Il Modello EAS è lo strumento che le associazioni utilizzano per comunicare all'Agenzia delle Entrate variazioni rispetto ai dati fiscali già inviati. È necessario procedere entro la scadenza del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la novità: le istruzioni da seguire anche alla luce della riforma del Terzo Settore

Una panoramica sulle regole, dalla scadenza alle istruzioni da seguire, sul modello EAS che le associazioni hanno utilizzato negli anni per comunicare eventuali variazioni di dati fiscali precedentemente inviati all’Agenzia delle Entrate. Anche questo adempimento si trova a fare i conti con le novità della riforma del Terzo Settore.
In linea generale gli enti interessati hanno tempo fino alla data del 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui ha origine la necessità di intervenire sulle informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Lo stesso strumento viene utilizzato anche dalle associazioni neonate per l’invio dei dati: in questo caso si hanno 60 giorni di tempo a partire dalla costituzione dell’ente.
La presentazione del modello modello EAS rientra tra gli obblighi degli enti associativi senza scopo di lucro e nasce in relazione alle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 30, comma 1 del D.l. 185/2008.
La piena operatività della riforma del Terzo Settore e in particolare del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, RUNTS cambia le carte in tavola anche per quanto riguarda questo tipo di comunicazione.
All’articolo 94 del Dlgs n. 117/2021 si legge:
“Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30”.
L’adempimento è nato in relazione alle agevolazioni fiscali esistenti e alla necessità di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Di seguito modello e istruzioni da utilizzare.
- Modello EAS Agenzia delle Entrate: ecco il modello ufficiale da presentare;
- le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per le associazioni.
Modello EAS: scadenza da rispettare per le associazioni
Qual è la scadenza del modello EAS?
Il modello EAS per la trasmissione dei dati delle associazioni deve essere inviato, in via telematica - direttamente dal contribuente interessato oppure tramite intermediari abilitati:
- entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti;
- ovvero quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione;
- infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Decreto Legge numero 185/2008, il modello EAS va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Modello EAS: associazioni obbligate in caso di variazioni
L’Agenzia delle Entrate specifica che il modello EAS dovrà essere inviato in caso di variazioni, eccetto che nei seguenti casi:
- modifica del dati anagrafici dell’ente e/o del rappresentante legale nel caso in cui siano già stati comunicati attraverso i modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/8 (per i soggetti titolari di partita IVA); cfr Risoluzione 125/2011;
- variazioni per il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
- variazione del costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
- variazione dell’ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
- variazione del numero dei soci e/o associati dell’ente associativo (dichiarazione n. 24);
- variazione nell’ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30) o dell’ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
- variazione del numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).
Modello EAS Agenzia delle Entrate associazioni: soggetti esonerati
Il modello EAS non deve essere presentato dai seguenti soggetti esonerati:
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
- le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997;
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Si ricorda che la riforma del Terzo Settore ha cambiato il panorama degli enti associativi.
Modello EAS con modalità semplificate: soggetti ammessi
Stando alle regole originarie, in ogni caso, ci sono soggetti che hanno diritto a presentare il modello EAS con modalità semplificate:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000;
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
- l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
- le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
- le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Modello EAS post riforma: cosa è cambiato
Il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali nasce per gli enti non commerciali di natura associativa, e per anni ha avuto la funzionalità di ponte comunicativo tra gli enti stessi e l’agenzia delle entrate destinataria dell’adempimento.
I dati comunicati attraverso tale documento sono chiaramente necessari ai fini dell’analisi della persistenza della natura non commerciale e della fruizione dei regimi fiscali agevolati previsti dal legislatore.
La riforma del terzo settore ha però esonerato alcuni enti dalla predisposizione e dall’invio di tale comunicazione e consentito ad altri di utilizzare il modello in forma semplificata.
Gli enti esonerati: post riforma del Terzo Settore
Nel periodo di transizione a piena attuazione della riforma del Terzo Settore erano già state previste, per alcune categorie di enti, forme di esonero diversificate, tra cui esonero completo per le ODV iscritte ai precedenti registri regionali e le onlus iscritte all’anagrafe delle onlus, oltre ad esoneri parziali per le APS iscritte ai precedenti registri.
Ad oggi con l’entrata in vigore del RUNTS e la scadenza dei termini previsti per i controlli delle associazioni trasmigrate dai precedenti registri, ci troviamo nella condizione in cui non si può più fare riferimento a tali registri regionali ormai non più in uso, e si deve quindi prendere in considerazione il nuovo registro.
Le ODV che hanno perfezionato il processo di trasmigrazione o che si sono iscritte al RUNTS in autonomia, potranno quindi beneficiare dell’esonero dall’invio del modello EAS.
Discorso diverso è quello da fare per le ONLUS, per le quali l’anagrafe non esiste più da molto tempo ma alla quale continuano a risultare iscritte fino a che non sarà passato il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la Commissione Europea non avrà accettato la normativa fiscale prevista per gli enti del Terzo Settore.
Per quanto riguarda le ONLUS inoltre vi è un’altra considerazione da fare. Le stesse infatti per entrare a far parte del Terzo Settore dovranno in tutti i casi trasformare il proprio ente in uno tra quelli previsti dal d.lgs 117/2017, quindi nel caso in cui abbiano già variato lo statuto e siano diventate un nuovo ente dovranno seguire le indicazioni previste per quel tipo di forma associativa prescelta.
Le APS seppur iscritte al RUNTS e quindi rientranti nell’esenzione prevista dall’art. 94 del d.lgs 117/2017 potranno per adesso beneficiare ancora dell’esenzione parziale del modello EAS.
In sintesi, la presentazione del modello EAS ha lo scopo di poter continuare a beneficiare delle agevolazioni previste all’art.148 del dpr 917/1986, dispositivo che dovranno continuare ad attuare anche gli enti del Terzo Settore fino a che la Commissione Europea non avrà approvato la riforma fiscale degli ETS.
Per cui nonostante l’art. 94 del d.lgs 117/2017 al comma 4 preveda la completa esenzione da parte degli enti del Terzo Settore relativamente alla presentazione di tale modello, non essendo stati ancora approvati i regimi fiscali per gli ets ed essendo quindi sempre in vigore quanto previsto dlal’art. 148 del dpr 917/1986 vi sono ancora dei dubbi e si presume una giusta scelta quella di continuare a presentare il modello fino a che la riforma fiscale non sarà operativa.
Modello EAS non presentato: cosa succede?
Cosa succede se un’associazione non ha presentato il modello EAS?
Il Decreto Legge numero 16/2012 ha stabilito che:
“La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
- effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione di 258 euro con codice tributo 8114 - cd. remissione in bonis”.
Attenzione: la sanzione per la remissione in bonis non può essere oggetto di ravvedimento operoso e, a partire dall’11 giugno 2018, deve essere pagata esclusivamente con il modello F24 Elide.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello EAS associazioni: scadenza e istruzioni