Poker di riduzioni per la proposta di concordato

Sandra Pennacini - Dichiarazione dei redditi

Tutte le disposizioni normative che consentono di abbattere l'attesa reddituale ai fini del concordato preventivo biennale 2026-2027, comprese le ultime novità del Decreto Fiscale

Poker di riduzioni per la proposta di concordato

Il 20 maggio è stata approvata la legge di conversione del D.L. n. 38/2026, c.d. Decreto Fiscale, che ha introdotto un’interessante novità nei criteri di determinazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale per le partite IVA per il biennio 2026-2027.

Gli effetti di tale novità normativa sono già stati accolti nel software “Il tuo ISA 2026 CPB”, rilasciato pochi giorni fa nella versione 1.0.0 e già aggiornato alla versione 1.0.1. A seguito di quanto disposto dal Decreto sopra citato, la proposta di concordato dovrebbe risultare decisamente più “accessibile”, rispetto al passato, per i contribuenti meno affidabili, rappresentando quindi un incentivo all’adesione da non sottovalutare.

Il prossimo 22 giugno alle 15.00 Sandra Pennacini e Francesco Oliva terranno un webinar live da non perdere in materia di Concordato Preventivo Biennale per le Partite IVA. Si parlerà di come gestire il CPB nella dichiarazione dei redditi 2026, di rinnovo, di questioni contabili, delle flat tax previste, delle ultime novità e di tanto altro. L’appuntamento è in corso di accreditamento per commercialisti ed esperti contabili (per la sola live) e già accreditato per tributaristi. Con l’acquisto del webinar si riceveranno la registrazione del video corso visibile in differita, una guida operativa con schede e schemi di sintesi e una raccolta ragionata di articoli di approfondimento sul tema

Le novità del D.L. 38/2026: i limiti alla proposta per i contribuenti meno affidabili

Nello specifico, il legislatore - con l’articolo 7-bis, comma 1, del D.L. 38/2026 - è intervenuto in modifica al cd. decreto concordato, aggiungendo le lettere c-bis) e c-ter) all’articolo 9, comma 3-bis, del D.Lgs. 13/2024.

La novità è l’introduzione di un tetto massimo all’incremento della proposta di reddito rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente il biennio concordatario (come risultante al rigo P04, ovvero già rettificato delle cd. variabili non concordabili).

Per i soggetti che presentano un punteggio ISA inferiore a 8, le percentuali massime di incremento sono ora fissate:

  • al 30%, se nel periodo d’imposta precedente il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • al 35%, se il livello di affidabilità fiscale del periodo precedente è pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.

Un esempio (basato su dati reali) può aiutare a comprendere la rilevanza della novità: si consideri un contribuente avente un reddito dichiarato nel precedente biennio pari a 35.000 euro e un voto ISA pari a 7, per il quale l’elaborazione originaria aveva generato una proposta di concordato pari a 57.000 euro. Alla luce delle nuove disposizioni, applicando il tetto di incremento del 30% stabilito per la sua fascia di affidabilità, la proposta sarà pari a 45.500 euro (35.000 euro + 10.500 euro di incremento massimo ammissibile), con un ribasso di ben 11.500 euro rispetto all’attesa iniziale.

È fondamentale precisare che, in conformità con la disciplina generale, opera in ogni caso la clausola di salvaguardia prevista dal comma 3-ter dell’articolo 9 del D.Lgs. 13/2024: la limitazione percentuale non trova applicazione se la proposta, calcolata applicando il limite del 30% o 35%, risulta comunque inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali individuati dalla metodologia ministeriale, ovverosia quella soglia minima di reddito (elaborata dall’amministrazione finanziaria) sotto la quale la proposta non può mai scendere.

Questo nuovo calmiere introdotto per le fasce ISA più basse rappresenta l’ultimo di una serie di correttivi che incidono direttamente sulla formulazione della proposta. Si delinea così un vero e proprio “poker di riduzioni” ideate per limitare le pretese del fisco.

