Scontrino elettronico e reso merce: la procedura ai fini IVA per i corrispettivi telematici

Scontrino elettronico e reso merce: l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 21 del 1° agosto 2019 illustra la procedura da seguire ai fini IVA con i nuovi corrispettivi telematici ed il documento commerciale.

Scontrino elettronico e reso merce: la procedura ai fini IVA per i corrispettivi telematici

Scontrino elettronico e reso merce: le indicazioni sulla corretta procedura da seguire ai fini IVA sono fornite dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 21 del 1° agosto 2019 in merito ai nuovi corrispettivi telematici.

Le regole della rettifica IVA nel caso di reso o sostituzione della merce non sono cambiate con l’avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e con la conseguenze introduzione del nuovo documento commerciale.

Si ricorda che lo scontrino elettronico, disciplinato dall’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, è entrato in vigore dal 1° luglio 2019 per i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA con volume d’affari superiore a 400.000 euro annui, e che dal 1° gennaio 2020 sarà obbligatorio per tutti i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto ed assimilati.

Scontrino elettronico e reso merce: la procedura ai fini IVA per i corrispettivi telematici

Nel fornire le proprie indicazioni operative, il principio di diritto n. 21 dell’Agenzia delle Entrate richiama a due precedenti risoluzioni, la n. 154/E del 5 ottobre 2001 e la n. 219/E del 5 dicembre 2013.

Con i due documenti di prassi sono state fornire le indicazioni sul trattamento IVA da applicare nel caso in cui un esercente consenta al cliente di restituire la merce entro 30 giorni dall’acquisto, ricevendo un buono acquisto per merce di pari valore, o qualora riconosca la possibilità di ottenere il rimborso totale dell’importo pagato.

Non sono cambiate le regole da seguire con l’avvio dello scontrino elettronico e con la parallela introduzione del nuovo documento commerciale sostitutivo di scontrini e ricevute fiscali.

Pertanto, così come indicato nella risoluzione n. 154/E del 2001, nel caso in cui l’esercente consenta al cliente di sostituire un bene il cui acquisto è documentato con scontrino fiscale:

“nel momento in cui riceve la merce restituita dal compratore in base alle condizioni contrattuali, deve sottrarre la somma da rimborsare dal pari o maggiore corrispettivo dovuto per gli altri beni scelti dal cliente.

Tuttavia, occorre sottolineare che, poiché il corrispettivo afferente il bene reso è comprensivo della relativa quota di IVA incorporata, sarà necessario assicurare che il sistema proposto non incida sull’ammontare dell’imposta che il cedente dovrà versare all’erario sulla base delle registrazioni.”

Tale procedura potrà essere adottata nel caso in cui il cedente registri corrispettivi senza distinzione di aliquota (metodo della ventilazione dei corrispettivi).

In tal caso, qualora l’annotazione dei corrispettivi venga eseguita distintamente per aliquote, è consentito annotare l’importo dello sconto nello scontrino emesso, che non rientrerebbe nella base imponibile, a condizione che l’aliquota IVA relativa al corrispettivo dei beni resi sia la stessa di quella dei beni dati in sostituzione.

Diversa è l’ipotesi in cui “l’annotazione dei corrispettivi viene eseguita distintamente per aliquote”. In tal caso la risoluzione sopra richiamata dell’Agenzia delle Entrate prevede l’annotazione dell’importo dello sconto su un successivo scontrino emesso, che non entrerebbe a far parte della base imponibile. L’unica condizione è che l’aliquota del corrispettivo dei beni resi sia la stessa di quella dei beni dati in sostituzione.

L’Agenzia delle Entrate fornisce una terza soluzione:

Qualora dovesse risultare operativamente difficoltoso effettuare contestualmente e direttamente alla cassa sia la restituzione del bene che il corrispondente rimborso, è possibile intestare al cliente un buono che attesti l’importo da rimborsare ed indichi l’aliquota IVA applicata.
La somma da restituire, quindi, va indicata sullo scontrino emesso per i nuovi acquisti al capoverso relativo ai rimborsi per restituzione di merce venduta, non trattandosi di sconto, come erroneamente prospettato dall’istante.

Lo scontrino (ora documento commerciale) dovrà essere acquisito in copia anche dall’operatore commerciale e conservato per poter documentare l’operazione in caso di controllo.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 154/E/2001
Interpello n. 954-6/2001 ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212. presentata da UF SOC. COOP. DI CONSUMO A.R.L - Possibilità offerta alla clientela di restituire i prodotti ritenuti scadenti o difettosi - Annotazione del rimborso del prezzo sullo scontrino fiscale emesso per nuovi acquisti.

Scontrino elettronico e rimborso del prezzo pagato

Il principio di diritto n. 21 affronta anche il caso in cui il commerciante riconosca al cliente la possibilità di ottenere il totale rimborso del prezzo pagato. In questo caso bisogna far riferimento a quanto indicato nella risoluzione n. 219/E del 2003, in cui è stato chiarito che,

“in caso di totale rimborso del prezzo pagato, si configura un’ipotesi di esercizio del diritto di recesso al quale segue la risoluzione, con effetto retroattivo, del contratto di vendita stipulato tra le parti, con il conseguente venire meno, ex tunc, dell’operazione imponibile.”

Anche in questo caso quindi la procedura di rettifica IVA risulta applicabile anche al documento commerciale, in quanto è idonea a garantire la certezza dell’operazione di reso.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 219/E/2003
Istanza di interpello – XZ s.r.l. Operazioni di vendita documentate con scontrino fiscale - “Clausola 30 giorni per ripensarci”. Recupero dell’IVA assolta sulle vendite venute meno a seguito del recesso del cliente e restituzione totale del prezzo di vendita ai sensi dell’articolo 12 del DM 23 marzo 1983

Resto e documento commerciale, la procedura e gli elementi obbligatori

La procedura di reso deve fornire tutti quegli elementi che servono a creare un collegamento tra la restituzione del beni ed i documenti di prova dell’acquisto originario.

Sarà quindi necessario indicare:

  • le generalità del soggetto acquirente;
  • l’ammontare del prezzo rimborsato;
  • i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione originaria;
  • il numero di identificazione attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso.

A ciò si aggiunga il supporto offerto dalle scritture ausiliarie di magazzino che consentono, se correttamente tenute, di conoscere la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita.

In tal caso, sarà possibile anche con il documento commerciale fornire - in caso di controlli - le informazioni solitamente desumibili da fatture o note di variazione.

Si allega di seguito il principio di diritto n. 21 dell’Agenzia delle Entrate:

Agenzia delle Entrate - principio di diritto n. 21 del 1° agosto 2019
Chiarimenti in merito alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri

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