I bonus edilizi cambiano casa ed entrano nel nuovo TUIR: cosa cambia dal 2027

Il nuovo TUIR accoglie la disciplina dei bonus edilizi, dalle detrazioni per ristrutturazioni fino all'ecobonus. Un cambio normativo che dal 2027 si appresta a rivoluzionare anche la gestione dei pagamenti

I bonus edilizi cambiano casa ed entrano nel nuovo TUIR: cosa cambia dal 2027

Il nuovo TUIR, contenuto nel decreto legislativo n. 117 del 19 giugno 2026, accoglie la disciplina dei bonus edilizi.

Dal bonus ristrutturazione all’ecobonus, il Testo Unico in materia di imposte sui redditi che sarà operativo dal 1° gennaio 2027 diventa la “casa” delle agevolazioni sui lavori di riqualificazione degli immobili.

Lo scoccare della mezzanotte del prossimo anno rappresenta però uno switch off non solo normativo: a cambiare anche le percentuali di detrazione così come le regole sui pagamenti, con l’aggiornamento delle causali da indicare all’interno del “bonifico parlante”.

Bonus edilizi nel nuovo TUIR dal 1° gennaio 2027: cambia la norma e cala la detrazione

Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, il decreto legislativo n. 117/2026, accorpa e unifica anche la normativa in materia di bonus edilizi.

Nell’articolo 17 viene trasposto il contenuto dell’articolo 16-bis del DPR n. 917/1986, il vecchio TUIR in fase di “pensionamento”, che stabilisce le regole per la detrazione ordinaria in materia di recupero del patrimonio edilizio.

La norma base prevede una detrazione del 36 per cento su un limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, ripartita in 10 anni.

Come noto però il bonus casa ordinario è stato più volte rivisitato, con il fine di potenziarne la portata, e sono le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 373 del nuovo TUIR a dettare le regole che si applicheranno nel 2027.

Dal 2025 è operativo un sistema a “doppio binario” a seconda che l’immobile sia o meno l’abitazione principale del contribuente (proprietario o titolare di diritto reale).

Fino al 31 dicembre 2026, l’aliquota di detrazione è mantenuta al 50 per cento per i lavori sulla prima casa, percentuale che scende al 36 per cento per gli altri immobili. Il limite di spesa raddoppia rispetto al valore ordinario, ed è pari a 96.000 euro.

A partire dal 2027 si assiste a una contrazione generalizzata delle percentuali di detrazione, delineando un quadro fortemente penalizzante rispetto al passato.

La detrazione crolla dal 50 al 36 per cento per i lavori sull’abitazione principale e si riduce ulteriormente al 30 per cento per gli altri immobili, mentre resta immutato il tetto di spesa.

Una riduzione sulla quale, è bene evidenziarlo, dal 2028 opererà un nuovo taglio: il limite di spesa, salvo nuovi interventi normativi, scenderà a 48.000 euro e si applicherà la percentuale unica di detrazione del 36 per cento.

Ecobonus e sismabonus, nel nuovo TUIR la cronistoria dei bonus per energia e interventi sismici

La “sforbiciata” ai bonus edilizi interesserà anche l’ecobonus, che dal 2027 seguirà il doppio binario del 36-30 per cento, così come è confermato l’addio al vecchio regime speciale del sismabonus, che fino al 31 dicembre 2024 garantiva detrazioni fino all’80-85 per cento.

L’appiattimento delle agevolazioni è ben fotografato negli articoli 371 e 372 del decreto legislativo n. 117/2026, la cui lettura è utile anche per ricostruire la storia delle agevolazioni per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico.

Introdotto dalla Finanziaria del 2007 (legge n. 296/2006), l’ecobonus nella fase di debutto prevedeva una detrazione al 55 per cento ripartita in tre anni. I massimali di detrazione variavano in base all’intervento: 100.000 euro per la riqualificazione globale, 60.000 euro per involucro (infissi e pareti) e pannelli solari, 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Con il decreto legge n. 63/2013 si è passati all’aliquota del 65 per cento, fino al 31 dicembre 2024, intervallata dall’introduzione di un doppio binario che, a partire dal 1° gennaio 2018, ha portato alla riduzione dell’aliquota al 50 per cento per specifici interventi minori (come l’acquisto e posa in opera di finestre/infissi, schermature solari e caldaie a condensazione standard (classe A)).

Nel periodo compreso tra il 2017 al 2024 la disciplina dei bonus edilizi ha avuto come protagonisti i maxi-bonus condominiali ed ecosisma (2017-2024), con aliquote maggiorate dal 70 all’85 per cento in relazione all’impatto dei lavori e alla contestuale esecuzione di lavori di adeguamento antisismico.