Le novità del D.L. 38/2026, infatti, si affiancano ad altre tre casistiche già previste dalla norma, offrendo le garanzie di contenimento che analizzeremo di seguito.

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I limiti alla proposta per i contribuenti virtuosi

Gli aspetti afferenti alla limitazione delle proposte di concordato per i soggetti più affidabili sono regolati dall’articolo 9, comma 3-bis, del D.Lgs. 13/2024.

Tale norma prevede percentuali massime di scostamento rispetto al reddito del periodo antecedente, a patto di vantare un elevato grado di conformità fiscale.

Il meccanismo, in sostanza, è lo stesso appena analizzato, ma le percentuali di incremento massimo sono premianti, visto l’affidabilità del contribuente:

  • 10%, in presenza di un livello di affidabilità fiscale pari a 10;
  • 15%, per un punteggio pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25%, per un punteggio pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

Come evidenziato in precedenza

l’eventuale incrocio con attese inferiori ai valori minimi settoriali invalida il tetto

Il valore minimo settoriale rappresenta dunque, anche in questo caso, una soglia sotto la quale non è possibile scendere.

L’avvicinamento graduale al concordato: la riduzione del 50% della maggiore pretesa per il 2026

Un aspetto che merita attenzione per la prima annualità di concordato è la regola della gradualità, esplicitata dall’articolo 7 del D.M. 11 maggio 2026. La misura è strutturata per mitigare l’impatto dell’adesione.

Decreto Ministeriale 11 maggio 2026
Scarica il decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze firmato l’11 maggio 2026 e contenente la metodologia del CPB 2026/2027

In pratica, la proposta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 parte dai valori dichiarati nel 2025 a cui si somma esclusivamente il 50% del maggior reddito (il cosiddetto “delta”) richiesto dalla metodologia.

Ciò significa che l’intero differenziale positivo calcolato per allineare il contribuente alla piena affidabilità viene dimezzato nel calcolo del software per l’anno 2026.

Le riduzioni in caso di eventi straordinari

Infine, occorre considerare un quarto e importante abbattimento previsto per tenere conto delle circostanze eccezionali.

Gli articoli 4 e 5 del D.M. 11 maggio 2026 stabiliscono che la proposta di reddito per il 2026 possa essere ridotta proporzionalmente in presenza di eventi straordinari verificatisi nello stesso anno, purché anteriori alla data di adesione al regime.

La casistica include: calamità per le quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza, danni ai locali tali da renderli inagibili, danni alle scorte, interruzione dell’attività del cliente principale e sospensioni dell’attività comunicate alla Camera di Commercio o al rispettivo ordine professionale.

Al verificarsi e al documentare di tali cause che determinano l’impossibilità di operare, la proposta subisce un taglio proporzionale:

  • del 10%, se l’attività è sospesa per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  • del 20%, per sospensioni superiori a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  • del 30%, per periodi di inattività che superano i 120 giorni.

Riduzioni alla proposta di concordato e IRAP

Da ultimo, è fondamentale precisare che tutti i correttivi volti a calmierare o ridurre la proposta di concordato si applicano in modo del tutto speculare anche alla determinazione della proposta del valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, per i contribuenti che ancora scontano tale imposta.

Tipologia di Riduzione Riferimento Normativo Condizione/Requisito Effetto sulla Proposta
Limiti per virtuosi (ISA >= 8) Art. 9 c. 3-bis, D.Lgs. 13/2024 Voto ISA anno precedente >= 8 Tetto massimo incremento dal 10% al 25%
Limiti per meno affidabili (ISA < 8) Art. 7-bis, D.L. 38/2026 Voto ISA anno precedente < 8 Tetto massimo incremento dal 30% al 35%
Raggiungimento graduale Art. 7, D.M. 11 maggio 2026 Applicabile al 1° anno (2026) Incremento limitato al 50% del maggior reddito calcolato
Eventi Straordinari Artt. 4 e 5, D.M. 11 maggio 2026 Sospensione dell’attività per cause eccezionali Taglio del 10%, 20% o 30% sui redditi proposti per il 2026, a seconda della durata della sospensione

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