Bilancio d’esercizio 2018: termini di approvazione

Carla Mele - Bilancio e principi contabili

Entro il prossimo 30 aprile, ossia 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2018, gli amministratori hanno predisposto il progetto di bilancio e devono convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione.

Bilancio d'esercizio 2018: termini di approvazione

È tempo di approvazione del Bilancio d’esercizio per l’anno 2018 appena concluso.

Il processo di formazione e approvazione del bilancio è complesso e gli attori coinvolti sono molteplici: gli amministratori hanno l’obbligo di redigerlo, i sindaci o il revisore legale dei conti svolgono funzione di vigilanza e controllo.

L’Assemblea dei soci, infine, ha l’obbligo di approvarlo seguendo le regole civilistiche per convocazione e rispettando i quorum deliberativi.

Il Codice civile stabilisce che il termine ultimo per l’approvazione è di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, con una proroga eventuale comunque non superiore a 180 giorni in casi specifici previsti dallo statuto o dalla Legge.

Approvazione del bilancio d’esercizio: termini per il 2019

Per l’anno 2018 il Bilancio d’esercizio dovrà essere predisposto:

  • entro il 31 marzo 2019 se la società è dotata di un Collegio sindacale;
  • entro il 15 aprile 2019 se la società non è dotata di un Collegio sindacale.

Per l’approvazione invece il termine ultimo è di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè il 30 Aprile 2019.

Tale termine di approvazione può essere differito non oltre i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, qualora esistano le ragioni previste dall’articolo 2364 del Codice civile.

Una volta approvato il bilancio d’esercizio da parte dell’assemblea, vi è l’obbligo di depositarlo entro di 30 giorni, in formato digitale (XBRL) e per via telematica presso il Registro delle Imprese.

Bilancio d’esercizio: il progetto di bilancio

L’approvazione del Bilancio d’esercizio nasce da una bozza, il c.d. progetto di bilancio il quale dovrà essere inizialmente analizzata dal Consiglio di amministrazione e successivamente consegnata al Collegio sindacale o al Revisore legale, almeno 30 giorni prima dell’approvazione da parte dell’assemblea dei soci.

Nelle società in cui non è prevista la presenza dell’organo di controllo, il progetto di bilancio deve essere depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima che venga convocata l’Assemblea dei soci per approvarlo.

Tali soggetti sono tenuti a redigerlo nel rispetto delle regole previste dal Codice civile e le indicazioni dettate dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Il progetto è composto dai seguenti documenti: Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa.

La Relazione sulla gestione è obbligatoria a meno che la società rediga il Bilancio in forma abbreviata oppure sia una micro impresa.

Convocazione dell’assemblea

L’Assemblea dei soci viene generalmente convocata dall’organo amministrativo, salvo alcuni casi specifici, in cui la convocazione avviene da parte di:

  • Autorità giudiziaria: ciò accade nel caso di inerzia da parte dell’organo amministrativo o di controllo oppure se la convocazione viene richiesta da una minoranza qualificata dei soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale o dell’azione del pubblico ministero.
  • liquidatori e amministratore giudiziario se l’azienda si trova in una situazione liquidazione o in amministrazione giudiziaria;
  • soci che possono fare una specifica richiesta di convocazione dell’assemblea all’organo amministrativo, al consiglio di gestione, agli organi di controllo societari ed all’autorità giudiziaria;
  • autoconvocazione dell’assemblea stessa rispettando le maggioranze previste dalla legge.

Per le S.p.a. l’assemblea è convocata pubblicando un avviso almeno 15 giorni prima sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato espressamente nello statuto recante luogo, data e materie da discutere.

Per le S.r.l. o le S.p.a. non quotate la convocazione dei soci avviene con un idoneo mezzo che assicuri il corretto ricevimento quale la raccomandata A.R., posta elettronica, fax o Pec, almeno 8 giorni prima della data stabilità.

L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; l’approvazione del progetto di bilancio avviene con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato in assemblea.

L’assemblea riunita per la convocazione non può modificare il progetto di bilancio ma i soci hanno la facoltà di chiedere informazioni aggiuntive agli amministratori per poter procedere con l’approvazione.

Se ritengono di non poterlo approvare, possono inoltre chiedere agli amministratori di modificarlo per riproporlo nuovamente all’assemblea per la conferma.

La mancata approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei soci potrebbe essere una delle possibili cause di scioglimento della società previste dal comma 1 dell’articolo 2484 del Codice civile.

Nel caso in cui le modalità di convocazione non siano rispettate nei modi e nei tempi previsti, essa è comunque ritenuta valida quando:

  • risultino presenti i soci nella totalità del capitale sociale;
  • tutti gli amministratori e i sindaci (se presenti) siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento.

Nel caso in cui gli amministratori omettano di convocare l’assemblea, l’organo immediatamente responsabile per la convocazione sarà il Collegio sindacale; in assenza del Collegio sindacale, la convocazione avverrà mediante un decreto emesso dal Presidente del tribunale.

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