Nullo l’avviso di accertamento notificato alla società incorporata

Emiliano Marvulli - Diritto societario

La notifica di un atto impositivo alla società incorporata, estinta e cancellata dal Registro delle imprese, è nulla. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza numero 24579 del 9 agosto 2022. L'assenza di soggettività impedisce l'autonoma legittimazione processuale attiva e passiva.

Nullo l'avviso di accertamento notificato alla società incorporata

Nell’ambito di un’operazione di fusione per incorporazione, la notifica di un atto impositivo alla società incorporata, estinta e cancellata dal Registro delle imprese, è nulla.

La società incorporata, infatti, non mantenendo la propria soggettività dopo l’avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, non vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.

Questo il principio contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 24579 del 9 agosto 2022.

I fatti

Nella vicenda processuale che ci occupa la società BETA s.p.a. è stata incorporata in data 3.1.2007 in GAMMA s.p.a., a sua volta incorporata in data 19.10.2007 in ALFA.

L’Agenzia delle entrate aveva notificato una cartella di pagamento alla società BETA s.p.a, dichiarata nulla dalla C.T. Prov. in ragione della mancata prova della notificazione dell’avviso di accertamento presupposto.

La C.T. Reg. respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che la notificazione dell’avviso di accertamento era stata effettuata nei confronti di GAMMA s.p.a. in data 15.2.2008 e, quindi, successivamente alla sua estinzione a seguito di fusione per incorporazione, avvenuta il 19.10.2007, con conseguente inesistenza della stessa, in quanto effettuata nei confronti di soggetto inesistente.

Avverso la decisione dei giudici d’appello l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione dell’art. 42 del DPR 29.9.1973, n. 600 e dell’art. 56 del DPR 26.10.1972, n. 633, per avere la C.T. Reg. erroneamente ritenuto l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento a GAMMA s.p.a., società incorporante BETA s.p.a. e incorporata in ALFA in data antecedente alla menzionata notifica.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’impugnazione della Parte Pubblica e ha rigettato il ricorso.

In tema di notifica degli atti tributari la Corte di cassazione ha più volte affermato che, a seguito dell’estinzione della società, l’atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta debba essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società.

In buona sostanza, a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

Nello specifico caso di un’operazione di fusione per incorporazione, la sentenza in commento di inserisce in un solco giurisprudenziale contrario rispetto a quello fino ad ora prevalente, affermando che la legittimazione attiva e passiva della società incorporata, ivi compresa la legittimazione a ricevere la notificazione dell’atto tributario, viene meno a seguito della fusione.

Sulla base di tali presupposti la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

“la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell’incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata; viceversa quest’ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l’avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.”

Nel caso di specie, la notificazione dell’avviso di accertamento ad una società già estinta, in quanto cancellata dal registro delle imprese a seguito di incorporazione, è nulla.

La C.T. Reg., che ha confermato la sentenza di primo grado, ha correttamente applicato tale principio in ragione della omessa notificazione dell’atto presupposto a soggetto passivamente non legittimato.

Da qui il rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 24579 del 9 agosto 2022
La notifica di un atto impositivo alla società incorporata, estinta e cancellata dal Registro delle imprese, è nulla. L’assenza di soggettività impedisce l’autonoma legittimazione processuale attiva e passiva.

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