Anticipo Naspi, obbligo di restituzione in caso di rioccupazione al vaglio della Consulta

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Obbligo di restituzione dell'anticipazione Naspi se si intraprende un rapporto di lavoro subordinato: la questione è stata sollevata innanzi alla Corte Costituzionale dal Tribunale di Trento. Il casus belli riguarda un ex lavoratore dipendente costretto a restituire l'intero incentivo all'autoimprenditorialità a seguito dell'istaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di brevissima durata.

Anticipo Naspi, obbligo di restituzione in caso di rioccupazione al vaglio della Consulta

È legittimo l’obbligo di restituzione dell’intero anticipo dell’indennità Naspi, quale incentivo all’autoimprenditorialità, in caso di intervenuta istaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, seppur di brevissima durata?

Questa è la questione che è stata sollevata dal Tribunale di Trento di fronte alla Corte Costituzionale (ordinanza n. 186/2020), come riportato da pensionioggi.it.

In buona sostanza, al vaglio della Consulta è il Decreto Legislativo del 4 marzo 2015, n. 22 (riferito al cosiddetto Jobs Act) nella parte in cui prevede la restituzione totale dell’incentivo all’autoimprenditorialità, ossia la liquidazione anticipata della Naspi, in ipotesi di instaurazione prima della scadenza di rapporti di lavoro subordinato di qualsiasi tipo, anche transitori.

Prima ancora di poter ipotizzare una risposta, però, è necessario analizzare la norma incriminata.

Restituzione anticipo Naspi in caso di lavoro subordinato, l’obbligo al vaglio della Corte Costituzionale

Il D. Lgs. del 4 marzo 2015 n. 22 contiene le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

Si tratta della norma che ha introdotto la Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), l’attuale indennità di disoccupazione.

Peraltro, nel caso in cui alla cessazione del rapporto di lavoro per il quale si richiede la Naspi, il lavoratore voglia avviare un’attività di lavoro autonomo o di impresa, può fare domanda per riceve l’anticipo dell’indennità, ossia l’intero importo che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, in un’unica soluzione.

Ebbene, l’art. 8 del Decreto citato, tuttavia, al comma 4 prevede:

Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta”.

La ratio di questa previsione è abbastanza evidente: evitare che l’incentivo all’autoimprenditorialità venga impiegato per finalità diverse da quella di favorire un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo per cui risulta indispensabile, per forze di cose, un capitale iniziale.

Tuttavia, è questa è la visione del Tribunale di Trento, non tutte le tipologie di lavoro subordinato - si veda, per esempio, la durata e la retribuzione - impediscono al beneficiario dell’indennità di esercitare effettivamente l’attività di impresa per la quale ha goduto dell’incentivo all’autoimprenditorialità.

Restituzione dell’incentivo all’autoimprenditorialità: la sproporzione dell’obbligo

L’obbligo di restituzione integrale dell’anticipazione della Naspi, nel caso di intervenuta istaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo, è una misura proporzionata?

Il parere, sul punto, del giudice di Trento è tutt’altro che positivo.

La questione di costituzionalità sollevata, infatti, vuole rilevare l’irragionevolezza insita nel voler far discendere da una mera instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato l’obbligo di restituire per intero l’anticipazione ricevuta.

Tanto più che lo svolgimento del lavoro subordinato non ha, specie in ragione della sua esigua durata, inciso in misura apprezzabile sull’effettività e sulla continuità dell’esercizio dell’attività lavorativa autonoma, come accaduto nel caso sottoposto ai giudici di Trento.

Il principio di proporzionalità, invocato dal Tribunale, infatti, rappresenta un limite cui è soggetta ogni forma di esercizio del pubblico potere ed un canone di controllo sulle limitazioni dei diritti fondamentali.

Le passate pronunce della Consulta, per lo più, hanno interessato il controllo dell’equilibrio sanzionatorio, e l’orientamento costante ritiene censurabili asimmetrie punitive irragionevoli.

Anche stavolta sarà la Corte Costituzionale a dover esprimersi sul merito e, si ricorda, nel caso dovesse accogliere la questione, la norma in esame verrà dichiarata incostituzionale o ne verrà data un’interpretazione costituzionalmente orientata.

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