine dal ricorso presentato dal notaio avverso un avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, emesso dall’Agenzia delle entrate, per il recupero delle imposte ad aliquote ordinarie a seguito di decadenza dai benefici “prima casa”.

In particolare il contribuente aveva acquistato una porzione di fabbricato, costituito da una abitazione ed un garage nonché un lastrico solare posto sul garage.

A parere dell’Amministrazione finanziaria l’agevolazione prima casa non spetta sul lastrico solare in quanto non rientrante tra le pertinenze agevolabili e ha liquidato l’imposta con le aliquote ordinarie previste per i trasferimenti dei fabbricati.

Il ricorso, basato sulla motivazione per cui anche il lastrico solare costituisce pertinenza agevolabile ai fini del bonus prima casa, era stato accolto dalla CTP, ma respinto dai giudici d’appello.

A parere della CTR il lastrico solare, rientrante nella categoria catastale F5, non rientra nelle previsioni della norma agevolativa di cui art. 1 nota II bis della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986, che per pertinenze considera solo i box, i garage e gli immobili classificati nelle categorie C2, C6 e C7.

Il notaio e gli acquirenti hanno impugnato la decisione di secondo grado, lamentando violazione della nota Il bis punto 3 dell’articolo 1 della tariffa che, nella espressa menzione delle categorie catastali C2, C6 e C7, non esclude la qualifica di pertinenza per i beni classificati in altre categorie.

Nel caso di specie, infatti, occorre fare riferimento all’art. 817 cod. civ. secondo cui “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del notaio e degli acquirenti dell’immobile e ha cassato la sentenza impugnata.

Il Collegio di legittimità chiarisce l’importante principio per cui il concetto di pertinenza è definito dalla norma civilistica e non dalla disciplina fiscale e indica quei beni che sono destinati al servizio o ornamento di una cosa principale.

Pertanto, ciò che rileva per definire le pertinenze, anche ai fini della fruizione dell’agevolazione prima casa, non è la classificazione catastale ma “il rapporto di complementarità funzionale che, pur lasciando inalterata l’individualità dei singoli beni, comporta l’applicazione dello stesso trattamento giuridico”.

La Corte di cassazione, peraltro, ha già espresso la propria posizione in merito all’applicabilità dell’agevolazione “prima casa” ai fini dell’imposta di registro nel caso di un lastrico solare di proprietà esclusiva dell’acquirente.

Questo rientra a pieno titolo tra le pertinenze dell’immobile destinate al servizio e all’ornamento dell’abitazione oggetto dell’acquisto, secondo la nozione civilistica e tributaria.

Anche tale porzione immobiliare, pertanto, è agevolabile “senza che rilevi che il bene sia censito unitamente all’immobile principale, né che l’acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato, assumendo la norma tributaria - nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C2, C6 e C7 mera valenza complementare rispetto alla citata nozione civilistica”.

Da qui l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata.

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