Credito d’imposta energia, gli ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Tommaso Gavi - Imposte

Credito d'imposta energia, gli ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sono nella circolare numero 25 dell'11 luglio 2022. Nel documento di prassi le precisazioni sulle agevolazioni di Decreto Sostegni ter, Bollette e Energia: dai requisiti soggettivi e oggettivi al calcolo, passando per il contributo sugli extraprofitti.

Credito d'imposta energia, gli ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Credito d’imposta energia, arrivano gli ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni per contrastare l’aumento dei prezzi di elettricità e gas.

La circolare numero 25 dell’11 luglio 2022 risponde alle domande delle associazioni di categoria relative alle agevolazioni per imprese energivore e non energivore.

Precisazioni vengono fornite in merito ai requisiti soggettivi e oggettivi, al calcolo, alla cessione del credito e al contributo sugli extra profitti.

Oltre a risposte su quesiti fiscali vengono forniti chiarimenti anche in relazione a temi non fiscali, con il supporto del Ministero della Transizione ecologica e dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ovvero l’ARERA.

Credito d’imposta energia, gli ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

I crediti d’imposta per contrastare il caro energia sono l’oggetto della circolare numero 25 dell’11 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 25 dell’11 luglio 2022
Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese “energivore” e “non energivore” in relazione al primo e al secondo trimestre 2022 - Contributo straordinario contro il caro bollette - Risposte a quesiti.

Il documento di prassi fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni previste dal Decreto Sostegni ter, dal Decreto Bollette e dal Decreto Energia.

Le precisazioni seguono quelle già fornite dalla circolare numero 13 del 2022.

Vengono presi in considerazione aspetti fiscali ma anche aspetti non fiscali. Questi ultimi sono resi con con il contributo del Ministero della transizione ecologica (MITE) e dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Tra gli aspetti presi in considerazione nel nuovo documento di prassi ci sono:

  • i requisiti oggettivi e soggettivi del credito d’imposta energia;
  • il calcolo del credito d’imposta;
  • la cedibilità del credito d’imposta;
  • il contributo straordinario sugli extra profitti.

Un chiarimento riguarda le aziende iscritte che rientrano tra le imprese energivore con la sessione suppletiva, la procedura che permette a chi non rispetta il termine di presentazione delle dichiarazioni:

“di richiedere comunque entro i primi mesi dell’anno l’attribuzione della classe di agevolazione relativa agli oneri generali di sistema applicabile al medesimo anno, con decorrenza in questo caso dal 1° febbraio anziché dal 1° gennaio come avviene per le imprese “energivore” che presentano la dichiarazione nella sessione ordinaria (negli ultimi mesi dell’anno precedente).”

Tali imprese hanno diritto all’agevolazione anche per il mese di gennaio scorso, a patto che risultino definitivamente inserite nell’elenco per l’anno 2022.

Per quanto riguarda, invece, il calcolo del costo medio, lo stesso deve essere effettuato al netto di imposte e sussidi. In altre parole, nel confronto tra il costo medio dei due trimestri di riferimento, le imposte non devono essere considerate nella base imponibile e gli eventuali sussidi non devono essere detratti dalla spesa sostenuta.

Nel caso di più siti, il costo medio deve essere effettuato complessivamente e non tra le singole utenze.

Nel caso in cui siano presenti più POD, il requisito della riduzione del 30 per cento del costo medio deve considerare tutte le imprese ma la percentuale del credito d’imposta varierà a seconda della categoria del soggetto beneficiario.

Credito d’imposta energia, i chiarimenti su fatture e documentazione

Un chiarimento nel documento di prassi riguarda le fatture di cortesia. Viene chiarito che le fatture devono riferirsi a consumi effettivi del periodo di competenza del credito d’imposta. Il credito deve quindi essere sostenuto e documentato.

In merito ai dati relativi all’enervia consumata, le fatture devono necessariamente riportare le singole voci nel dettaglio.

Potranno quindi essere utilizzate anche le fatture di cortesia, in aggiunta alle fatture elettriche di riferimento, per il calcolo del requisito relativo all’innalzamento di almeno il 30 per cento del costo medio.

In merito alla finestra temporale di fatturazione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito d’imposta può essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022:

“Il cliente non può beneficiare dell’agevolazione in esame in relazione ai consumi effettivi fatturati successivamente a tale data.”

Tra i vari chiarimenti c’è anche un paragrafo dedicato all’imposta sugli extraprofitti per le “Operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale”.

Per il calcolo del contributo straordinario, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto di seguito riportato in merito alle operazioni in questione:

“non concorrono alla determinazione della base imponibile solo se (e nella misura in cui) gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA e, pertanto, per la mancanza del requisito della territorialità, non siano computabili nelle LIPE.”

Vista l’incertezza interpretativa sull’aspetto, a tutela della buona fede del contribuente, non saranno dovute sanzioni per gli importi non versati entro la scadenza del 30 giugno 2022, a seguito dell’eventuale rideterminazione della base imponibile.

I soggetti dovranno tuttavia integrare tempestivamente il versamento.

In merito alla tempestività, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che:

“La tempestività dell’eventuale versamento integrativo verrà valutata caso per caso dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, anche in considerazione del grado di complessità dell’elaborazione dei dati alla base dei calcoli per la determinazione del contributo dovuto nella specifica fattispecie.”

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