Fusione per incorporazione e valori di ingresso: i chiarimenti delle Entrate

Rosy D’Elia - Imposte

Fusione per incorporazione di una società dei paesi White List: come individuare i valori di ingresso e la giusta rilevanza fiscale da attribuire. Le modifiche al TUIR introdotte per recepire la direttiva ATAD del'UE creano uno spartiacque tra le operazioni effettuate prima e dopo il 2019. A riportare le regole da seguire è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 92 del 2019.

Fusione per incorporazione e valori di ingresso: i chiarimenti delle Entrate

Fusione per incorporazione di una società dei paesi White List: come individuare i valori di ingresso e la giusta rilevanza fiscale da attribuire? È rilevante la data in cui è stata effettuata l’operazione: a partire dal 2019 si applica la disciplina rivista dal Decreto Legge numero 142 del 2018 per recepire la direttiva ATAD UE, Anti Tax Avoidance Directive.

A riportare le regole da seguire per quelle avvenute prime del 2019 è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 92 del 5 novembre 2019.

Lo spunto per fare luce sul tema arriva da una società che ha messo in atto nel 2018 un’operazione di fusione per incorporazione in entrata di una società residente in uno Stato incluso nella cosiddetta White List.

I dubbi da sciogliere sono due:

  • il valore di ingresso delle attività e delle passività trasferite in Italia per effetto dell’operazione straordinaria è da individuarsi automaticamente nel valore attribuito in sede di determinazione dell’exit tax dovuta nello Stato di provenienza, essendo quest’ultimo conforme ai criteri elaborati dall’OCSE per l’individuazione del prezzo in coerenza con il principio di libera concorrenza?
  • è possibile attribuire rilevanza fiscale al disavanzo da fusione che l’incorporante ha allocato contabilmente ad avviamento, in seguito all’operazione straordinaria?

Con la risoluzione numero 92 del 5 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni su entrambi i fronti e chiarisce che le modifiche che hanno rivisto la normativa del decreto internazionalizzazione non sono applicabili alle operazioni effettuate nel corso del 2018.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 92 del 5 novembre 2019
Determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), nella formulazione in vigore fino al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, nell’ipotesi di fusione in entrata di società residente in Stati o territori inclusi nella lista di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (cc.dd. Paesi white list).

Fusione per incorporazione di una società dei paesi White List: quale valore attribuire alle attività e passività in entrata?

Il decreto numero 142 del 2019 ha introdotto, a partire dal 2019, un disciplina specifica per valorizzare i beni che accedono per la prima volta nel nostro ordinamento, intervenendo sul problema dell’individuazione dei criteri da utilizzare per attribuire il valore di ingresso agli asset dei soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

Ma si tratta di novità che si applicano dal 2019, mentre l’operazione al centro dei quesiti si è conclusa nel corso del 2018.

Bisogna, quindi, seguire le regole previste prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. In particolare per sciogliere il primo dubbio bisogna prendere come riferimento il comma 1 dell’articolo 166-bis del Tuir, non nella formulazione attuale, ma nell’impostazione che prevedeva le seguenti regole:

“I soggetti che esercitano imprese commerciali provenienti da Stati o territori inclusi nella lista di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che, trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell’articolo 9 [del TUIR, n.d.r]

Sul punto l’Agenzia delle Entrate richiama anche la risoluzione n. 69/E del 5 agosto 2016 che aggiunge un tassello importante: il criterio del valore normale trova applicazione anche quando il trasferimento nel territorio dello Stato si verifica a seguito e per effetto di una fusione con una società italiana e opera a prescindere dal pagamento di una exit tax nello Stato di uscita.

Si esclude, dunque, la possibilità di recepire automaticamente il valore delle attività e passività in ingresso determinato nello Stato estero di provenienza ai fini della exit tax che è stata eventualmente versata.

Fusione per incorporazione di una società dei paesi White List: gli elementi di rilevanza fiscale

Allo stesso modo sugli elementi che possono assumere rilevanza fiscale, l’Agenzia delle Entrate applica al caso analizzato le regole in vigore nel momento in cui è stata effettuata la fusione per incorporazione, e quindi quelle antecedenti al recepimento della direttiva ATAD.

“Sulla base del tenore letterale dell’articolo 166-bis del Tuir, nella versione in vigore precedentemente alle modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 142 del 2018, si ritiene, dunque, che non sia possibile attribuire automatica rilevanza fiscale alla posta allocata contabilmente ad avviamento dall’incorporante e corrispondente al disavanzo emerso a seguito della fusione per incorporazione. Tale posta, infatti, non è riconducibile alle attività e alle passività del soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia mediante l’operazione straordinaria, in quanto emerge nel bilancio dell’incorporante solo successivamente al perfezionarsi della medesima operazione straordinaria come disavanzo da fusione contabilmente imputato dallo stesso soggetto ad avviamento”.

Bisogna riferirsi alla norma nella sua impostazione precedente alle modifiche introdotte.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate, quindi, anche sul secondo quesito è negativa perché non si può includere l’avviamento fra le poste valorizzabili in entrata, una possibilità che invece è ammessa dal 2019 per effetto delle modifiche apportate all’articolo 166 del TUIR.

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