Nuova Sabatini 2021, dal MISE la circolare con le novità sull’erogazione

Anna Maria D’Andrea - Incentivi alle imprese

Nuova Sabatini 2021, dal MISE arriva la circolare n. 434 del 10 febbraio 2021 con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio. A partire dal 1° gennaio, il contributo statale è riconosciuto in un'unica soluzione a prescindere dall'importo.

Nuova Sabatini 2021, dal MISE la circolare con le novità sull'erogazione

Nuova Sabatini 2021, erogazione in un’unica soluzione per le richieste presentate dal 1° gennaio.

Dal MISE, con la circolare n. 434 del 10 febbraio 2021, arrivano i chiarimenti sulle novità previste dalla Legge di Bilancio.

Intervenendo su una disciplina già più volte ritoccata, ad ultimo dal decreto Semplificazioni, la legge n. 178/2020 ha previsto l’erogazione del contributo MISE della Nuova Sabatini in un’unica soluzione, e a prescindere dall’importo, a partire dal 1° gennaio 2021.

Resta invece fissato a 100.000 euro il limite per l’erogazione della Nuova Sabatini in un’unica soluzione, per le domande presentate fino al 16 luglio 2020, e a 200.000 euro l’importo del finanziamento relativo alle istanze presentate fino al 31 dicembre 2020.

Nuova Sabatini 2021, le novità nella circolare MISE

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’erogazione in un’unica soluzione della Nuova Sabatini, la quota di contributo del MISE concesso per i finanziamenti relativi ad investimenti in beni strumentali, a prescindere dall’importo.

A fare il punto delle novità è il MISE, con la circolare n. 434 del 10 febbraio 2021.

Il nuovo comma 4, articolo 2 del decreto legge n. 69 del 2013, prevede quindi che:

“L’erogazione del predetto contributo è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, in un’unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto.”

L’erogazione in un’unica soluzione si applica però esclusivamente per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari dal 1° gennaio 2021.

Per quelle antecedenti, la disciplina evidenziata nella circolare del MISE è duplice, e l’erogazione in un’unica soluzione della Nuova Sabatini spetta:

  • dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
  • dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro, come già disposto dell’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

In mancanza dei requisiti sopra evidenziati, il contributo MISE relativo alla Nuova Sabatini per le domande trasmesse prima del 1° gennaio 2021 continua ad essere erogato in quote annuali, entro il 6° anno di ultimazione dell’investimento.

MISE - circolare n. 434 del 10 febbraio 2021
Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 95-96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante modifiche alla misura “Nuova Sabatini”.

Nuova Sabatini 2021, contributo in conto impianti del MISE in tempi diversi

Riepilogando quelle che sono le novità in vigore dal 1° gennaio 2021, la circolare del MISE chiarisce le regole differenziate in merito al pagamenti del contributo in conto impianti.

Per le domande presentate dal 1° gennaio 2021, l’erogazione in un’unica soluzione è comunque subordinata al rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa. A tal proposito, si ricorda che la Legge di Bilancio ha stanziato ulteriori 307 milioni di euro.

Per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021 e che non rientrano nelle ipotesi disciplinate prima dal decreto Crescita e poi dal decreto Semplificazioni, l’erogazione del contributo del MISE continuerà ad essere spalmato su più anni.

Nello specifico, le agevolazioni sono riconosciute in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura.

Le richieste di pagamento successive alla trasmissione del modulo RU o del modulo RQR devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla recedente richiesta di erogazione/pagamento ed entro i dodici mesi successivi a tale termine.

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