La stagione dei maxi bonus edilizi è venuta meno dal 2025, anno che ha segnato il passaggio dalle vecchie percentuali generose all’aliquota fissa del 50 o del 36 per cento basata sulla destinazione dell’immobile.

Come detto, dal 1° gennaio 2027 è previsto un nuovo taglio, che penalizzerà ancor di più i lavori di riqualificazione energetica.

Periodo Temporale Ecobonus (Riqualificazione Energetica) Sismabonus (Misure Antisismiche) Durata Ripartizione Detrazione
2006 – 2007
(Le Origini)
55% per interventi globali, involucro, pannelli solari e sostituzione impianti (L. 296/2006). Non ancora istituito con l’attuale struttura premiale. 3 quote annuali (10 anni solo per scaldacqua a pompa di calore).
2013 – 2017
(La Stabilizzazione)
Innalzato al 65% per la generalità degli interventi (DL 63/2013). Detrazione base al 50% su un tetto di 96.000 € per unità (DL 63/2013). - 10 anni per Ecobonus;
- 5 anni per Sismabonus.
2017 – 2024
(I Meccanismi Premiali)
- 65% generalizzato;
- Scende al 50% dal 2018 per infissi, schermature e caldaie standard;
- 70% - 75% per condomini;
- 80% - 85% per EcoSismabonus combinato nei condomini.
- 50% base;
- 70% o 80% su case singole per salto di 1 o 2 classi sismiche;
- 75% o 85% per condomini e Sismabonus Acquisti.
- 10 anni per Ecobonus e EcoSismabonus;
- 5 anni per Sismabonus standard e acquisti.
Da Maggio 2024
(Il primo allungamento)
Restano le aliquote del periodo precedente (65% / 50% / 75%) a seconda dell’intervento. Restano le aliquote progressive (50% - 85%) in base alle classi di rischio. 10 anni obbligatori per entrambi (il Sismabonus viene allungato dal DL 39/2024).
Anni 2025 – 2026
(Nuovo TUIR - Transitorio)
Cancellate le vecchie aliquote. Si passa a:
- 50% Abitazione Principale;
- 36% Altri immobili.
(Caldaie a fossili totalmente escluse).
Cancellate le classi di rischio. Si passa a:
- 50% Abitazione Principale;
- 36% Altri immobili.
10 quote annuali di pari importo.
Anno 2027
(Nuovo TUIR - Lo Scalone)
Ulteriore riduzione delle aliquote:
- 36% Abitazione Principale;
- 30% Altri immobili.
Ulteriore riduzione delle aliquote:
- 36% Abitazione Principale;
- 30% Altri immobili.
10 quote annuali di pari importo.

Bonifici parlanti, nuovi riferimenti normativi dal 1° gennaio 2027

Sebbene il passaggio dalla vecchia alla nuova norma appaia come una trasposizione formale, in realtà per quel che riguarda i bonus edilizi sarà necessario prestare attenzione a un aspetto pratico relativo ai pagamenti.

Come noto, ai fini dei bonus edilizi è necessario usare il cosiddetto bonifico parlante, che contiene tra le informazioni quelle relative al riferimento normativo dell’agevolazione che si intende ottenere.

Ad oggi i software bancari dei bonifici parlanti sono stati programmati con opzioni predefinite che richiamano i vecchi articoli:

  • per le ristrutturazioni edilizie: Bonifico per detrazioni previste dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986;
  • per il risparmio energetico: Bonifico per detrazioni previste dall’art. 1, commi 344-347, della Legge 296/2006 o dall’art. 14 del D.L. 63/2013.

Il testo del nuovo Testo Unico comporterà un cambiamento anche nelle diciture riportate nei bonifici, salvo diversa indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’articolo 17 del nuovo TUIR assorbe e sostituisce il vecchio articolo 16-bis del DPR 917/1986, mentre gli articoli 371, 372 e 373 assorbono le vecchie disposizioni temporanee (Sismabonus, Ecobonus e le vecchie proroghe del D.L. 63/2013).

Dal punto di vista formale e strettamente normativo, i riferimenti corretti per i bonifici diventeranno quindi i nuovi articoli del D.Lgs. 117/2026.

Le banche e Poste Italiane dovranno aggiornare i propri portali web per inserire i riferimenti aggiornati, così come chi procede con la compilazione manuale della causale sul bonifico dovrà prestare attenzione al nuovo impianto normativo.

Ovviamente, sul punto sarà l’Agenzia delle Entrate a fare chiarezza sulle corrette diciture e sull’eventuale possibilità di mantenere quantomeno nella prima fase le vecchie diciture.

Quel che è certo è che il passaggio al nuovo anno, e il debutto effettivo del nuovo TUIR, segnerà l’avvio di importanti novità da monitorare con cura.