Autocertificazione prestiti imprese, finanziamenti senza istruttoria delle banche

Rosy D’Elia - Incentivi alle imprese

Autocertificazione prestiti imprese, finanziamenti con Garanzia SACE e Fondo PMI senza istruttoria delle banche: lo stabilisce l'articolo 1 bis del Decreto Liquidità, convertito in legge il 4 giugno 2020. Come procedere e quali dati autodichiarare.

Autocertificazione prestiti imprese, finanziamenti senza istruttoria delle banche

Autocertificazione prestiti imprese: la legge di conversione del Decreto Liquidità, che ha ottenuto l’ok del Senato il 4 giugno 2020, prevede un accesso al credito, garantito da SACE o dal Fondo centrale di garanzia PMI, più veloce.

Secondo la novità introdotta, insieme alle richieste di nuovi finanziamenti, che rientrano nel pacchetto di prestiti per le imprese previsti dal DL n. 23 dell’8 aprile 2020, è necessario inviare una autodichiarazione, in linea con quanto stabilito dall’articolo 47 del DPR 445/2000, che sostituisce l’istruttoria delle banche.

Autocertificazione prestiti imprese, accesso al credito senza istruttoria delle banche

A stabilire questa modifica nell’iter di accesso ai prestiti per le imprese è l’articolo 1-bis della legge di conversione del DL Liquidità.

Nel testo si legge:

“Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell’articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Si tratta di una delle novità inserite durante la conversione in legge del provvedimento adottato a inizio aprile per garantire liquidità alle aziende.

L’autocertificazione di una serie di requisiti, richiesti per l’accesso ai prestiti destinati alle imprese, ha una doppia ambizione: accorciare i tempi di erogazione dei fondi e sollevare le banche dal peso dell’istruttoria.

Questa modalità deve essere utilizzata sia per i finanziamenti previsti dall’articolo 1 del DL Liquidità e garantiti da SACE che dall’articolo 13 che rientrano nel Fondo di Garanzia PMI. E anche i soggetti che svolgono un’attività professionale autonoma, in maniera individuale o in forma associata.

Come sottolineano le note di lettura sul testo redatte dal Senato, le autodichiarazioni di solito vengono utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma non tra i privati. Mentre nel caso dei prestiti garantiti da SACE e dal Fondo PMI, si introducono per legge nei rapporti tra privati.

In generale, poi, sul tema delle autocertificazioni bisogna tener conto delle ultime novità del Decreto Rilancio, rilevanti anche per chi utilizza questo strumento per le richieste di finanziamento.

Il DL numero 34 del 2020, infatti, ha ampliato fino al 31 dicembre 2020 la possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti, anche in deroga alla legislazione in vigore.

Il risvolto della medaglia è un incremento dei controlli sui dati autodichiarati e un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni non fedeli alla realtà.

Nel caso specifico, poi, lo stesso testo dell’articolo 1-bis prevede misure per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, stabilendo un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il MEF e SACE S.p.A. per i controlli previsti dal codice delle leggi antimafia, anche con procedure semplificate.

Autocertificazione prestiti imprese, accesso al credito senza istruttoria delle banche: cosa dichiarare

L’autocertificazione per l’accesso ai prestiti previsti dal Decreto Liquidità da parte delle imprese deve contenere sei punti fondamentali.

Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve dichiarare:

  • che attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti che derivano dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla stessa emergenza e che prima della crisi epidemiologica sussisteva una situazione di continuità aziendale;
  • che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi;
  • che, in linea con le regole per l’accesso al credito, il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
  • che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato di cui bisogna indicare i dati;
  • che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all’articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
  • che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Una volta predisposta la dichiarazione sostitutiva, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento è tenuto a trasmettere tempestivamente alla SACE S.p.A., e al Fondo di Garanzia PMI per i prestiti previsti dall’articolo 13 del DL Liquidità, l’autocertificazione delle imprese.

E, come esplicitato dalla norma, non ha nessun obbligo di svolgere accertamenti più approfonditi rispetto alla “verifica formale di quanto dichiarato dalle imprese”.

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