Bonus decreto Rilancio: super autocertificazione per le domande verso la PA

Francesco Oliva - Leggi e prassi

Domanda per i bonus del decreto Rilancio con autocertificazione dei requisiti: semplificazione e novità nel decreto legge n. 34/2020, per velocizzare le procedure di accesso ai contributi per famiglie e partite IVA.

Bonus decreto Rilancio: super autocertificazione per le domande verso la PA

Autocertificazione per le domande dei bonus previsti dal decreto Rilancio e per tutti i contributi legati all’emergenza Covid-19: la novità è parte del primo pacchetto di semplificazioni introdotto con il decreto n. 34 del 19 maggio 2020.

L’attestazione dei requisiti per l’erogazione di benefici economici, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, potrà avvenire mediante dichiarazione sostitutiva.

La norma, contenuta nell’articolo 264 del decreto n. 34/2020 prevede che in via sperimentale, e fino al prossimo 31 dicembre 2020 per tutti i procedimenti di carattere amministrativo avviati nei confronti delle pubbliche amministrazioni le domande aventi ad oggetto agevolazioni fiscali, finanziarie e del lavoro basterà un’autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000).

La dichiarazione sostituirà gli altri documenti necessari per le domande di accesso a contributi pubblici, come ad esempio il modello ISEE. Nel caso di false attestazioni sono però previste sanzioni pesanti.

Bonus decreto Rilancio: super autocertificazione per le domande verso la PA

Il testo del decreto Rilancio prevede un’importante semplificazione, fino al 31 dicembre 2020, per tutte le domande di bonus, prestiti, e finanziamenti da parte della PA.

Come sopra anticipato, viene concessa la possibilità di utilizzare un’autocertificazione per attestare il possesso di requisiti oggettivi e soggettivi, da allegare alla domanda di accesso ai bonus, sia per i cittadini che per le imprese.

Si tratta di uno strumento di super liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, ovviamente legato all’emergenza sanitaria in corso. La ratio sarebbe quella di evitare i ritardi nelle procedure che hanno caratterizzato molti aspetti della prima parte della crisi in corso.

Di rimando, viene previsto un appesantimento delle sanzioni penali ed amministrative da irrogare in caso di dichiarazioni false.

Super autocertificazione per le agevolazioni fiscali, finanziarie e del lavoro nei procedimenti con le pubbliche amministrazioni: ecco cosa il testo del Decreto Rilancio

La super autocertificazione prevista dal Decreto Rilancio consentirà alle aziende di disporre di uno strumento straordinario dal punto di vista della liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Riportiamo di seguito alcuni estratti dell’articolo 264 del Decreto Rilancio:

Art.242 Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19

“1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 4 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all’emergenza Covid-19, possono essere annullati d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all’art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) qualora l’attività in relazione ali’ emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;
[...]
f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, anche in deroga ai regolamenti edilizi comunali e agli atti di pianificazione territoriale, nel rispetto dei vincoli. Gli interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, anche in deroga alle autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale, corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presiedente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’ emergenza sanitaria COVID-19. L’eventuale mantenimento delle opere realizzate, ove conformi alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, è subordinato alla presentazione entro il 31 dicembre 2020 della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero nei casi in cui è richiesto un diverso presupposto, della segnalazione certificata di inizio attività, utilizzando la modulistica unificata, corredata dalle prescritte attestazioni e eventuali istanze. Per l’acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.1990.”

La super autocertificazione rischia di diventare una trappola, occorrerà usarla con estrema attenzione

La norma super liberale in ordine all’autocertificazione omnibus avrà indubbiamente dei vantaggi importanti in termini di ottimizzazione ed efficienza delle procedure amministrative.

Bisognerà però adottare cautela nell’utilizzo della super autocertificazione, anche considerando le sanzioni previste. Saranno aumentati i controlli ex post e sono aumentate da un terzo alla metà e sanzioni penali previste nel caso di false dichiarazioni.

Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

In caso di dichiarazione mendace è prevista la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza.

La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale nel caso di dichiarazioni mendaci è aumentata da un terzo alla metà.

La possibilità di semplificare le procedure per l’accesso a bonus e contributi pubblici andrà utilizzata con estrema cautela dai cittadini e dalle aziende, possibilmente con il supporto di un bravo professionista in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo sottostante dovesse presentare tecnicismi particolari.

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