I corsi di formazione accreditati dalla Regione sono esenti da IVA

I corsi di formazione accreditati dalla Regione sono esenti da IVA

Le prestazione educative e formative erogate da una società sono esenti da IVA anche quando sono accreditate e non finanziate dalla pubblica amministrazione.

Questo il principio fissato dalla Corte di cassazione nell’Ordinanza n. 14124/2018.

Esenzione IVA articolo 10 n. 20 su corsi di formazione
Ordinanza Corte di Cassazione numero 14124/2018

I fatti – La controversia attiene l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA e imposte dirette notificato a una società esercente attività di erogazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

Dopo che la CTR aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, l’Amministrazione finanziaria presentava ricorso dinanzi alla Corte di cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 20, D.P.R. n. 633 del 1972.

In particolare, l’Agenzia censurava la sentenza della CTR nella parte in cui è stato ritenuto applicabile l’esenzione IVA ai corsi realizzati dalla società contribuente nonostante l’assenza del requisito oggettivo, individuato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate numero 22/E del 18/03/2008, “nella natura educativa, didattica e formativa della prestazione resa, che ricorre quando tale tipo di attività è controllata e vigilata dall’ente pubblico che ha effettuato il riconoscimento ai fini fiscali.”

Nel caso di specie, infatti, seppur la società fosse accreditata allo svolgimento di corsi di formazioni (finanziati e non), quelli oggetto del procedimento non erano corsi finanziati da un ente pubblico e nemmeno erano stati inseriti nei cataloghi formativi di un qualche ente pubblico, ragion per cui non avrebbero potuto essere esentati da IVA.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso.

La decisione – Oggetto del procedimento è la corretta interpretazione della norma di esenzione Iva contenuta nell’articolo 10, comma 1 n. 20 del D.P.R. 633 del 1972 secondo cui, sono esenti “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale”.

A tal riguardo i giudici di legittimità hanno precisato che tutte le prestazioni educative dell’infanzia e didattiche di altro tipo possono beneficiare dell’esenzione IVA, “purché poste in essere da organismi riconosciuti da pubbliche amministrazioni”, intendendosi per tali tutte le amministrazioni pubbliche competenti e gli organismi da esse vigilati.

Nel caso di specie è pacifico che le prestazioni erogate dalla società accertata avessero ottenuto l’accreditamento da parte della Regione Umbria e questo costituisce elemento essenziale ai fini del beneficio IVA, proprio in base al disposto di cui alla Circ. 22/2008, in cui la stessa Agenzia delle entrate afferma che “il riconoscimento costituisce il requisito essenziale richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale quale discrimine per ricondurre le prestazioni di cui trattasi nell’ambito dell’esenzione dall’IVA o fra quelle imponibili.”

Sul punto l’Amministrazione precisa ulteriormente che “sono riconducibili nell’ambito applicativo del beneficio dell’esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.)”. In tal senso, nel finanziamento della gestione e dello svolgimento del progetto educativo sono già ricompresi il controllo e la vigilanza da parte dell’ente pubblico del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi della prestazione educativa resa e della rispondenza agli obiettivi formativi di interesse pubblico tutelati dalla norma.

Peraltro lo stesso finanziamento da parte della pubblica amministrazione costituisce di fatto il riconoscimento della specifica attività didattica e formativa posta in essere dal soggetto beneficiario, ritenendosi soddisfatto “il requisito di cui all’articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 per fruire del regime di esenzione dall’IVA”.

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