Versamento bollo fatture elettroniche: prima scadenza il 23 aprile 2019

Scadenza versamento bollo fatture elettroniche il 23 aprile 2019: ecco le istruzioni e le regole per il pagamento con modello F24 dell'imposta dovuta sulle fatture del primo trimestre.

Versamento bollo fatture elettroniche: prima scadenza il 23 aprile 2019

Scadenza il 23 aprile 2019 per il bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 e le nuove modalità di pagamento in vigore dal 1° gennaio 2019.

Si tratterà della prima delle quattro scadenze annue previste per il pagamento dell’imposta di bollo, con le novità introdotte in parallelo all’avvio della fattura elettronica.

Dal 10 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione all’interno dell’area riservata il modello F24 ed il calcolo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche del primo trimestre.

La novità in vigore dal 1° gennaio 2019 consiste proprio nel fatto che è l’Agenzia delle Entrate a calcolare e mettere a disposizione dei contribuenti l’ammontare dell’importo complessivo dovuto in base ai dati delle fatture emesse tramite il SdI.

Una novità che avrà due effetti: il primo quello di semplificare le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture ma, soprattutto, di consentire all’Agenzia delle Entrate di verificare in maniera corretta e puntuale il corretto assolvimento dell’obbligo grazie ai nuovi controlli automatizzati.

Versamento bollo fatture elettroniche: prima scadenza il 23 aprile 2019

La scadenza del 23 aprile 2019 sarà la prima delle quattro date da ricordare nell’anno e darà il via al nuovo adempimento legato all’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica.

I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non dovranno far altro che accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e pagare la somma ivi indicata.

Sarà l’Agenzia delle Entrate che, grazie ai dati transitati tramite il SdI, effettuerà il calcolo dell’imposta dovuta. L’informazione basilare sarà l’annotazione riportata sulle fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo.

Per le operazioni fatturate senza IVA, di valore superiore a 77,47 euro, è infatti obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”, selezionando l’apposita voce presente sui diversi gestionali per la compilazione e l’invio delle fatture elettroniche.

Il pagamento dovrà essere effettuato accedendo alla propria pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate, addebitando la somma dovuta su conto corrente bancario o postale oppure tramite il modello F24 telematico o, per gli enti pubblici, il modello F24-EP.

Sono stati istituiti inoltre quattro nuovi codici tributo per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche:

  • “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • “2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • “2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • “2525” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;
  • “2526” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”

Imposta di bollo fattura elettronica: le nuove modalità di versamento in vigore dal 2019

È stato il decreto MEF datato 28 dicembre 2018 ad introdurre le nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e a semplificare le regole per il versamento del bollo in modalità telematica.

Già in precedenza (ed ancora oggi per tutti i documenti rilevanti a fini fiscali e delle fatture escluse dal perimetro del SdI) era possibile pagare il bollo sui documenti cartacei in modalità virtuale in alternativa all’apposizione della marca da bollo cartacea, entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.

La procedura da seguire è tuttavia particolarmente complessa e mal si lega all’obbligo di fatturazione elettronica che, oltre a combattere l’evasione IVA, punta a semplificare la vita alle imprese.

Il decreto con le nuove regole in merito al bollo sulle fatture elettroniche modifica quanto previsto dal comma 2, articolo 6 del Decreto MEF del 17 giugno 2014, relativo alle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.

Come sopra anticipato quindi il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del trimestre successivo a quello di riferimento, con quattro scadenze per ciascun anno.

L’importo esatto dovuto sarà comunicato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e la scadenza del 23 aprile 2019 sarà il primo banco di un nuovo adempimento che, tra le finalità, ha anche quella di contrastare l’evasione dal versamento dell’imposta di bollo.

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