Bonus energia imprese 1° e 2° trimestre 2022: scadenza al 21 dicembre per la cessione

Tommaso Gavi - Imposte

Due scadenze nel mese in corso per il bonus energia per le imprese: il 21 e il 31 dicembre 2022. La prima riguarda la comunicazione relativa alla cessione del credito, la seconda l'utilizzo in compensazione dell'agevolazione. I crediti d'imposta interessati sono quelli relativi alle spese sostenute per elettricità e gas nel 1° e 2° trimestre 2022

Bonus energia imprese 1° e 2° trimestre 2022: scadenza al 21 dicembre per la cessione

Scadenze ravvicinate per il bonus energia per le imprese relativo alle spese sostenute per il 1° e 2° trimestre 2022.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti d’imposta deve essere effettuata entro il 21 dicembre 2022. C’è tempo fino a fine anno, invece, per la compensazione con modello F24: il termine è fissato al 31 dicembre 2022.

Gli appuntamenti in calendario riguardano le spese per acquisto di energia elettrica e gas effettuati dalle imprese agricole e ittiche, energivore, non energivore, gasivore e non gasivore.

Per le imprese che svolgono attività di pesca e agricole i termini valgono anche per le spese relative al 3° trimestre del 2022.

Bonus energia imprese 1° e 2° trimestre 2022: scadenza al 21 dicembre per la cessione

Due date importanti e da segnare in calendario per il bonus energia per le imprese: quella del 21 dicembre e quella del 31 dicembre 2022.

Il primo termine, quello del 21 dicembre 2022, riguarda la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione dei crediti d’imposta.

Il secondo appuntamento in calendario, quello del 31 dicembre 2022, riguarda invece la possibilità di fruire dell’agevolazione in compensazione tramite modello F24.

Entrambe le date riguardano i crediti d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas di imprese agricole e ittiche, energivore, non energivore, gasivore e non gasivore.

Per tali imprese il periodo di riferimento per le spese è quello del 1° e 2° trimestre del 2022.

Le scadenze in programma per il mese di dicembre riguardano anche le imprese che svolgono attività di pesca e agricole. In questo caso le spese da prendere a riferimento sono anche quelle relative al 3° trimestre del 2022.

La proroga inizialmente ipotizzata al 30 giugno 2023 al momento sembra essere sfumata, non è presente nell’ultimo pacchetto di emendamenti alla Manovra discussi in commissione Bilancio della Camera, tra i quali rientrano quelli formulati dal Governo.

Le scadenze alle porte si inseriscono in un mese particolarmente “caldo” per il tema della cessione del credito, in questo caso soprattutto per la situazione collegata con i crediti maturati per i bonus edilizi, primo fra tutti il superbonus.

Bonus energia imprese 1° e 2° trimestre 2022: scadenza al 21 dicembre per la cessione

Mentre nel pacchetto contro il caro energia del Disegno di Legge di Bilancio 2023 è prevista la proroga “rafforzata” delle agevolazioni anche per il 1° trimestre del prossimo anno, nel testo non è stato inserito alcun rinvio delle scadenze legate al 1° e 2° trimestre del 2022.

Le imprese potrebbero trovarsi nella paradossale situazione di poter maturare nuovi crediti ma non riuscire a beneficiare di quelli già maturati.

In estrema sintesi, quindi, i giorni di dicembre sono gli ultimi giorni utili per fruire delle agevolazioni. Devono accelerare i tempi i soggetti che non hanno ancora beneficiato dei crediti d’imposta.

La platea è indicata nel provvedimento dello scorso 30 giugno 2022 e riportata nella tabella riassuntiva.

Tipologia imprese Periodo di riferimento Riferimento normativo
imprese energivore 1° e 2° trimestre 2022 art. 15 del Dl n. 4/2022 e art. 4 del Dl n. 17/2022
imprese a forte consumo di gas naturale 1° e 2° trimestre 2022 art. 15.1 Dl n. 4/2022 e art. 5 del Dl n. 17/2022
imprese non energivore 2° trimestre 2022 articolo 3 del Dl n. 21/2022
imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale 2° trimestre 2022 art. 4 del Dl n. 21/2022
attività agricole e della pesca, per l’acquisto di carburanti 1° trimestre 2022 articolo 18, Dl n. 21/2022

Il provvedimento del 6 ottobre scorso ha invece fornito il modello aggiornato per la comunicazione dei crediti.

Tale morello dovrà essere utilizzato dalle imprese che svolgono attività di pesca e da quelle agricole che hanno acquistato carburante nel 3° trimestre 2022 entro la scadenza del 21 dicembre prossimo.

Per le comunicazioni relative al credito d’imposta del 4° trimestre c’è tempo fino al 22 marzo 2023, tuttavia la scadenza potrebbe essere spostata al 30 giugno, qualora venga approvata la modifica alla testo della legge di conversione del Decreto Aiuti quater.

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