La corsa a ostacoli del Titolare effettivo verso la scadenza dell’11 dicembre

Salvatore Cuomo - Diritto societario

L’adempimento del momento, relativo alla comunicazione del Titolare effettivo, si sta rilevando una corsa ad ostacoli dell’ultimo minuto per molti amministratori e per i loro consulenti. Il commento ad una pratica che poteva essere molto più snella

La corsa a ostacoli del Titolare effettivo verso la scadenza dell'11 dicembre

Titolare effettivo, è partita la corsa all’invio della comunicazione entro la scadenza dell’11 dicembre 2023.

L’adempimento arrivato ormai alle battute finali si inserisce in un calendario già serrato di scadenze, caratterizzate da notevoli complicazioni.

Da inizio settimana il refrain di scambi di vedute tra i professionisti del settore sui social ricalca sostanzialmente lo stesso tenore che si percepisce ciclicamente anche in occasione di altre diverse pratiche tipiche per chi si occupa di contabilità e servizi al contribuente, principalmente sportelli CAF e studi professionali, ma anche lo stesso contribuente persona fisica o impresa quando intende svolgere in proprio le proprie incombenze tributarie:

Detto che questa percezione negativa è comune anche i servizi dell’INPS, torniamo qui al tema del momento.

La corsa a ostacoli del Titolare effettivo verso la scadenza dell’11 dicembre. Comunicazione a singhiozzo

Le lamentele che si registrano più spesso dallo scorso lunedì riguardano rallentamenti se non effettivi blocchi nel caricare la pratica telematica del Titolare effettivo o nel pagamento dei relativi diritti.

Diverse le segnalazioni di pratiche andate in down in fase di trasmissione, con pagamento andato nel frattempo in porto, come pure la pratica che è stata inviata ma senza riscontro.

Non poteva essere diversamente mancando all’appello a fine novembre oltre la metà delle circa 1,5 milioni di comunicazioni stimate.

Salvo proroghe dell’ultima ora, manca ormai meno di una settimana alla scadenza dell’adempimento fissata per l’11 dicembre, e questo senza dimenticare però il dover svolgere per tempo:

  • il calcolo del saldo IMU per l’anno in corso,
  • il calcolo degli acconti dell’IVA,
  • il monitoraggio dei crediti da bonus vari in scadenza a fine anno.

Comunicazione del Titolare effettivo: adempimento realmente necessario?

Siamo alle prese con una pratica di cui non si sentiva la mancanza e che nel 90 per cento e più dei casi poteva e doveva essere considerata non necessaria, sostanziandosi in una comunicazione alla CCIAA, di dati già a disposizione del Registro Imprese, e che potevano ben essere “travasati” dalla stessa CCIAA.

A questo si aggiunga il caso delle cooperative dove anche qui l’automatismo dell’individuazione della figura di riferimento nell’organo amministrativo poteva ben essere effettuata alla stessa maniera.

Di un adempimento più snello ne avrebbero beneficiato tutti

La norma avrebbe dovuto responsabilizzare gli amministratori nel solo caso in cui appunto dalle risultanze del registro imprese non fosse indubbiamente individuabile la figura del Titolare Effettivo.

Si pensi ai casi relativi a:

  • gli assetti proprietari non aggiornati presso il Registro Imprese,
  • le “catene” societarie,
  • proprietà e/o usufrutto di soggetti esteri,
  • le quote oggetto di successione ereditaria ancora “aperte”,
  • i Trust,
  • le altre figure enti od associazioni con Personalità Giuridica,

Questo doveva disporre il Legislatore responsabilizzando comunque l’organo ammnistrativo in caso di silenzio “omissivo”.

Di una siffatta disposizione ne avrebbero sì giovato le imprese non gravate di un adempimento per lo più ridondante, ma anche la stessa Autorità chiamata al riscontro di un minore e più selettivo numero di dati riguardanti appunto i soli assetti proprietari non direttamente rinvenibili da alcun Albo Elenco o Registro già in essere.

Ma si poteva perdere l’occasione di rimpinguare le casse del sistema camerale con circa 45 milioni in diritti, senza contare il giro di affari dell’indotto tra oneri per firme digitali e diritti di agenzia?

Vogliamo parlare anche dell’obbligo di versamento dei diritti di accesso al neonato elenco, cui sarà tenuto il qualsiasi soggetto non Autorità che voglia consultarne le risultanze ai fini dell’adeguata verifica del proprio cliente, che viene chiamato a svolgere non per se ma per un pubblico servizio di prevenzione del crimine e del terrorismo svolto, ancorché per obbligo di legge, in forma gratuita ed a beneficio della collettività tutta?

Ancora un’occasione persa per la tanto agognata semplificazione.

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