Più facile passare al regime forfettario nel 2026

Salvatore Cuomo - Dichiarazione dei redditi

La conferma della soglia dei 35.000 euro per dipendenti e pensionati estende il perimetro dei potenziali soggetti beneficiari e consente il passaggio immediato a chi si trova per opzione nel corso del primo triennio del regime ordinario. Ecco tutte le novità

Più facile passare al regime forfettario nel 2026

Sì, è possibile passare al regime forfettario nel 2026, anche se non è ancora trascorso il triennio di permanenza obbligatoria nel regime ordinario vigente per chi lo avesse scelto per opzione.

In via generale, l’applicazione per opzione di un regime contabile è vincolante per un triennio, così come previsto dall’articolo 3 del DPR 442/97, il quale prevede che:

L’opzione ... vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili.

Restano salvi termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell’imposta.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata”.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in più occasioni che questo vincolo non si applica quando intervengono modifiche normative sostanziali che cambiano radicalmente il sistema di tassazione.

In linea generale, il passaggio al regime forfettario richiede il rispetto di specifici limiti di reddito conseguiti nell’anno precedente 2025 e l’assenza delle cause ostative ordinariamente previste dalla Legge 190/2014:

Requisiti di accesso per il 2026

Per aderire al regime forfettario nel 2026, è necessario che nell’anno 2025 siano stati principalmente rispettati i seguenti parametri:

  • limite ricavi/compensi: non aver superato gli 85.000 euro di ricavi o compensi conseguiti nell’anno;
  • reddito da lavoro dipendente o pensione: il reddito lordo da lavoro dipendente o pensione eventualmente percepito non deve superare i 35.000 euro, confermato per il 2026, soglia comunque irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nel 2025.

Cause di Esclusione

Il passaggio rimane precluso, come nell’ipotesi di inizio attività, in assenza di determinate condizioni, tra le quali è importante evidenziare quelle più diffuse ovvero:

  • partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  • controllo SRL che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con la propria partita IVA;
  • fatturazione prevalentemente nei confronti di datori di lavoro o soggetti a essi riconducibili, con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti (ad eccezione del caso degli ex praticanti che hanno svolto il tirocinio professionale per lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione).

Revoca dell’opzione per il regime ordinario prima del triennio

Il regime forfettario è considerato il regime naturale per i soggetti che ne rispettano i requisiti e per l’anno 2026 è possibile passare al regime forfettario anche se non si è ancora concluso il primo triennio di permanenza obbligatoria nel regime ordinario, scelto in precedenza per opzione.

La regola generale del vincolo triennale di cui all’articolo 3 del DPR 442/97 decade quando intervengono modifiche normative che alterano la struttura o i requisiti dei regimi fiscali.

Riporto un passaggio della Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 32/E/2023 che a sua volta riprende la precedente Circolare numero 11/E/2017:

l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto. L’articolo 1 del d.P.R. n. 442 del 1997, tuttavia, consente la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative

Regime forfettario: analisi dei requisiti d’accesso, permanenza e fuoriuscita
Circolare Agenzia delle Entrate numero 32/2023
Regime contabile semplificato di cassa
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E/2017

Pertanto, occorre evidenziare il nuovo intervento, disposto tramite il comma 27 articolo 1 della Legge numero 199/2025 (Legge di Bilancio 2026):

All’articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: gli anni 2025 e 2026

Si concretizza così la possibile fuoriuscita anticipata dal regime ordinario precedentemente opzionato di cui al comma 1 dell’articolo 1 del d.P.R. n. 442 del 1997:

1. L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. È comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.

Se nel 2025 si rientra nei parametri come sopra riportati, si potrà applicare il regime forfetario già dall’anno 2026, superando il vincolo triennale.

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La casistica di cui alla legge di Bilancio 2026: un esempio pratico

Un dipendente o pensionato con Partita IVA, che ha optato per il regime ordinario dopo l’anno 2023, potrà applicare il regime forfettario già dal 1° gennaio 2026, a condizione che il suo reddito lordo da lavoro dipendente o pensione percepito nel 2025 non abbia superato la soglia di 35.000 euro.

Ecco come gestire correttamente questo passaggio:

  • proroga della soglia: la Legge di Bilancio ha confermato anche per il 2026 - e solo per un anno - il limite innalzato a 35.000 euro, in deroga al limite dei 30.000 euro che, salvo nuove modifiche, interverrà nuovamente dal 1° gennaio 2027;
  • superamento del vincolo triennale: poiché l’innalzamento della soglia anche per l’anno 2026 da 30.000 a 35.000 euro è frutto di una modifica normativa, è possibile revocare l’opzione per il regime ordinario prima della scadenza del triennio naturale;
  • requisiti ordinari: oltre allimite di 35.000 euro di reddito dipendente/pensione, rimane obbligatorio non aver superato gli 85.000 euro di ricavi o compensi conseguiti nel 2025, oltre a tutti gli altri requisiti ordinariamente previsti per la sua applicazione.

Adempimenti operativi e formalità

Il passaggio tra regimi non richiede una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.

Viene considerato sufficiente il “comportamento concludente” fin dal 1° gennaio 2026, emettendo fatture senza applicazione dell’IVA, facendo in esse espressamente riferimento all’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014.

Una nota finale riguarda l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 19 bis del Dpr 633/72:

3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.”

In considerazione dell’articolo 9 del decreto legislativo numero 186/2025 che abroga quest’ultima norma, non è più necessario dover calcolare e versare l’IVA relativa alle rimanenze finali del periodo d’imposta precedente o ai residui decimi/quinti dei beni strumentali.

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