Naspi anticipata e contratto di collaborazione: le istruzioni INPS

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Naspi anticipata, occorre restituirla se nel periodo di spettanza teorica c'è una rioccupazione con contratto di collaborazione? Il messaggio INPS numero 4658 del 13 dicembre 2019 fa chiarezza sul dubbio: la restituzione non è dovuta perché non è un rapporto di lavoro subordinato. Le istruzioni sui casi che si possono verificare.

Naspi anticipata e contratto di collaborazione: le istruzioni INPS

Naspi anticipata, se nel periodo teorico di spettanza della disoccupazione il soggetto si rioccupa con un contratto di collaborazione deve restituire il sussidio?

Il messaggio INPS numero 4658 del 13 dicembre 2019 spiega che non è necessario e fornisce chiarimenti sui casi che si possono verificare.

Il documento riporta la condizione per cui il fruitore deve provvedere alla restituzione della Naspi anticipata: in base al comma 4 dell’articolo 8, comma 1, del Decreto legislativo numero 22 del 4 marzo 2015 è dovuta solo in caso di rapporto di lavoro subordinato.

La indicazioni del messaggio INPS.

Naspi anticipata e contratto di collaborazione: il messaggio 4658 dell’INPS

Con il messaggio numero 4658 del 13 dicembre 2019, l’INPS riepiloga in quali casi la Naspi anticipata deve essere restituita a seguito di una rioccupazione.

INPS - Messaggio numero 4658 del 13 dicembre 2019
Indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di collaborazione.

In relazione alla restituzione del sussidio ricevuto anticipatamente l’INPS, dopo aver citato l’articolo 8 del Decreto legislativo 22/2015, spiega che:

“non trova, invece, disciplina l’ipotesi della rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell’indennità NASpI in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza della stessa.”

La rioccupazione con contratto di collaborazione non richiede dunque la restituzione della liquidazione della Naspi in quanto tale contratto non è un rapporto di lavoro subordinato.

L’ente previdenziale richiama le motivazioni che permettono l’anticipo della disoccupazione.

La Naspi, infatti, può essere richiesta come liquidazione anticipata in un’unica soluzione per dare al percettore le seguenti possibilità:

  • l’avvio di un’attività autonoma o di un’impresa individuale;
  • la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

L’unica eccezione di contratto di lavoro subordinato in cui non è richiesta la restituzione della pensione anticipata si concretizza quando il rapporto è instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Naspi anticipata e contratto di collaborazione: quando si può richiedere la DIS-COLL

In alcuni casi, i soggetti senza un’occupazione nei periodi non coperti da Naspi possono richiedere la DIS-COLL, una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

In alcune situazioni la richiesta di questo sussidio potrebbe sovrapporsi al periodo teorico di spettanza della Naspi ricevuta anticipatamente.

Per evitare tale circostanza, il messaggio INPS fa una panoramica delle istruzioni da seguire per casi che si possono verificare, spiegando per ciascuno di essi quale sussidio spetta al soggetto e in quale periodo.

I casi presi in esame sono i seguenti:

  • se il percettore di Naspi anticipata in tale periodo si rioccupa con contratto di collaborazione coordinata che cessa prima della fine del periodo teorico di spettanza, il soggetto può richiedere la DIS-COLL, che sarà riconosciuta se rispetta i relativi requisiti, ma potrà essere percepita solo per le mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico della Naspi;
  • se invece il percettore di Naspi anticipata ottiene una rioccupazione con contratto di collaborazione coordinata che termina in un periodo successivo a quello di spettanza teorica del primo sussidio, il soggetto potrà richiedere la DIS-COLL senza alcun problema poiché le due prestazioni di disoccupazione non si sovrappongono.

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